Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of decisive issues and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mariacristina Sapio against the Court of Appeal's decision to revoke a mandatory payment order. The lower court had found the insurance contract nonexistent and falsely drafted by an agent, while the appellant argued for contract validity and damages. The Court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to raise decisive issues regarding the agent's liability or the specific proof of damages, leaving the case precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An appeal is inadmissible if it raises issues not decisive for the outcome or fails to address the ratio decidendi of the lower court, and costs are not awarded when the opposing party remains totally victorious on the main claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 55/2020R.G. proposto da: SAPIO MARIACRISTINA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dagli avv.ti Elena Fortuna e Nicola Lauro come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ; nicolalauro@pec.giuffre.it -ricorrente - contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIET À COOPERATIVA , ora GENERTEL s.p.a., in persona del procuratore speciale Stefano Semolini, elettivamentedomiciliata in Roma, Via Sardegna n. 3 8 , presso lo studio Rucellai Raffaelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Conti e Paolo Todaro, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ; paolo.todaro@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - e contro FESTA GAETANO N. 55/20R.G. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appellodi Napoli n. 5019 /20 19 , depositata i l 16.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTI DI CAUSA Con decreto ingiuntivo n. 80/2006, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ingiunse alla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di pagare a Mariacristina Sapio la somma di € 10.662,50 oltre interessi e spese, a titolo di riscatto anticipato del capitale investito, in forza di un contratto di assicurazione a premio unico a tasso d’interesse predeterminato con opzione cedola annuale n. 00259115.11 del 01.12.03, predisposto da Gaetano Festa, titolare dell’agenzia generale di Ischia della predetta Compagnia assicurativa.
La società ingiunta si oppose, deducendo l’inesistenza, l’inefficacia o l’invalidità del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, Gaetano Festa, sprovvisto di potere di rappresentanza. L’opponente chiese , inoltre, l’autorizzazione per la chiamata in causa dell’agente medesimo, onde accertarne l’esclusiva responsabilità per i danni eventualmente subìti dalla Sapio. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, rigettò l’opposizione con sentenza del 6.10.2014, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la Cattolica al pagamento delle spese.
La Compagnia propose gravame; la Corte di appello di Napoli, nella contumacia di Gaetano Festa e nel contraddittorio con la Sapio, riformò la prima decisione con sentenza del 16.10.2019, accogliendo l’appello e, dunque, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Compagnia, con conseguente sua revoca e con condanna del la Sapio al pagamento delle N. 55/20R.G. spese di lite. Osservò il giudice d ’ appello, in particolare, che il contratto sottoscritto dalla Sapio era da considerare radicalmente inesistente, in quanto non riconducibile a quelli utilizzati d alla Compagnia, nonché falsamente predisposto dal Festa; aggiunse anche che l’assegno di c/c con cui, secondo la Sapio, erano state versate le sommedi cui al detto contratto, era stato emesso in favore di INA s.p.a. e in data (4.10.2002) ben precedente all’epoca in cui, a dire della stessa Sapio, era stato stipulato il contratto stesso (dicembre 2003), senza che di tanto fosse stata fornita una plausibile spiegazione; infine, evidenziò che l’azione proposta dalla predetta era da considerare inequivocabilmente di natura contrattuale, dunque in alcun modo riferibile ad una responsabilità extracontrattuale della Compagnia ex art. 2049 c.c. Avverso la sentenza della Corte partenopea propone ricorso per cassazione MariacristinaSapio, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione –Società Cooperativa.
Non ha svolto attività difensiva Gaetano Festa, rimasto intimato. La controricorrente ha depositato memoria, pure documentando che, per effetto di fusione per incorporazione, ha finalmente assunto la denominazione “Genertel s.p.a.”. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce la “ violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 113 cpc in relazione all’art. 2049 c.c. e art. 360 n. 3, 4 e 5cpc violazione del principio iura novit curia.
Violazione art. 651 cpp in relazione all’accertamento penale definitivo rappresentato dalla sentenza penale N. 55/20R.G. del Tribunale di Ischian. 8156/2010 passata in giudicato , depositata in primo grado e presente al n. 9 del fascicolo della ricorrenteoggetto di discussione tra le parti”. In particolare, si contesta anzitutto l ’ operato del g iudice d ’ appello in quanto, nonostante la mancata formulazione di specifica domanda ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice – alla luce del principio iura novit curia – avrebbe potuto riqualificare la domanda originariamente proposta e pronunciare la relativa condannadella Compagnia.
Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, del la sentenza n. 8951/2010, emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.9.2010, con cui Gaetano Festa era stato condannato per le condotte illecite poste in essere nei confronti di Cattolica e di alcuni pretesi assicurati, con efficacia – a dire del la stessa ricorrente- di giudicato circa gli aspetti fattuali della vicenda in parola . 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione de gli artt. 2049 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,c.p.c.; si contesta, in particolare, l ’ interpretazione dell ’ art. 2049 c.c . fornita dal giudice d’appello, che avrebbe errato nell ’ escludere che la C ompagnia assicurativa, in materia di “prodotti assicurativi fantasma”, sia sempre tenuta a risarcire il danno patito dal cliente, anche nel caso in cui non si versi in ipotesi di dolo o colpa.
La ricorrente si duole anche di unasserito errore di percezione circa il contenuto della sentenza pe nale da parte del giudice d ’ appello , deducendo, inoltre, che non ci si sarebbe potuti discostare dalla ricostruzione della vicenda così come già fornita dalla stessa sentenza penale. 1.3 -Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché “Omessa pronuncia. N. 55/20R.G. Sviamento”, per aver la Corte napoletana omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla Compagnia nei confronti di Gaetano Festa, con conseguente riverbero di effetti negativi sulla posizione della ricorrente. 1.4 -Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché “Omessa pronuncia.
Sviamento”, laddove il giudice d’appello ha ritenuto di non compensare le spese di lite tra essa ricorrente e la Cattolica,tenuto conto della peculiarità della vicenda, dei contrasti giurisprudenziali, nonché della omessa pronuncia relativamente alla domanda di condanna dell’ex agente Festa. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata l’ inammissibilità del controricorso (e di ogni altra attività difensiva della Compagnia, compresa la memoria), giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 26.10.2017, autenticata dal notaio Roberto Tordiglione, in forza della quale Stefano Semolini conferì, a suo tempo, la procura ad litem agli avv.ti Lorenzo Conti e Paolo Todaro, onde resistere al ricorso che occupa.
Sempre in via preliminare, va pure evidenziato che non occorre disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a Gaetano Festa, ex art. 291 c.p.c., benché effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma in guisa prima facie non conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 40467/2021): in considerazione della evidente inammissibilità del ricorso, come si dirà tra breve, l’adempimento si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di N. 55/20R.G. difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (si veda, per tutte, Cass., Sez.
Un., n. 6826/2010). Occorre, infine, evidenziare che il ricorso è stato firmato anche dall’avv. Nicola Lauro, che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del ricorso - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. Elena Fortuna, che ha pure firmato il ricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata da Mariacristina Sapio - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocatidi Napoli, per quanto di co mpetenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale della Repubblica, per il caso di rilevanza penale. 3.1 - Il primo motivo - a parte i pur sussistenti profili di inammissibilità per difetto di specificità delle censure, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. - è inammissibile, se non infondato,in tutte le sue articolazioni.
Quanto alla pretesaviolazione del principio iura novit curia , in cui ( a dire della ricorrente)sarebbe incorso il giudice d’appello, questo ha affermato che l’azione spiegata dalla Sapio era solo quella contrattuale, sicché - ferma la non configurabilità della relativa responsabilità della Compagnia in forza dell’inesistente contratto inter partes - non poteva del pari discenderne alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2049 c.c., giacché detta azione non era stata proposta. N. 55/20R.G. Sostiene la Sapio, al contrario, che sin dalla comparsa di risposta di primo grado (v. ricorso, p.
