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Decreto — n. 9240/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9240/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9240/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12435/2022 R.G. proposto da : FATONE PASQUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VEROPALUMBO ANTONIO (VRPNTN59E29L245B) -ricorrente- contro COMUNE ROBECCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPA STEFANO (CPPSFN57E30F205T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.863/2022 depositata il 15/03/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9240/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FATONE PASQUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VEROPALUMBO ANTONIO (VRPNTN59E29L245B) -ricorrente- contro COMUNE ROBECCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPA STEFANO (CPPSFN57E30F205T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.863/2022 depositata il 15/03/2022;

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio spese susseguenti spese di difesa spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12435/2022 R.G. proposto da : FATONE PASQUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VEROPALUMBO ANTONIO (VRPNTN59E29L245B) -ricorrente- contro COMUNE ROBECCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPA STEFANO (CPPSFN57E30F205T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.863/2022 depositata il 15/03/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/04