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Ordinanza — n. 9191/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects jurisdiction regulation, affirming specialized agrarian court competence for disputes involving alleged agricultural contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9191/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regulation of jurisdiction filed by the Morandi family against the specialized agrarian section of the Brescia Tribunal. The plaintiffs argued that the ordinary civil court lacked competence because the dispute involved a non-agricultural contract, while the defendants contended the matter fell under specialized agrarian rules. The court ruled that the mere possibility of an underlying agricultural contract, even if not explicitly named, necessitates jurisdiction with the specialized agrarian section.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2000; Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115: Competence for agrarian disputes is determined by the nature of the underlying relationship, requiring specialized jurisdiction whenever the facts prima facie suggest an agricultural contract, regardless of the parties' specific characterization.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction specialized agrarian court agricultural contract nature competence functional civil procedure code unified contribution jurisdiction transfer diritto fondiario rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2000
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., ord. 11 ottobre 2002, n. 14569
Cass. Sez. Un., ord. 11 ottobre 2002, n. 14569, Rv.
Cass. Sez. 1, ord. 7 febbraio 2006, n. 2591
Cass. Sez. 6-1, ord. 24 ottobre 2016, n. 21422
Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17312
Cass. Sez. 6-3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35345
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2568-2023proposto da: MORANDI PIETRO, CRESCINI GIULIANA, MORANDI CAROLA, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli A vvocati Daniele MANCA BITTI, LuigiGRITTI, Fabiana GRITTI ; -ricorrente - contro BOLDINI GIANCARLO, BOLDINI MATTEO, SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA AGM CASCINA MOTTA S.S.; -intimati - Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Brescia , depositata il 15/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/11/2023dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Regolamento di competenza - Sezioni Specializzate Agrarie - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri -Fattispecie R.G.N.2568/2023 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. Pietro Morandi, Giuliana Crescini e Carola Morandi hanno proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ ordinanza de l 15 dicembre 2022 d e l Tribunale di Brescia (nonché, “se ed in quanto necessario”, avverso il provvedimento del 3 gennaio 2023 reso dal Presidente dello stesso Tribunale, “con cui è stato disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di assegnazione della causa ad altra sezione”), con la quale è stato dichiarato il difetto di competenza del Tribunale ordinario di Brescia, in favore della Sezione Specializzata Agraria, con riferimento al giudizio risarcitorio da essi promosso nei confronti della società Agricola Fattoria AGM Cascina Motta S.s. (di seguito, “Agricola Fattoria”), già Azienda Agricola S.O.G.

Società Semplice Fattoria 2M (d’ora in poi “Azienda Agricola S.O.G.”), nonché di Giancarlo e Matteo Boldini. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odiern i ricorrent i – quale antefatto della vicenda da essi portata all’esame del Tribunale bresciano (e in relazione alla quale è intervenuto il provvedimento oggetto del presente regolamento di competenza) –di essere stati convenuti in giudizio, dapprima da tale Domenico Chizzolini e poi, unitamente a costui, dall’Azienda Agricola S.O.G. L’Azienda Agricola S.O.G., in particolare, affermava di essere proprietaria delle medesime “quote latte” (la cui proprietà era già stata reclamata dal Chizzolini), in forza di atto di compravendita del 5 febbraio 1993, sottoscritto da Morandi Pietro e Crescini Giuliana, nonché dalla società Fattoria 2M dei F.lli Moreschi.

Conclusosi tale giudizio – dopo un’inziale accoglimento, in primo grado, della domanda, decisione però integralmente riformata dal giudice d’appello, la cui statuizione veniva resa definitiva da questa Corte mediante ordinanza n. 9697/20, del 26 maggio 2020 – con il rigetto della pretesa dell’Azienda Agricola S.O.G., i Morandi e la Crescini agivano, a propria volta, in giudizio. Essi chiedevano, infatti, il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento sia delle quote latte, di cui era stata accertata –con sentenza passata in giudicato – la loro proprietà esclusiva, essendo le stesse sempre rimaste, dal 1993, nella disponibilità prima dell’Azienda Agricola S.O.G. e, di seguito, della società Agricola Fattoria, sia dei terreni, sempre di loro proprietà esclusiva, anch’essi occupati dalla società convenuta.

Costituitisi in tale giudizio la società Agricola Fattoria, nonché i suoi soci Giancarlo e Matteo Boldini, i convenuti chiedevano accertarsi l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Brescia, in favore dell a Sezion e Specializzat a Agrari a del medesimo Tribunale. L’eccezione veniva accolta dall’adito giudicante, sul presupposto che “tra le domande proposte dagli attori” vi fosse “anche quella di risarcimento dei danni conseguenti all’omesso pagamento dei canoni e alla mancata restituzione dei fondi, siti a Monticelli Brusati e oggetto del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 30 luglio 1993”, e ciò in considerazione del fatto “che appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria la cognizione anche delle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza di un rapporto agrario”.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale bresciano hanno propostoregolamento di competenza i Morandi e la Crescini, sulla base –come detto – di un unico motivo.3.1.Esso denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, ossia gli articoli 112, 113, 115, 116 e 167 cod. proc. civ., dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (già art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11), nonché della legge 2 marzo 1963, n. 320 e della legge 3 maggio 1982, n. 203. Assumono i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, la domanda di risarcimento danni da essi proposta “deriva dal mancato godimento di beni di loro proprietà esclusiva e non dall’omesso pagamento dei canoni”, Del resto, che l’impugnato provvedimento denoti “una scarsa conoscenza della disciplina specialistica” sarebbe confermat o “anche dal fatto che, dichiarata l’incompetenza con una ordinanza, il fascicolo è stato rimesso al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla Sezione S pecializzata A graria quando è noto che il riparto di competenza tra il Tribunale ordinario e la Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale costituisce questione di competenza”.