30) ella aveva comunque invocato la responsabilità della Compagnia in quanto il certificato assicurativo era comunque proveniente dalla sua organizzazione interna: tanto, dunque, avrebbe determin ato l ’ esercizio anche dell’azione extracontrattualeex art. 2049 c.c., peraltro reiterata anche nel giudizio d’appello “con diffuse argomentazioni giuridiche a sostegno”. Tuttavia- a parte l ’ estrema genericità e laconicità del passaggio di detto atto processuale ( tale da escludere, di per sé, l ’ effetto che l ’ odierna ricorrente vorrebbe attribuirgli), nonché la mancata indicazione, nel ricorso, dell’ulteriore atto processuale in cui la descritta diffusa attività argomentativa sarebbe stata compiuta nel grado d’appello (con conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.)- , la decisione appellata si rivela al fondo comunque corretta, perchéè indubbio che la domanda avanzata dalla Sapio sia stata esclusivamente quella contrattuale: ciò è comprovato proprio dalla sua scelta di agire in monitoriocontro la sola Compagnia assicurativa, ciò postulando per definizione la titolarità di un credito liquido, ex art. 633 c.p.c.; il che non può di per sé ascriversi alla pretesa risarcitoria, comunque avanzata, occorrendopur sempre la aestimatioda parte del giudice adito.Pertanto, dovendo escludersi, per quanto poc’anzi evidenziato, una ipotetica (ed ove mai consentita, al lume di Cass., Sez.
Un., n. 12310/2015) emendatio libelli da parte della Sapio, la decisione impugnata resta esente da critiche, sul punto. 3.2 –Analoghe considerazioni possono muoversi riguardo al secondo profilo del mezzo in esame, concernente la pretesa mancata valutazione della dazione N. 55/20R.G. dell’assegnodi € 10.500,00 al Festa, da parte del marito della Sapio, nonché di quanto emergente dalla sentenza penale n. 8951/2010. Invero, al contrario di quanto dalla Sapio dedotto, non solo la Corte partenopea ha dato pienamente conto dell’assegno, sicché non sussiste alcun omesso esame di fatto storico, ma ha pure evidenziato che lo stesso era stato emesso un anno e due mesi prima della sottoscrizione della falsa polizzaper cui è processo, senza che la stessa Sapio avesse spiegato come detto assegno potessericondursi alla vicenda.
Si tratta, a ben vedere,di affermazione neppure censurata col ricorso in esame, il che determina la stessa inammissibilità di ogni questione circa la prova del lamentato danno. Quanto poi alla pretesa violazione dell’art.651 c.p.p., si tratta di questione priva di decisivitàe dunque inammissibile : la condanna penale del Festa per truffa avrebbe potuto eventualmente rilevare, nei confronti della Compagnia, sul piano extracontrattuale. Tuttavia, come s’è visto, l ’ azione extracontrattuale non è stata esercitata dalla Sapio, sicché l’esame di ogni ulteriore aspetto sugli effetti della sentenza penale, ad eccezione del rapporto diretto tra la Sapio ed il Festa, non può che rimanere precluso. 4.1 –Il terzo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili.
A parte la generale considerazione per cui, in linea di principio, della pretesa omessa pronuncia su una domanda processuale non può che dolersi la parte che l’abbia proposta(sicché non può la Sapio lamentarsi di una mancata statuizione sulla domanda di garanzia impropria azionata dalla Compagnia), la ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’aver questa escluso la proposizione dell ’ azione extracontrattuale da parte sua N. 55/20R.G. comporta, necessariamente, l’irrilevanza delle vicende penali concernenti il Festa, come già evidenziato nello scrutinio del motivo precedente, cui si rinvia per brevità. 5.1 –Il quarto motivo, infine, è inammissibile e/o infondato.
Infatti, è noto che “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità dicompensarle in tutto o in parte, sia nell ’ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 24502/2017).
Né, del resto, è possibile ipotizzare – come pure prospetta la Sapio – una conseguenza pregiudizievole in tema di spese a carico di chi , come la Compagnia, sia rimasta totalmente vittoriosa sulla domanda principale, in relazione alle vicende relative alla domanda di garanzia impropria non esaminata, in quanto assorbita. 6.1– Il ricorso è , dunque , nel complesso rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
N. 55/20R.G. P.Q.M la Corterigetta il ricorso ; dispone la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel