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Ordinanza Interlocutoria — n. 9186/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of proof of service on a necessary procedural co-litigant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of the contradictory proceedings against Villa Pinciana S.r.l. because the appellant failed to prove service of the appeal. The appellant claimed the lower court erred in dismissing claims regarding building collapse, while the defendants argued for their own damages. The court dismissed the appeal on procedural grounds, ruling that the appeal was inadmissible without proper notification to the necessary co-litigant.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the necessary procedural co-litigant has not been properly notified, requiring immediate integration of the contradictory proceedings.

Parole chiave

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lack of proof of service necessary procedural co-litigant inadmissibility of appeal integration of contradictory building collapse liability gara d'appalto infruttuosa ricorso di annullamento pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Villa Pinciana; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16345/2021 R.G. proposto da: ANTRILLI NICOLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SECCHI ANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato VENTURA FABIO MASSIMO (VNTFMS67C25H501K, pec ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAROSI ROBERTA e CAROSI A NNA , elettivamente domiciliat e in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 110, presso lo studio dell’avvocato LIVI MARCO (LVIMRC64P13H501M pec ) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro VILLA PINCIANA S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6065/2020 depositata il 2/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Nicola Domenico Antrilli ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 16345 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva convenuto la s.r.l. Nuova Gallia, poi fusa per incorporazione nella Villa Pinciana s.r.l., nonché Roberta Carosi, Anna Carosi e Olimpia Nofri, allegando di essere il gestore di una tabaccheria in locali, in parte locati dalle persone fisiche proprietarie citate, danneggiati dal crollo dei solai sovrastanti, in specie a causa delle opere eseguite nei locali ubicati al piano superiore rispetto a quello dove si svolgeva la propria attività commerciale, e in ragione dei fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dov’era in essere l’attività alberghiera della s.r.l. proprietaria dell’edificio; - si erano costituit e resistendo sia la s.r.l. che Anna e RobertaCarosi nonché Olimpia Nofri, spiegando domande riconvenzionali rispettivamente imputando, la società, i danni occorsi alle opere modificative, in particolare dell’ingresso nei negozi, poste in essere dal deducente, e chiedendo, lealtre, la condanna al pagamento di canoni di locazione insoluti; - il Tribunale aveva disatteso tutte le domande con compensazione integrale delle spese di lite, osservando che sia l’attore che la società proprietaria dell’edificio avevano posto in essere condotte colpose nel realizzare interventi sull’immobile tali da contribuire, nel tempo, al crollo, senza che fosse risultata dimostrata l’esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto, e aggiungendo che sulla domanda per i pretesi canoni già pendeva distinto giudizio presso la Corte di appello; - la Corte di appello, adita dal deducente e dalla s.r.l., aveva rigettato per mancanza di prova l’appello incidentale di Villa Pinciana e aveva dichiarato inammissibile quello principale dell’originario attore, osservando che si era tradotto in una prolissa e affastellata disamina della consulenza tecnica officiosa esperita, senza individuare le specifiche ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione aggredita, al contempo sollecitando un rinnovo delle operazioni peritali di carattere meramente esplorativo; resistono con controricorso Roberta e Anna Carosi anche quali eredi di Olimpia Nofri, deceduta, con riassunzione, nelle more del giudizio di seconde cure;

è rimasta intimata la s.r.l. Villa Pinciana; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di appello, sebbene con censura formulata unitariamente, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma della decisione di prime cure, ricostruendo l’incongrua quanto immotivata valutazione dell’elaborato peritale nel suo complesso e alla luce delle critiche del consulente di parte, con conseguente mancata statuizione della misura delle eventuali concause individuate, pur ammettendo che fossero tali; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle critiche specifiche alla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro dichiarata esplorativa in modo contraddittorio poiché dopo aver statuito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità;

Considerato che preliminarmente, deve rilevarsi che non risulta agli atti, anche telematici, la prova dell’effettuazione e ricezione della notifica del ricorso alla s.r.l. Villa Pinciana, litisconsorte necessario processuale; deve pertanto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio in parola, salva produzione, ad opera della parte ricorrente, della documentazione dimostrativa della già effettuata notificazione del ricorso ;

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Villa Pinciana s.r.l., entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salva produzione della documentazione di