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Ordinanza — n. 9171/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a prior order's material error regarding attorney fee allocation for a self-represented party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9171/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order concerning the allocation of litigation costs. The applicant, a self-represented party, argued that the original decision incorrectly awarded expenses to the opposing side despite his declaration of being an antistatario. The court ruled that the conditions for correction under Article 391-bis of the Civil Procedure Code were met and ordered the insertion of the correct fee allocation into the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.: A prior judgment may be corrected for material errors when the correction does not alter the logic of the decision, allowing the court to fix clerical mistakes regarding fee allocations without re-evaluating the merits.

Parole chiave

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material error correction antistatario fees litigation cost allocation self-represented party Civil Procedure Code clerical amendment Cassation procedure spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15975-2022proposto da: MARINIELLO GIANCARLO, quale difensore di sé stesso, già procuratore di AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CIRCOLO DIDATTICO DOLIANOVA, l’unoin persona del Ministro “pro tempore”, l’altro del Dirigente Scolastico “ pro tempore”, domiciliati “ex lege” in Roma, v ia dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi; -resistente con atto di costituzione - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Correzione errore materiale R.G.N.15975/2022 Cron.

Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale nonché contro TORO PIERPAOLO, PUDDU MERCEDE; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 12410 /20 2 0 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/11/2023dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l’Avvocato Giancarlo Mariniello formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 12410/20, del 24 giugno 2020, evidenziando che la stessa – nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Pierpaolo Toro e Mercede Podducontro la sua assistita, AIG Europe S.a. – liquidava le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, sebbene egli si fosse dichiarato antistatario; -che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al le altre parti di quel giudizio; - che sussist ono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.(cfr., tra le altre, Cass.

Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01); -che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 12410/20, del 24 giugno 2020, dopo le parole “agli accessori di legge” vanno aggiunte le parole “ , con distrazione in favore dell’Avv. Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 12410/20 , depositata il 24 giugno 2020 , sia corretta, inserendosi nel dispositivo della stessa, dopo le parole “agli accessori di legge” vanno aggiunte le parole “, con distrazione in favore dell’Avv.

Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile