Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Campagna Rosario, had filed a recourse against the Second Instance Court's judgment regarding BMW Italia S.p.A., but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16834/2022 R.G. proposto da : CAMPAGNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in PRAIA A MARE V.F.TURATI 16, presso lo studio dell’avvocato GUARAGNA ALFONSO (GRGLNS65R11E919Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BMW ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 39, presso lo studio dell’avvocato VISCO CLAUDIO (VSCCLD57C26H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STORARI ENRICO (STRNRC71B21B296I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.311/2022 depositata il 23/03/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,i