Italian Court corrects a Supreme Court order's clerical error regarding lawyer fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted an order to correct a clerical error in a previous Supreme Court ruling. The applicant argued that the original judgment failed to mention his lawyer's declaration of being an antistatary, which should have affected the cost allocation. The court recognized the error as a material mistake under Article 391-bis of the Civil Procedure Code and ordered the specific text amendment to reflect the correct deduction of fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The court may correct clerical errors in its own judgments or those of lower courts when such errors affect the substance of the decision, provided the intent of the judge is clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 29865-2022proposto da: DRAGOS IONUT UTA, domiciliato presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato BRUNO; -ricorrente - contro ZODO DANIELA, GENERTEL S.P.A.; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 28866 /20 2 2 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 05/10/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/11/2023dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE Correzione errore materiale R.G.N.29865/2022 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale
RITENUTO IN FATTO
ECONSIDERATO IN DIRITTO -che Dragos Ionut Ita ha proposto istanza per correzione di errore materiale, evidenziando che nell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, che rigettava il ricorso proposto da Genertel S.p.a. nei suoi confronti , le spese del giudizio di legittimità erano liquidatesenza fare menzione del fatto che il suo legale, Avv. Donato Bruno, si fosse dichiarato antistatario; -che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al le altre parti di quel giudizio; - che sussist ono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.(cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01); che, peraltro, il Collegio rileva d’ufficio la presenza nel dispositivo dell’ordinanza di un refuso, là dove si è scritto “al” al posto di “la” nel primo rigo del dispositivo; -che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, la seconda proposizione del si deve sostituire con la seguente: “Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’Avv.
Donato Bruno, dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 28866 /2 2 , depositata il 5 ottobre 2022, sia corretta, con sostituzione nel dispositivo della seconda proposizione con la seguente: “Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Donato Bruno, dichiaratosi antistatario”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della