Si ribadisce che la domanda di risarcimento danni si fondava sul fatto che le quote latte e i terreni “erano di proprietà degli attori ma gli stessi non hanno avuto la disponibilità di tali beni e non hanno potuto utilizzarli a causa delle domande azionatedalla società resistente (per rivendicare la proprietà delle quote latte) poi rigettate con sentenza passata in giudicato”, oltre che per la “mancata restituzione dei beni sempre rimasti in godimento della società resistente”. Orbene, a fronte di tale pretesa, i convenuti “non solo ammettono di aver avuto il possesso e l’utilizzo dei beni (quote latte e terreni) ma anche che il preteso contratto di affitto dei terreni si è risolto anticipatamente in data 1° settembre 1994”; circostanza, questa, che l’adito giudicante “doveva tenere in debito conto”, e ciò in virtù “del c.d. principio della non contestazione”.

Posto, dunque, che i “contratti agrari citati dai convenuti non sono fatti costitutivi della pretesa attorea”, il Tribunale avrebbe dovuto, per ciò solo, rigettare l’eccezione di incompetenza per materia. In ogni caso, si rileva che non tutti i contratti agrari, intesi in senso lato, sono idonei a fondare la competenza delle sezioni specializzate agrarie, giacché essa “sussiste solo quando la controversia implichi la necessità dell’accertamento di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari in senso stretto ovvero esclusivamente i contratti di affitto di fondo rustico disciplinati dalle norme vincolistiche di cui alla legge n. 203 del 1982”.

Nel caso in esame, i contratti che astrattamente rilevano non sono suscettibili di giustificare la competenza della S ezione Specializzata Agraria. Non quello relativo alla vendita delle quote- latte, trattandosi di un comune contratto di compravendita, “l’esistenza, la portata, l’efficacia e la validità” del quale, oltretutto, sono state oggetto specifico della vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza passata in giudicato di cui si è più volte detto e che, conseguentemente, “non potrebbe essere oggetto di nuova valutazione”.

Altrettanto è a dirsi anche per il contratto di affitto delle quote latte e per quello di affitto dei terreni del 1993, visto che “i resistenti danno persino atto che esso è stato consensualmente risolto nel 1994 come sopra detto”. D’altra parte, i ricorrenti assumono che – secondo quanto insegnerebbe la giurisprudenza di questa Corte – “non è sufficiente a configurare un contratto agrario né la destinazione agricola del fondo, né la qualità di imprenditore agricolo del conduttore”.Nel caso di specie, inoltre, la competenza della Sezione Specializzata Agraria sarebbe “da escludersi anche per altro motivo”, ovvero “poiché la società resistente svolge esclusivamente attività di allevamento di animali, mentre la conduzione dei terreni è secondaria e funzionale alla principale attività di allevamento”.

È, infatti, noto che “appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, e non a quella della Sezione Specializzata Agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all’attività prevalente di allevamento di animali, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l’impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario”.

4. Sono rimasti solo intimati la società Agricola Fattoria e i Boldini.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del regolamento. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. I l regolamento va rigettato , dovendo dichiara rsi la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brescia.7.1. Invero, l’atto di citazione con cui è stato radicato il giudizio innanzi al Tribunale di Brescia – atto del quale questa Corte può prendere visione,in ragione dei poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad essa spettanti nel giudizio ex art.47 cod. proc. civ., potendo essi “esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti”( cfr.

Cass. Sez. Un., ord. 11 ottobre 2002, n. 14569, Rv. 557869-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, o rd . 7 febbraio 2006,n. 2591 , Rv. 588793 - 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, o rd . 24 ottobre 2016, n. 21422 , Rv. 642061 - 03 ; Cass. Sez. 6 - 2, o rd . 3 luglio 2018, n. 17312 , Rv. 649798 - 01) – assume, fra i fatti costitutivi del diritto fatto valerein giudizio (cfr. pagg. 7-9), anche il mancato rilascio del fondo concesso in godimento nel 1993, e ciò su l presupposto della nullità del relativo contratto di affitto agricolo. I n questo modo , dunque, si chiede l’accertamento dell’inesistenza di detto contratto e si deduce la mancata restituzione del fondo come uno dei fatti costitutivi del credito risarcitorio azionato.

Ne consegue, pertanto, che la domanda risarcitoria postula l’accertamento dell’inesistenza di un contratto del quale, “prima facie”,non può escludersi la natura agraria, riferendosi, anzi , nel suddetto atto di citazione,di contratto agrario simulato come tale. Deve, pertanto, darsi seguito al principio –ancora di recente ribadito da questa Corte – secondo cui, per “radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria”,risulta “necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la naturadel rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del «nomen iuris» dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia” (da ultimo, Cass.

Sez. 6-3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35345, Rv. 666351-01).

8. A carico dei ricorrent i , stante il rigetto del r egolamento , sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corterigetta il regolamento e dichiara la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brescia. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello