Cassation court dismisses Termex's appeal regarding a guarantee regresso action and territorial jurisdiction. The court rejects arguments on amount and evidence. The appeal is dismissed due to inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Termex s.r.l.'s appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of its claim for guarantee regresso against Giuseppe Terenziani. Termex argued that the lower court erred on the debt amount, evidence of payment, and territorial jurisdiction, while Terenziani did not defend himself. The court ruled the appeal inadmissible because the contested amount argument failed to distinguish between the first-instance and appeal decisions, and the substantive claims were rejected due to lack of proof and correct application of the guarantee contract's exclusive forum clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter, comma 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds do not clearly distinguish between the facts and decisions of the first instance and the appeal, and the substantive claim is rejected due to lack of proof or correct application of exclusive jurisdiction clauses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
19 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26892/2019 R.G. proposto da TERMEX s.r.l. in liquidazione,in persona del liquidatore, rappresenta to e difesodall’Avv. Daniele Granara (pec: avvdanielegranara@puntopec.it), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata, in ROMA, Corso Vittorio Emanuele II n. 154/3DE; –ricorrente – contro Giuseppe TERENZIANI; -intimato - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 4 00 /20 19 depositata il 7/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/202 4 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi.
C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. la Corte d’ a ppello di Bologna con sentenza n. 4 0 0/2019 rigettava l’appello proposto da Termex s.r.l. nei confronti di Giuseppe Terenziani avverso la sentenza n. 793/2015 del Tribunale di Parma, con condanna della predetta società appellante alle spese di lite; per quanto ancora d’interesse , il Tribunale di Parma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Termex s.a.s. di Umberto Boragno C.(già Termex s.r.l.) nei confronti di Giuseppe Terenziani, il quale le aveva ingiunto con decreto monitorio, emesso dallo stesso Tribunale , il pagamento dell’importo di Euro 181.520,00, preteso a titolo di regresso, per il pagamento effettuatoda Terenziani (quale fideiussore della Termex, allora s.p.a., a seguito dell’inadempimento di quest’ultima) alla Ligurcapital s.p.a.in ragione delcontratto di prestito partecipativo per Euro 258.228,00 stipulato da Termexcon Venture Fidi Liguria s.p.a. (ora Ligurcapital s.p.a. ) , per essersi surrogato alle ragioni di credito vantate da Ligurcapital nei confronti di Termex, in forza di una transazione conclusa con la stessa Ligurcapital il 7.11.2008; in particolare, il Tribunale di Parma aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Termex ritenendo che Terenziani avesse esercitato l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. in qualità di fideiussore nei confronti del debitore garantito e che il foro esclusivo stabilito nel contratto di fideiussione tra fideiussore e creditore non potesse applicarsi all’azione proposta da Terenziani nei confronti della Termex e neppure gli si potesse applicare il foro convenzionale esclusivo stabi l ito nel contratto di prestito partecipativo stipulato da Termex con il creditore, a nulla rilevando che avesse firmato il contratto allora in qualità di rappresentante legale di Termex; nel merito, accertava che il pagamento fosse stato versato effettivamente da Terenziani e che le contestazioni relative all’esatto ammontare della somma ingiunta fossero indimostrate.
2. avverso la decisione della Corte d’appello, Termex s.r.l. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; sebbene C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi intimato, Giuseppe Terenziani non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrenteha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.la società ricorrente formula, in via pregiudiziale, il primo motivo di ricorso, con cui lamenta in relazione all’art.360, comma 1, n.2, 3 e 4 c.p.c.: la violazione degli artt. 28, 29, 637 c. p. c. , errata applicazione dell’art. 20 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli artt. 1203, 1949 e 1950 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà manifesta nonché dell’omessa e/o insufficiente motivazione; in particolare, la Corte d’ a ppello avrebbe argomentato in modo “errato, illogico e contraddittorio, nonché contrastante sia con le regole civilistiche in tema di obbligazioni fideiussorie, surroga e regresso, nonché in violazione de l le regole processuali sulla competenza”;in primo luogo, contesta che il fideiussore solvente possa azionare l’azione di surroga zione o quella di regresso , a sua scelta, come affermato dalla Corte d’appello nella decisione impugnata, soprattutto , come avvenuto nella specie , per il caso di surroga del fideiussore nei confronti del debitore principale; contesta la mancata prova del pagamento effettuato da Terenziani a Ligurcapital dell’importo preteso con il monitorio; in secondo luogo, contesta che l’azione de qua doveva essere qualificata come surroga e non come regresso e che il T ribunale di P arma doveva ritenersi incompetente in favore di quello di Genova, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell’art. 12 del contratto di prestito partecipativo del 4.08.1998 e aggiunge che la Corte d’appello ha inopinatamente trascurato in proposito la circostanza che la fideiussione sottoscritta da Terenziani recasse la stessa data del contratto presupposto, cioè del prestito partecipativo con cui le parti espressamente avevano previstola competenza esclusiva del C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi foro di Genova;contesta infine che non vi era stata denuntiatio ai sensi dell’art. 1950, comma 2 , c.c. , q uale elemento imprescindibile del regresso e che la Corte d’appello con la sentenza impugnata aveva genericamenteritenuto che Termex non avesse mai contestato la dedotta tempestività della denunzia dell’escussione del fideiussore; 2.sempre in via pregiudiziale, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in relazione all’art.360, comma 1, n.2, 3 e 4 c.p.c. : la violazione degli artt. 28, 29, 637 c.p.c., errata applicazione dell’art. 20 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli art. 1203 e 1949 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione; in particolare, contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui non la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione la sentenza n. 813/2012 passata ingiudicato avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Terenziani nei confronti del co - fideiussore Boragno, con la quale il Tribunale di Parma , ritenendo che Terenziani avesse agito in surroga, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Genova e haomesso di valutare il comportamento di Terenziani che aveva prestato acquiescenza a detta sentenza;illogico e infondato secondo la società ricorrente negare qualsivoglia rilevanza probatoria all’intervenuto giudicato relativo alla sentenza richiamata, basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella contestata nel presente giudizio, senza dare conto, quindi , delle ragioni per cui ha ritenuto di privilegiare una prova piuttosto che un’altra (richiama sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronincia n. 8835/2015); 2.2.i motivi proposti in via pregiudiziale, che per ragioni di evidente connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi sono inammissibili rispetto alle diverse violazioni di legge sostanziale e processuale prospettate, perché ad onta della formale intestazione delle censure, la società ricorrente pretende da questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già ampiamente esaminati dalla Corte di merito; sono infondati nella parte in cui lamentano “la mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà manifesta nonché dell’omessa e/o omessa o insufficiente motivazione”; difatti, a prescindere dalla inammissibilità di quest’ultimo profilodella insufficienza motivazionale alla luce del testo vigente dell’art. 360 comma n. 5 cod. proc. civ., la motivazione dell’impugnata sentenza, lungi dall’essere omessa, apparente o illogica e manifestamente contraddittoria (vizi che per come in concretodedotti, sarebbero nella sostanza pure inammissibili per “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.), reca viceversa l’espressa qualificazione dell’azione monitoria proposta dal fideiussore Terenziani come di regresso ai sensi de ll'art. 1950 cod. civ. poiché fondata suun proprio autonomo credito insorto per effetto del pagamento al creditore; la Corte d’appello ha poi quindi respinto la fondatezza dell’eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito formulata dal debitore principale, correttamente escludendo che valessero per il fideiussore le clausole derogatorie del contratto di prestito partecipativo intercorso tra la debitrice principale e la creditrice, essendo il predetto restato estraneo al negozio garantito; sono infondati inoltre anche nella parte in cui contestano che la Corte d’appello ha negato qualsivoglia rilevanza probatoria all’intervenuto giudicato ( sentenza n. 813/2012 ) avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Terenziani nei confronti del co- fideiussore Boragno, con la quale il Tribunale di Parma ritenendo che Terenziani avesse agito in surroga si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Genova, senza valutare il comportamento di Terenziani che aveva prestato acquiescenza a detta decisione;
C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi correttamente al riguardola sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza invocata come giudicato non poteva fare stato tra le parti del presente giudizioattenendo ad un diverso giudizio tra parti diverse ; 3.con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: la violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c., la violazione dell’art. 183 c.p.c., la violazione dell’art. 1950 c. c., la violazione degli artt. 2697, 2721, 2726 e 2729 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione; si duole che nel rigettare il quinto motivo d’appello la Corte territoriale con la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del fatto che la CTU dr. Cosenza aveva accertato un credito a favore di Termex di Euro 57.426,53 e che, quindi, la somma richiesta da Terenziani non fosse dovuta quantomeno nella misura dal medesimo richiesta; contesta l’affermazione secondo cui non sarebbero state mai sollevate“eccezioni in ordine all’ammontare della somma ingiunta”, assunto anche contraddittorio secondo la ricorrente in quanto la Corte d’appello aveva in proposito anche affermato che le stesse eccezioni “sollevate dalla odierna appellante in merito al credito complessivo azionato dal Terenziani in via monitoria appaiono infondate”; lamenta che neppure fosse stata fornita la prova che la somma fosse stata effettivamente versata a Ligurcapital, in quanto i documenti allegati conteneva no elementi contrari a quanto asserito da Terenziani e la Corte sul punto non si era minimamente espressa, dando sostanzialmente per scontato l’asserito pagamento de quo; contesta, sul punto, le dichiarazioni rese dai testimoni su capitoli di prova del tutto inammissibili; contesta infine le argomentazioni della Corte d’appello sul merito delle spese ipotecarie (per Euro 2.520,00) come contraddittorio perché non supportat e da prova; 3.1. anche il terzomotivo con cui la ricorrente reitera contestazioni circa l’ammontare del credito già formulate nel merito, è inammissibile C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 26892/2019 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi per come in concreto dedotto,ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., (cd. “doppia conforme” ) in quanto non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse; in merito alla questione riproposta circa quanto risultante dalla perizia contabile espletata nel giudiziotra Terenziani e il confideiussore Boragno,essa è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello e non sussiste, sul punto, alcuna omessa o apparente motivazione; 4.nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva;
P.Q.R. La Corte rigettail ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi