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Ordinanza — n. 9168/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9168/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9168/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - contro -) GORGONE MARIA FORTUNATA, GUAGLIANO ALBERTO, INSARDA' PASQUALINA MARIA, LOBIANCO ROBERTO, MUSSO ALESSANDRO, OCCHIGROSSI MARIA SIMONA, ONORATI PAOLO, PANCOTTI GUIDO, PERRINI FRANCESCO ANTONIO, RANALDI VINCENZO, SAVINO ROSARIO, SCOPPOLA ALESSANDRO, TOMMASI ENRICA, VERCELLINO MARCO,tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoCarlo Amoruso; -controricorrenti - nonché -) GIORDANO ANTONIA, GRANATA MARCO, LAGONIGRO GIUSEPPE, LATRONICONICOLA, LOPEZ SALVATORE SILVANO, LUCA DOMENICO, LUVARA' MARIA CRISTINA, MARCHETTI PAOLO, MARCHITTO GIUSEPPE, MARRA VINCENZO, MORMANDI GIOVANNA, PAZZAGLIA CARLO, PEDERZOLI STEFANO, PISANI GILDA, PRESTI FRANCESCA, RESALVATORE, ROBINSON FILIPPO, ROSSI ENZO, RUGGI MARZIA, SABETTA RAFFAELLA, SACCONE GIUSEPPE, SCARMOZZINO VINCENZO, SORIANOANGELA MARIA, STELLA FRANCESCO, TANSINI ANTONIETTA, TECCHIA LIVIO BENEDETTO, TOGNI ANTONELLA, TRAMONTANO ROBERTO, PALIOTTO MARIA ROSARIA, UOMO ILARIA, UOMO ROBERTO, UOMO CLAUDIA(gli ultimi quattro quali eredi di UOMO GENEROSO), URBANI PAOLA, VILLANI MARIA E VITIELLO GIUSEPPE, tutti domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) GIORDANO PIETRO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Puliatti; -controricorrente - nonché -) SCIBELLI GENNARO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Maio; -controricorrente - il secondo (8449/21) da -) POSTERARO ROSANNA, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoIrene Della Rocca; -ricorrente - contro -) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legein Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - il terzo (8906/21) da -) POSTERARO ROSANNA, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoIrene Della Rocca; -ricorrente - contro -) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLARICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legein Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 15 settembre 2020 n. 4261; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott.

Regesto Legislator

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art. 105 c.p, art. 101 c.p, art. 2041 c.c, art. 118 disp. att. c.p, art. 105 cod. proc. civ, art. 103 c.p; Ordinanza — n. 9168/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Resta assorbito il primo motivo, col quale è censurata l’affermazione dell’esclusiva legittimazione passiva (sostanziale) della Presidenza del Consiglio. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il motivo in esame - col quale è prospettata la violazione dell’art. 101 c.p.c. -è totalmente incoerente rispetto al contenuto oggettivo della sentenza impugnata, e tanto sarebbe bastato per ritenere quel motivo inammissibile. 2.3. Col secondo motivo i ricorrenti del “ gruppo Iaccarino ” lamenta no l’omessa pronunciasulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. 2.4.

Parole chiave

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spese mediche compensazione della differenza calcolo e tasso di rimborso prestazioni indebitamente riscosse responsabilità medica risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 105 c.p
Avverso la sentenza d’appello sono state proposte cinqueimpugnazioni (in ordine cronologico): -) da Vincenzo Iaccarino ed altri (cioè gli originari attori), più 17 tra coloro che erano intervenuti in causa ex art. 105 c.p.c.
art. 101 c.p
Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il motivo in esame - col quale è prospettata la violazione dell’art. 101 c.p.c.
art. 2041 c.c
Col secondo motivo i ricorrenti del “ gruppo Iaccarino ” lamenta no l’omessa pronunciasulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
art. 118 disp. att. c.p
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 105 cod. proc. civ
c) di conseguenza tra le domande avanzate da ciascuno di essi si è determinata, una situazione di connessione per dipendenza dal titolo, come richiesto dall'art. 105 cod. proc. civ..
art. 103 c.p
12102 del 22.6.2020, la quale ebbe a disattendere la prospettazione del giudice di merito che aveva inquadrato nella nozione di cui alla parte finaledel primo comma dell’art. 103 c.p.c.
art. 153 c.p
Il secondo rimedio è la richiesta d’un termine a difesa (che non può esserle negato) ai sensi dell’art. 153 c.p.c., per contrastare la domanda dell’interventore.
art. 390 c.p
34 della sentenza d’appello), non è riconducibile ad una rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., giacché lo Svicher era stato destinatario della notifica del ricorso dolo ai sensi dell’art.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sui ricorsi riuniti nn. 7561/21, 8449/21 e 8906/21,proposti: il primo (7561/21) da -) IACCARINO VINCENZO, IMPARATO GIUSEPPE, IZZO MARCELLO, LEGGIO GIAMPIERO, LESO PIERGIULIO, LO FARO FRANCESCO, LUNA LAURA, MARTINI PIETRO, MONTAGNA ROSA, NOIA ROA MARIA ASSUNTA, PALUMBO CARMELA, PICCOLO AURELIO, RAGIUNTI BRUNO, RIBERI ANTONIO, ROSSI NAILA, SARNO NANNINA EMILIA MARIA, SEVERINO GIOVANNI, SORRENTI ANTONINO DESIDERATO, STAMPONE ROSSELLA, STIPO ANTONINO, STURNIOLO RENATO, VERONESI GRAZIELLA, VISCONTI PATRICIA, GIAGNOLI BEATRICE, GORGONE MARIA FORTUNATA MARINA, GUAGLIANO ALBERTO, INSARDA' PASQUALINA MARIA, LOBIANCO ROBERTO, MOLLO FRANCESCO, MUSSO ALESSANDRO, NAPPO GIUSEPPE SALVATORE, OCCHIGROSSI MARIA SIMONA, ONORATI PAOLO, PANCOTTI GUIDO, PERRINI FRANCESCO ANTONIO, RINALDI VINCENZO, SAVINO ROSARIO, SCOPPOLA ALESSANDRO, TOMMASI ENRICA, VERCELLINO MARCO, tutti domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.-) MAIDA PIETRO, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGaetano Silvestri; -ricorrente - nonché da -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio rappresentante pro tempore,domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - nonché da -) GABRIELE ANTONINO, GALATI MARIA, GALLO ANTONELLA, GAROFANO MASSIMO, CIMMINO IDA (erede di Garruto Campanile Maurizio), GARYPHALLIDES NICOLAOS, GER B INO GIOVANNI , GIANNESSI NICOLETTA, GIOBBE MARIA MADDALENA, DELLA PORTA GIOVANNA, GIOFFREDA ANNA, GIOFFREDA ALBERTO (gli ultimi tre quali eredi di Gioffreda Emanuele), GIORDANO ALESSANDRO, GIORDANO CATERINA, GIORGIANNI ROSA, GIOSTRA GIORDANO, GIULIANO ENNIO, GIULIANO GIUSEPPE, GIUNTOLI PAOLA, GOLA GEMMA, GOSPARINI MARIAPIA, GRANATA MARCO, GRANDI ATTILIA, GRASSINI ROBERTO, GRASSITELLI SERGIO MICHELE, GRIFFI SIMONE, GRIFFI FRANCESCO, GRIFFI SARA(gli ultimi tre quali eredi di Griffi Peppino), GRILLI ROBERTO GIUSEPPE, GUAITOLINI ENNIO, GUANDALINI GIOVANNI, GUARRACINO SANDRA, GUGLIELMELLI PAOLO, GUTTUSO GIUSEPPE, IANIRI GIOVANNA, IANNACE IRENE, IANNELLO ANTONIO, IANNICELLI ELSA, IMPALA' SALVATORE, INCRETA GIOVANNI, INCRETA GIOVANNI, INTERLANDI CONCETTA, IORI CRISTIANA, FARINA EUGENIO UGO(quale erede di Isernia Adele), KEMENY ALESSANDRA, KHALIL BEK TESIER, KUNNATH PARAMBIL ANTONY JOHN, LA PIANA GIOVANNI, LACERRA FIORENZO, LANGELLA LUIGI, LARUFFA MARIA CONCETTA, LASELVA ROSSANA, LAURETTI SANTE, LEO ALDO, LEONARDI ANDREA, LEONARDIS ROSSANA, LEONI GIANCARLO, LERDA ALDA, LESNONI LA PAROLA GUIDO, LETIZIA TOMMASINA, LEVATO GABRIELLA ANTONELLA, LI BERGOLIS MARIA, LOBRANO MASSIMO, LOMAZZO PASQUALINA ADELINA CONCETTA, LOMBARDO ANTONIO, LOMBARDO GIULIA, LORENZO MICHELE, LORICCHIO DEMETRIO, LUCCA MARCELLO, LUGNANI FRANCO, LURASCHI GIORGIO, MAESTOSO LUCIA, MAESTRI MIRELLA, MAGGIORE ANNA ROSA, MAGLIOCCA CARLO, MAGNANELLI SANDRO, MAGNI FABIO, RUGGIERO FRANCESCA, MAIETTA PASQUALINA, MAIETTA UMBERTO (gli ultimi tre quali eredi di Maietta Raffaele Orazio) , MAININI ANGELO, MALFITANO GIACOMO, MALLOZZI MATTEO, MANGIANTI GILBERTO, MANIGLIA PIETRO, MARANO INES, MAREMMANI CARLO, MARGIYEH MANSOUR, MARIANI LUIGI, MARINO GENNARO, MARMO RICCARDO, MAROLLA FEDERICO, MARRADI GIOVANNI, MARRONE NICOLA, MARRONE ALDO, MARVELLI ANTONINO, MARZANO MAURIZIO, MARZILLI FABRIZIO, MARZORATI CINZIA, MASCAGNI MARA, MASIA GIUSEPPE, MASSASO ALBERTO, MATTEI MAURO, MATTIELLO ANTONIO, MATTIOLI DONATELLA, MAZZILLI FERNANDO, MEDICI GIUSEPPE, MEROLA SALVATORE, MERONE ANTONIO, MERSON MIRELLA, MESSELOD MAXIME, MESSINA SERGIO, MICALIZZI GIOVANNI, MIRABELLI VINCENZO, MOLINARO MATILDE, MONACO FAUSTO, MONICI SIMONETTA, MONORCHIO PAOLO, MONTANA LEONARDO, MONTEMARI GIOVANNI, MONTICELLI MARIA ANTONIETTA, MONTINARO RAFFAELE GIOVANNI, MORANDI ALDO, MORESCO LUCIANO, MORETTI IVANO, MORGANTE ANTONELLA STEFANIA, MORI MARCO, MOS LUCIO, MOSCATIELLO PAOLO, MUNGO SERGIO, MUNGO BERTI FEDERICOGIUSEPPE (gli ultimi due quali eredi di Berti Alessandra), MUSCATIELLO CIRO, MUSUMECI ANTONINO, NAIM GIUSEPPE, NAPPI SERGIO, NARDI DANIELA, NARDINI PAOLO, NEGRI MARCO, NEGRINI ROBERTO, NELE UBALDO, NICOLETTI LUCIO, NIESWANDT PABLO, NIGRO ADELE, NIGRO MARIA, NOCENTINI DONATELLA, NOTO MICHELA, NOVARO ATTILIO, NUCCI FOSCOLO, NUGNES RACHELE, OLIVIERI MICHELE, OLIVOTTO DANIELA, ORAZZO CATELLO, PACE BIAGIO ANDREA, PACETTO PIERO, PACIFICI REMO, PACIFICI REMO, PACILLI AMELIA, PAGGI ALBERTA, PAGGIOLA CRISTINA, PAGLIA CANDIDO, PALADINI ANTONELLA, PALERMO GRAZIA, PALETTA ISABELLA, PALMIERI FRANCO, PALUMBOANTONELLA, PALUMBO ALFONSO, PALUMBO CARLO, PAMPURO ELETTRA MARISA, PANELLA LUIGI, PANSONI CARLO, CACCIAPUOTI MARIA, PANTALEO ANTONIO, PANTALEO GIUSEPPE(gli ultimi tre quali eredi di Pantaleo Donato), PAPA GIUSEPPE, PAPPALARDO ANIELLO, PARERE PAOLA, PARLATO VALENTINO, PARROTTA GABRIELE, PASQUI GABRIELLA, PASTORE BRUNO, PATIERNO MARIA CHIARA, PAVONE FILOMENA, PELLEGRINO VINCENZO, PENNA MICHELE, PENSA MAURIZIO, PEREZ GIUSEPPINA, PERRONE GIOVANNI, PERROTTA MICHELE, PERSIANI MONICA, PERUZZO PAOLO, PETTINELLI LUCIANO, PEZZOLO DOMENICO, PICHILLI ANTONIA, PIEDIGACI SALVATORE, PILATO FRANCESCO, PILATO FRANCESCO, PILLON GIANCARLO, PILLONI PIER PAOLO, PINTO FRANCESCO, PIROLI ALBA, PISNOLI ALBERTO LUIGI, PITTARELLO DANIELE, POLLO ANGELO, POLVERINO MARIO, PONTI EDOARDO, PRANZO LORENZO, PRATA SALVATORE, PRENCIPE RAFFAELE, PROCACCI MICHELE, PROCOPIO IMMACOLATA, PROCOPIO ROSARINO, PULIGHEDDU MARINA, PUNGOLINO ESTER MARIA, PUNZI MICHELE, PUPO GIUSEPPANTONIO, QUATTROCCHI CLAUDIO MARIA, RAGO CLAUDIO, RAIMONDI RAFFAELLA, RALLO GIOVANNI, RAMELLA ATTILIO GIUSEPPE, RAVAGLI ANGELO, REGINE MARIA, RENZI GIANFILIPPO, RICCI MONICA, RICCIARDI CATERINA, RICCIO PAOLO ANTONINO, ROBBIATI MARIA LUISA, ROCCHI CARLO, ROMANI ANNA MARIA, RONCARATI ANDREA, RONCHI FRANCESCO BENEDETTO, ROSELLA ELENA MARIA, ROSSI ESTER, ROSSI CRISTINA, ROSSI SERGIO, ROSSI SILVIA, ROTTURA FRONCA, ROVELLI MONICA, RUBINO TOMMASO, RUCCI ANTONIO LUIGI, RUFI LUCIANO, RUGGERI MARIA CLARA, RUSSO ALDO, SALERNO NICOLA, SANDRELLI LUCA, SANGIORGI SILVIA, SANNA PAOLA, SANTORIELLO ANTONIO, SANTORO CARMEN, SAPIA CARMELO, SAPIO CLAUDIO, SARACENI LAURA, SARANDRIA ANTONIO, SARDANELLI FRANCESCO, MAIOLO FRANCESCA, SARTORI DAVIDE, SARTORI ALESSANDRO, SARTORI FABIO(gli ultimi quattro quali eredi di Sartori Pietro), SCAFFIDI ARGENTINA VINCENZA, SCAGGIANTE FRANCESCO, SCARMOZZINODOMENICO, SCARPA MAURIZIO ANTONIO, SCHIAVI ROCCO MICHELE, SCHIAZZA EMILIA, SCHIOPPA FRANCESCA, SCOLA ENRICO, SCOPSI LUCIO, SECCIA GIOVANNI, SEDDA GIUSEPPE, SELLITTO FRANCESCO, SERBELLONI PAOLA LUCIA, SETTE LUCIANO, SILVERINI GIANFRANCO, SIMONETTO LUIGINO, SIMONINI GIANLUCA, SINIGAGLIA ANDREA, SISALLI LAURA, SOARDO GIORGIO, SOMMI MAURIZIO, SORRENTINO SERGIO SALVATORE, FIORENTINO VINCENZA, SOSSIO IVAN, SOSSIO ALESSANDRO, SOSSIO CLAUDIO (gli ultimi quattro quali eredi di Sossio Michele), SPARANO ROBERTO, SPAZIANI GIOVANNI, SPERLONGANO PASQUALE, SPITONI MAURIZIO, STEFANELLI VINCENZA, STEFANON BERNARDINA, STRAFACE ANNA, STRAZZABOSCO GUIDO, TADEO GIORGIO, TAEGGI GIACOMINO, TAGLIABUE GIOVANNA, TAMANG MARY ELIZABETH, TAMBARO RAFFAELE, TAVERNA MONICA, TESTA MARTA MARIA GRAZIA, TESTORE PATRIZIA, TESTORE PATRIZIA, TETI DOMENICO, TINACCI SILVIA, TOGNARELLI GIULIANA, TOGNETTI DANIELA, TOMEI GERMANO, TORRETTA GIOVANNI, TRAPANI CATERINA, MANTI PIETRO, MANTI GIOVANNA(gli ultimi gtre quali eredi di Manti Paaquale), TREVISAN CARLA, TRINCHI RITA LUCIA, TRIOZZI PAOLO, TROBBIANI MARISA, TOMBOLINI FLAVIA, TOMBOLINI ARIANNA(gli ultimi tre quali eredi di Tombolini Giorgio), TUMBARELLO GIOVANNA MARIA, MONTALTO GIOACCHINO MARIA, MONTALTO ADELAIDE, MONTALTO RICCARDO(gli ultimi quattro quali eredi di Montalto Giovanni), TUNESI GIANCARLO, VALCA DAVIDE AGOSTINO LEOPOLDO, VALENTI ANTONIO, VANNI LUIGI, VARONE ALFONSO, VARVARA BARTOLO, VASSILIADIS ANTONIOS, VENTRINI ENRICO, VENTURELLI ANTONIO, VERDE GIOVANNI, VERNILE DARIO, VERRINA FRANCESCO, VERTICELLI LOREDANA, VESCUSO GIOVANNI, VETERE ADA MARIA, VIGANO' CARMEN, VIGLIONE GIANCARLO, VILLANI GIOVANNI QUINTO, VISONA' RAFFAELLA, VITANZA SALVATORE, VITERBO STEFANO, ZAMBARDINO ALFREDO, ZAMPARELLI PAOLO, ZAMPARO EMANUELA, ZICARELLI MARIA(quale erede di Tancredi Franca), ZILETTI MASSIMO, ZINNO GIULIA ELEONORA, ZOLI FLAVIO, ZOLLINOLILIANA, ZONTINI GEMMA, tutti domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - contro -) GORGONE MARIA FORTUNATA, GUAGLIANO ALBERTO, INSARDA' PASQUALINA MARIA, LOBIANCO ROBERTO, MUSSO ALESSANDRO, OCCHIGROSSI MARIA SIMONA, ONORATI PAOLO, PANCOTTI GUIDO, PERRINI FRANCESCO ANTONIO, RANALDI VINCENZO, SAVINO ROSARIO, SCOPPOLA ALESSANDRO, TOMMASI ENRICA, VERCELLINO MARCO,tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoCarlo Amoruso; -controricorrenti - nonché -) GIORDANO ANTONIA, GRANATA MARCO, LAGONIGRO GIUSEPPE, LATRONICONICOLA, LOPEZ SALVATORE SILVANO, LUCA DOMENICO, LUVARA' MARIA CRISTINA, MARCHETTI PAOLO, MARCHITTO GIUSEPPE, MARRA VINCENZO, MORMANDI GIOVANNA, PAZZAGLIA CARLO, PEDERZOLI STEFANO, PISANI GILDA, PRESTI FRANCESCA, RESALVATORE, ROBINSON FILIPPO, ROSSI ENZO, RUGGI MARZIA, SABETTA RAFFAELLA, SACCONE GIUSEPPE, SCARMOZZINO VINCENZO, SORIANOANGELA MARIA, STELLA FRANCESCO, TANSINI ANTONIETTA, TECCHIA LIVIO BENEDETTO, TOGNI ANTONELLA, TRAMONTANO ROBERTO, PALIOTTO MARIA ROSARIA, UOMO ILARIA, UOMO ROBERTO, UOMO CLAUDIA(gli ultimi quattro quali eredi di UOMO GENEROSO), URBANI PAOLA, VILLANI MARIA E VITIELLO GIUSEPPE, tutti domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) GIORDANO PIETRO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Puliatti; -controricorrente - nonché -) SCIBELLI GENNARO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Maio; -controricorrente - il secondo (8449/21) da -) POSTERARO ROSANNA, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoIrene Della Rocca; -ricorrente - contro -) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legein Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - il terzo (8906/21) da -) POSTERARO ROSANNA, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoIrene Della Rocca; -ricorrente - contro -) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLARICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legein Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 15 settembre 2020 n. 4261; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 Vincenzo Iaccarino ed altri centosettantasei attori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Saluteed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Il 3.5.2011 intervennero volontariamente i n giudizio altri 393 medici, allegando i medesimi fatti già esposti dagli attori e chiedendo anch’essi la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno per i fatti sopra descritti.3. Con sentenza 20.5.2014 n. 11111 il Tribunale di Roma: -) dichiarò inammissibili gli interventi; -) ritenne passivamente legittimata la sola Presidenza del Consiglio; -) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) dichiarò prescritto il diritto di quantinon avevano interrotto la prescrizione nel decennio successivo al 27.10.1999. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 15.9.2020 n. 4261 la Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame, ed ha così provveduto: -) ha confermato le statuizioni in tema di prescrizione del diritto azionato dagli originari attori; -) ha di conseguenza rigettato tutte le domande attoree, ad eccezione di quelle proposte da Anna Maria Li Bergolis e Demetrio Loricchio; -) ha ritenuto ammissibile l’intervento; -) ha ritenuto non ritualmente sollevata dalle Amministrazioni convenute l’eccezione di prescrizione con riferimento ai diritti vantati dal gruppo degli intervenuti; -) ha di conseguenza accordato il risarcimento agli iscritti prima del 1982, per il periodo di frequentazione successivo all’entrata in vigore della Direttiva; -) ha confermato che unica legittimata passiv a era la Presidenza del Consiglio; -) ha liquidato il danno nella misura di euro 6.713,93per ciascun anno o frazione di anno di frequentazione delle scuole di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983; -) ha dichiarato il suddetto importo satisfattorio di tutti i danni patiti dagli intervenuti; -) ha accordato sulle somme liquidate gli interessi al saggio legale dalla domanda.5.

Avverso la sentenza d’appello sono state proposte cinqueimpugnazioni (in ordine cronologico): -) da Vincenzo Iaccarino ed altri (cioè gli originari attori), più 17 tra coloro che erano intervenuti in causa ex art. 105 c.p.c. (ricorso notificato il 12.3.2021; d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Iaccarino”); -) da Pietro Maida (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 12.30); -) da Antonino Gabriele ed altri, tranne i 17 di cui si è detto (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 17.37; d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Gabriele”); -) da Rosanna Posteraro (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 20.38); -) dalla Presidenza del Consiglio (ricorso notificato il 15.3.2021 ore 22.58).

6. La Presidenza del Consiglio ha resistito con quattro separati controricorsi alle impugnazioni proposte dal “gruppo Iaccarino”, dal “gruppo Gabriele”, da Pietro Maidae da Rosanna Posteraro.

7. All’impugnazionedella Presidenza del Consigliohanno resistito con separati controricorsi: -) quattordici tra i ricorrenti del “gruppo Iaccarino” (e cioè GORGONE MARIAFORTUNATA MARINA, GUAGLIANO ALBERTO, INSARDA' PASQUALINA MARIA,LOBIANCO ROBERTO, MUSSO ALESSANDRO, OCCHIGROSSI MARIA SIMONA, ONORATI PAOLO, PANCOTTI GUIDO, PERRINI FRANCESCO ANTONIO,RINALDI VINCENZO, SAVINO ROSARIO, SCOPPOLA ALESSANDRO, TOMMASIENRICA, VERCELLINO MARCO ); -) Antonio Puliatti; -) Gennaro Scibelli.

8. Il “gruppo Gabriele ” ha resistito con controricorso all ’ impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio; tra questi, in 32 hanno propos t o ricorso incidentale (e cioè GIORDANO ANTONIA, GRANATA MARCO, LAGONIGRO GIUSEPPE, LATRONICO NICOLA, LOPEZ SALVATORE SILVANO, LUCA DOMENICO, LUVARA' MARIA CRISTINA, MARCHETTI PAOLO, MARCHITTO GIUSEPPE, MARRA VINCENZO, MORMANDI GIOVANNA, PAZZAGLIA CARLO, PEDERZOLI STEFANO, PISANI GILDA, PRESTI FRANCESCA, RE SALVATORE, ROBINSON FILIPPO, ROSSI ENZO, RUGGI MARZIA, SABETTA RAFFAELLA, SACCONE GIUSEPPE, SCARMOZZINO VINCENZO, SORIANO ANGELA MARIA, STELLA FRANCESCO, TANSINI ANTONIETTA, TECCHIA LIVIO BENEDETTO, TOGNI ANTONELLA, TRAMONTANO ROBERTO, PALIOTTO MARIA ROSARIA, UOMO ILARIA, UOMO ROBERTO, UOMO CLAUDIA (gli ultimi quattro quali eredi di UOMO GENEROSO), URBANI PAOLA, VILLANI MARIA eVITIELLO GIUSEPPE). 9.Nelle more della fissazione della camera di consiglio: -) Beatrice Giagnoli e Francesco Mollo hanno rinunciato al ricorso, e rispetto ad essi il processo di cassazione è stato dichiarato estintocon decreto del Presidente della Prima Sezione Civile, alla quale il ricorso era stato assegnato prima di essere rimesso a questa Sezione per competenza tabellare; -) Gianfilippo Renzi ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; -) Pietro Maida ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confrontidi Alessandro Svicher (rispetto al quale, peraltro, la Corte d’appello aveva già dichiarato estinto il giudizio: p. 34 della sentenza d’appello).

10. Hanno depositato memoria Pietro Giordano , Gennaro Scibelli e la Presidenza del Consiglio. In data 31.10.2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato istanza di trattazione in pubblicaudienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. Preliminarmente il Collegio, preso atto dell’ordinanza di riunione contestualmente adottata nei ricorsi nn. 8449/21 e 8906/21, ne dispone la riunione al presente ricorso n. 7561/21, ex 335 c.p.c., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il ricorso del “gruppo Iaccarino”.Va esaminato per primo, ex art. 276, secondo comma, c.p.c., il terzomotivo di ricorso,col quale è impugnata la statuizione di prescrizione del diritto. Con tale motivo i ricorrenti sostengono che la prescrizione del loro diritto di credito non poteva farsi decorrere dal 27.10.1999, perché a quella data il diritto al risarcimento deldanno ancora “non poteva essere azionato ”. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 ; Sez. 3, Sentenzen. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17.5.2011). Incurante di tale consolidato orientamento, il ricorso spende argomenti già ripetutamente prospettati dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti negli stessi esatti termini ed in fattispecie identiche, e da questa Corte ripetutamente ritenuti infondati, con motivazioni delle quali -ancora una volta -la difesa dei ricorrenti mostra di non darsi la minima cura (ex plurimis , da ultimo, si veda la decisione di Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, nonché Sez. 1, Ordinanza n. 28565 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 20198 del 14.7.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 19079 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4581 del 11.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4580 del 11.2.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 4207 del 9.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2201 del 25.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39421 del 13.12.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38109 del 2.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37249 del 29.11.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36389 del 24.11.2021). 2.2.

Resta assorbito il primo motivo, col quale è censurata l’affermazione dell’esclusiva legittimazione passiva (sostanziale) della Presidenza del Consiglio. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il motivo in esame - col quale è prospettata la violazione dell’art. 101 c.p.c. -è totalmente incoerente rispetto al contenuto oggettivo della sentenza impugnata, e tanto sarebbe bastato per ritenere quel motivo inammissibile. 2.3. Col secondo motivo i ricorrenti del “ gruppo Iaccarino ” lamenta no l’omessa pronunciasulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. 2.4.

Il motivo è infondato. In primo luogo è infondato perché la sentenza impugnata ha dichiarato di provvedere sull’impugnazione “ ogni altra domanda disattesa” : e dunque esiste una statuizione espressa sull’impugnazione dei ricorrenti di cui qui si discorre. Anche, poi, a voler ritenere chequell’espressione fosse una mera clausola di stile, il dispositivo della sentenza impugnata sarebbe comunque conforme a diritto, in quanto l’azione di danno proposta dal “gruppo Iaccarino” non è stata dichiarata inesistente, ma prescritta. Sicché gli attori , avendo avuto a disposizione l’azione di danno ed avendola perduta , non possono invocare l’azione di ingiustificato arricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Sez.

U- , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 - 01) .2.4. Il quartomotivo riguarda solo 15 dei ricorrenti principali , i quali in primo grado assunsero laveste di interventori volontari (G orgone Maria F ortunata Marina, Guagliano Alberto, I nsardà Pasqualina Maria , L obianco Roberto , Musso Alessandro, N appo Giuseppe Salvatore , O cchigrossi Maria Simona , Onorati Paolo,Pancotti Guido, P errini Francesco Antonio , Rinaldi Vincenzo , Savino Rosario,Scoppola Alessandro, Tommas i Enrica, Vercelli no Marco; due componenti di questo gruppo, e cioè Francesco Mollo e Beatric e Giagnoli , come già detto hanno rinunciato al ricorso; rileva peraltro il Collegio che Giuseppe Salvatore Nappo, interventore in primo grado e ricorrente, non risulta tra i controricorrenti che hanno resistito all’impugnazione della Presidenza del Consiglio con controricorso datato 21.4.2021).

Con esso è censurata la sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di euro 6.714 per ciascun anno di specializzazione. 2.5. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023;

Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01 ; tale orientament o, ormai decennale, è stato espressamente confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata daCass., Sez. Un., n. 30649 del 2018).2.6. Col quinto motivo è prospettato il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. I ricorrenti assumono che la sentenzaimpugnata, pervenuta al punto di decidere sugli effetti della mora e del “mancato paritario riconoscimento del titolo” si sarebbe “si sarebbe illegittimamente limitata a pronunciarsi in maniera apodittica, con mero riferimento a precedenti orientamenti giurisprudenziali”. 2.7.

Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’art. 118 disp. att. c.p.c. consente espressamente al giudicante di motivare la decisione richiamando precedenti giurisprudenziali conformi. E la decisione impugnata ha, correttamente, richiamato il consolidato principio secondo cui “il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiers i sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2 014;

Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012). 2.8. Il sesto motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha addossato ai soccombenti le spese di lite anziché compensarle. Esso è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è riservata alla discrezionalità del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, sia perché il giudice ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza.

3. Il ricorso della Presidenza del Consiglio. Col primo motivo la Presidenza del Consiglio lamenta la violazione dell’art.105 c.p.c.. Sostiene che non esisteva alcuna connessione oggettiva tra la domanda proposta dagli attori con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e quella proposta dagli interventori. Deduce che le due domande non avevano lo stesso oggetto e non dipendevano dallo stesso titolo: infatti ciascuno degli attori e degli interventori aveva domandato il risarcimento del danno subìto in proprio per effetto della tardiva attuazione delle Direttive comunitarie.

Di conseguenza mancava il presupposto richiesto dalla legge per potere intervenire in un giudizio pendente tra altri soggetti. Aggiunge la ricorrente che per “identità del titolo”, per i fini di cui all’art. 105 c.p.c., dovrebbe intendersi l’identità del fatto o dell’atto giuridico posto a fondamento della pretesa, inteso quale “circostanza storica e materiale”. Infine, la ricorrente chiede che sia rimeditato il diverso orientamento già espresso da questa Corte sul punto (Cass. 11085/20 e Cass. 12102/20), in quanto: -) il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento,da parte dello Stato, degli obblighi comunitari dà vita ad un rapporto obbligatorio tra l o Stato e il singolo cittadino, distinto e separato dal rapporto obbligatorio che lega lo Stato a tutti gli altri cittadini danneggiati dal medesimo inadempimento; -) la medesimezza della condotta (e cioè la mancata attuazione della Direttiva) non costituisce quella “identità del titolo” richiesta dall’art. 105 c.p.c.; -) il “titolo” della pretesa fatta valere in giudizio dagli interventori era rappresentato dall’inadempimento dello S tato, il quale si è verifica t o nel momento in cui, al completamento di ciascun anno di frequenza delle rispettive scuole di specializzazione,il singolo medico specializzando non ha percepito alcuna remunerazione”. 3.1.

Il motivo è infondato. La questione prospettata dall’amministrazione ricorrente è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha fissato i seguenti princìpi.

a) tra due domande, l’una proposta dall’attore, l’altra dall’interventore, aventi entrambe ad oggetto il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363, sussiste un rapporto di connessione per riconducibilità dei rispettivi diritti a fattispecie costitutive che presentano comunanza parziale per il titolo, cioè presentano un fatto costituivo comune, sicché i diritti fatti valere sono accomunati dalla “dipendenza dal titolo” dedotto nel processo con la domanda originaria, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 11085 del 10/06/2020, Rv. 658095 - 01) ;

b) in ambedue i casi è identico il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’attore e dall’interventore, rappresentato dall'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi imposti alle suddette Direttive, il quale ha determinato effetti lesivi generalizzati nei confronti dell'intera platea dei medici con riguardo ai quali quelle direttive avrebbero dovuto essere adempiute. Sicché, essendo quell'inadempimento immediatamente lesivo della posizione di ogni medico privato del diritto all’adeguata remunerazione, tutti i medici senza necessità del verificarsi di altri fatti, divennero soggetti lesi dal suddetto inadempimento;

c) di conseguenza tra le domande avanzate da ciascuno di essi si è determinata, una situazione di connessione per dipendenza dal titolo, come richiesto dall'art. 105 cod. proc. civ.. 3.2. Tali princìpi, ancora di recente, sono stati ribaditi da Sez. 3, Ordinanza n. 35571 del 20.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32720 del 24.11.2023, e Sez. 3, Ordinanza n. 19537 del 10.7.2023 (in motivazione, § 1.1); nonché (sia pure in differente fattispecie) da Sez. 3, Ordinanza n. 4912 del 16.2.2023. Inoltre, erano stati affermati già da Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020, la quale ebbe a disattendere la prospettazione del giudice di merito che aveva inquadrato nella nozione di cui alla parte finaledel primo comma dell’art. 103 c.p.c.

– quella basata sulla c.d. mera connessione per identità di questioni - la tipologia della relazione fra la causa principale di medici che avevano esercitato il diritto risarcitorio per l’inadempimento delle direttive e quella introdotta da numerosi medici interventori che lo avevano fatto valere a loro volta.3.3. Non condivisibili appaiono a questa Corte i nuovi argomenti spesi dalla amministrazione ricorrente. Essi infatti muovono dall’assunto - in sé corretto - secondo cui l’inadempimento da parte dello Stato d’un obbligo comunitario darebbe vita a tanti fatti illeciti, quanti sono i soggetti danneggiati da quell’inadempimento, per giungere alla conclusione che se vi è pluralità di danni, vi è anche “pluralità di titoli” per i fini di cui all’art. 105 c.p.c..

Devetuttavia in contrario osservarsi che il “titolo” della pretesa per i fini di cui all’art. 105 c.p.c. va ravvisato nella unicità della condotta fonte di danno, e che non vi è corrispondenzabiunivoca tra la condotta illecita ed i danni da essa prodotti. Infatti una sola condotta può provocare più danni, così come più condotte concorrenti possono concausare un danno unitario. La pluralità di danni è dunque non decisiva per i fini che qui interessano, se a produrli fu una sola condotta. E in subiecta materia la condotta dello Stato fonte di responsabilità fu indubbiamenteuna soltanto: avere lasciato decorrere il termine del1°.1.1982 senza dare attuazione alle direttive 75/362 e 75/363 e successive integrazioni. 3.4.Col secondo motivo la Presidenza del Consiglio prospetta la violazione degli artt. 268 e 269 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene a ben vedere due censure. 3.4.1. Con una prima censura (pp. 28-34) la Presidenza del Consiglio sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ammissibile l’intervento (autonomo) ex art. 105 c.p.c., nonostanteesso avvenne dopo lo spirare dei termini fissati dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa un terzo. 3.4.2. Con una seconda censura (pp. 34-36) la Presidenza del Consiglio sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ammissibile l’intervento (autonomo) ex art. 105 c.p.c., nonostantel’atto di intervento non fosse stato notificato alle parti originarie del giudizio.3.5.

La prima delle suesposte censure è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui l’impossibilità per l’interventore di compiere atti non più consentiti alle parti, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, ma non anche su quello assertivo (ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023, Rv. 667552 - 01 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019, Rv. 655958 - 01; Sez. 3- , Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018, Rv. 6 50431 - 02 ). Quanto alle sollecitazioni formulate dalla Amministrazione ricorrente , ed intese ad un ripensamento di questo orientamento risalente e consolidato, esse si scontrano con l’insegnamento delle SS.UU. di questa Corte, secondo cui “l'interpretazione consolidata di una norma processuale può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione”(Sez.

U - , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, Rv. 665940 -01). 3.6. Anche la seconda delle censure, esposta al § 3.4.2, è infondata. L’Amministrazione ricorrente è nel vero quando osserva che l’intervento in causa non potrebbe avvenire con modalità lesive del diritto di difesa delle parti originarie, e che queste ultime hanno il diritto di essere messe in condizioni di contrastare la pretesa dell’interventore. Ma per garantire questo diritto non c’è bisogno di ipotizzare la drastica conseguenza dell’inammissibilità dell’intervento “a sorpresa”.

L’ordinamento, infatti, già appresta alla parte contro cui è rivolto l’intervento autonomo rimedi adeguati.Il primo rimedio è sfruttare il termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.,per contrastare le domande dell’interventore, se l’intervento dovesse avvenire prima del maturare del maturare delle preclusioniassertive. Il secondo rimedio è la richiesta d’un termine a difesa (che non può esserle negato) ai sensi dell’art. 153 c.p.c., per contrastare la domanda dell’interventore. Tale rimedio tuttavia deve essere richiesto dalla parte interessata, per l’ovvia ragione che non potrebbe il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione della necessità o dell’opportunità di beneficiare d’un termine a difesa ( come del resto già ritenuto da questa Corte, con decisione deliberata prima della odierna camera di consiglio, e depositata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza: cfr.

Sez. 3- , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024, Rv. 670086 -01). Nel caso di specie, tuttavia, la difesa erariale: -) non riferisce nel ricorso se ebbe a domandare un termine a difesa per replicare all’intervento; -) non riferisce se la questione della mancata concessione del richiesto termine a difesa fu riproposta in appello. Risulta, per contro, dalla sentenza impugnata che nella prima udienza successiva all’intervento (7 giugno 2014 ) la difesa erariale si limitò a richiamare la propria comparsa di costituzione e risposta (depositata prima dell’intervento) e chiedere i termini di cui all'art. 183, sesto comma , c.p.c. , termine poi non sfruttato per sollevareanche nei confronti degli interventori l’eccezione di prescrizione.

Di talché delle due l’una: se un termine per replicare alle domande degli interventori non fu richiesto, nessuna violazione del diritto di difesa può anche solo immaginarsied il motivo sarebbe infondato; se quel termine invece fu richiesto, si sarebbe dovuta impugnare -col mezzo previsto dall’ordinamento -la statuizione con cui la Corte d’appello affermò il contrario. 3.7. Col terzo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha accordato il risarcimento del danno anche a quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazioneprima del 1982.

Il motivo è infondato alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, limitatamente però al periodo di frequentazione successivo a tale data.

4. Il ricorso di Pietro Maida. Col primo e col secondo motivodi ricorso è contestata la quantificazione del risarcimento. Ambedue i motivi sono inammissibili ex art. 360 bisn. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al precedente § 2.5. 4.1. Col terzo motivo è censurato il mancato riconoscimentodegli interessi e della rivalutazionedel credito, alla stregua della disciplina delle obbligazioni di valore. 4.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa -da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014;

Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).4.3. Col quarto motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia sulla domandadi risarcimento del danno per “mancato paritario riconoscimento del titolo”. 4.4. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata infatti ha provveduto su tale domanda, rigettandola con la seguentemotivazione: “nel caso in esame il mancato paritario riconoscimento del titolo rientra (…) fra i pregiudizi casualmente collegabili al tardivo adempimento coperti dall'importo come sopra liquidato”(p. 72, penultimo capoverso). 4.5.

Il Collegio rileva che la dichiarazione di Pietro Maida di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di Alessandro Svicher (rispetto al quale, peraltro, la Corte d’appello aveva già dichiarato estinto il giudizio: p. 34 della sentenza d’appello), non è riconducibile ad una rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., giacché lo Svicher era stato destinatario della notifica del ricorso dolo ai sensi dell’art. 332 c.p.c. Ne segue che non deve farsi luogo ad una dichiarazione di estinzione per rinuncia.

5. Il ricorso del “gruppo Gabriele”. Col primo motivo (che concerne la posizione dei soli ricorrenti indicatialle pp. 15-18 del ricorso) è censurata la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 5.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., in virtù di quanto già esposto al § 2.1 che precede. 5.2. Col secondo motivo è censurata la stima del risarcimento e il mancato riconoscimentodegli interessi compensativi. Esso è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c. per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 2.5 e 4.2.

6. Il ricorso di Rosanna Posteraro.Rosanna Posteraro ha depositato (telematicamente) due volte il medesimo ricorso, al quale di conseguenza sono stati assegnati due diversi numeri di ruolo. Si tratta dunque non di due ricorsi, ma del medesimo ricorso iscritto a ruolo due volte. Di conseguenza andrà esaminato il ricorso iscritto a ruolo per primo, mentre il secondo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (per l’affermazione di analogo principio, sia pure in fattispecie non del tutto coincidente, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 20/12/2011, Rv. 621062 - 01). 6.1. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la statuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato prescritto il dirittoazionato dalla ricorrente. Il motivo è inammissibile per i motivi già esposti al § 2.1.

7. Il ricorso incidentale proposto da Antonia Giordano ed altri. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da Antonia Giordano e gli altri 31 ricorrenti indicati alle pp. 1-2 del controricorso con ricorso incidentale è identico ad unguem al secondo motivo del ricorso proposto dal “ gruppo Gabriele”, ed è inammissibile per le stesse ragioni.

8. Le spese del presente giudizio sono regolatecome appresso indicato. 8.1. I ricorrenti principali del “gruppo Iaccarino” (avv. Amoruso) , i quali in primo grado assunsero la veste di attori, vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Essi sono: IACCARINO VINCENZO, IMPARATO GIUSEPPE , IZZO MARCELLO , LEGGIO GIAMPIERO, LESO PIERGIULIO , LO FARO FRANCESCO , LUNA LAURA , MARTINI PIETRO, MONTAGNA ROSA , NOIA ROA MARIA ASSUNTA , PALUMBO CARMELA, PICCOLO AURELIO , RAGIUNTI BRUNO , RIBERI ANTONIO, ROSSI NAILA , SARNO NANNINA EMILIA MARIA , SEVERINO GIOVANNI, SORRENTI ANTONINO DESIDERATO , STAMP ONE ROSSELLA , STIPO ANTONINO, STURNIOLO RENATO, VERONESI GRAZIELLA , VISCONTI PATRICIA, GIAGNOLI BEATRICE.Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametroil valore minimo di euro 2.757: -) tenendo conto che vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per i primi 9 soccombenti (e quindi del 270%); e di un ulteriore 10% dall’11° al 24°(e quindi del 140 %), e quindi complessivamente del 410%.

Il totale ascende dunque ad euro 14.019,7. 8.2. Quelli tra iricorrenti successivi del “gruppo Gabriele” (avv. Tortorella) , i quali in primo grado assunsero la veste di attori,vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Essi sono: FARINA EUGENIO UGO (quale erede di Isernia Adele), INTERLANDI CONCETTA, LANGELLA LUIGI, LERDA ALDA, LORENZO MICHELE, LUCCA MARCELLO, LUGNANI FRANCO, MAESTOSO LUCIA, MAESTRI MIRELLA, MAGNI FABIO, MANIGLIA PIETRO, MARANO INES, MARGIYEH MANSOUR, MARZILLI FABRIZIO, MASIA GIUSEPPE, MATTIOLI DONATELLA, MERONE ANTONIO, MIRABELLI VINCENZO, MONACO FAUSTO, MONICI SIMONETTA, MONORCHIO PAOLO, MONTINARO RAFFAELE GIOVANNI, MORI MARCO, MOSCATIELLO PAOLO, MUSCATIELLO CIRO, NARDINI PAOLO, NEGRI MARCO, NEGRINI ROBERTO, NOVARO ATTILIO, NUGNES RACHELE, OLIVIERI MICHELE, ORAZZO CATELLO, PAGLIA CANDIDO, PALADINI ANTONELLA, PANELLA LUIGI, PAPPALARDO ANIELLO, PARLATO VALENTINO, PARROTTA GABRIELE, PENNA MICHELE, PERRONE GIOVANNI, PERUZZO PAOLO, PINTO FRANCESCO, PIROLI ALBA, PRANZO LORENZO, PULIGHEDDU MARINA, PUNGOLINO ESTER MARIA, RAVAGLI ANGELO, ROCCHI CARLO, ROSSI SILVIA, RUSSO ALDO, SALERNO NICOLA, SANDRELLI LUCA, SANGIORGI SILVIA, SANNA PAOLA, SANTORO CARMEN, SAPIA CARMELO, SETTE LUCIANO, SIMONETTO LUIGINO, SIMONINI GIANLUCA, SISALLI LAURA, SOARDO GIORGIO, SOMMI MAURIZIO, SPITONI MAURIZIO, STRAFACE ANNA, TAEGGI GIACOMINO, TINACCI SILVIA, TOGNETTI DANIELA, TOMEI GERMANO, TRINCHI RITA LUCIA, TUMBARELLO GIOVANNA MARIA, MONTALTO GIOACCHINO MARIA, MONTALTO ADELAIDE e MONTALTO RICCARDO (gli ultimiquattro quali eredi di Montalto Giovanni), VANNI LUIGI, VARVARA BARTOLO, VERDE GIOVANNI, VERNILE DARIO, VERRINA FRANCESCO, VERTICELLI LOREDANA, ZAMBARDINO ALFREDO, ZICARELLI MARIA (quale erede di Tancredi Franca), ZILETTI MASSIMO, ZOLI FLAVIO, ZOLLINO LILIANA.

Anche in questo caso le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, in base ai criteri indicati al § precedente, ma in base al parametro medio (euro 5.513). In questocaso, essendo i soccombenti in numero maggiore di 30, l’aumento complessivo da applicare sul suddetto parametro sarà del 470% (ovvero il 270% per i primi 9, ed il 200% dall’11° al 30°). Il totale ascende dunque ad euro 31.424,1. 8.3. Rosanna Posteraro va condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere le spese di lite alla Presidenza del Consiglio.

Tali spese sono liquidate nel dispositivo. 8.4. La Presidenza del Consiglio va condannata ex art. 91 alla rifusione delle spese di lite in favore di Pietro Giordano (che in primo grado assunse la veste di interventore (p. 1, n. 20, dell’atto di intervento in primo grado), e risulta quindi vittorioso rispetto all’impugnazione della difesa erariale; per la medesima ragione la Presidenza del Consiglio va condannata alla rifusione delle spese in favore di Gennaro Scibelli, che in primo grado assunse la veste di interventore (p. 9, n. 308, dell’atto di intervento in primo grado).

Tali spese sono liquidate nel dispositivo,in base al valore del decisum e non del petitum (scaglione da 26.001 a 52.000 euro), e tenuto conto del fatto che ambedue le parti vittoriose appena indicate hanno depositato memoria.8.5. Le spese di lite vanno invece compensate, per reciproca soccombenza, tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e quelli -tra i ricorrenti successivi od incidentali - contro i quali fu rivolta l’impugnazione della Presidenza del Consiglio. La compensazione integrale dunque va disposta tra la Presidenza del Consiglioda un lato e:

a) Gorgone Maria Fortunata Marina, Guagliano Alberto, Insardà Pasqualina Maria, Lobianco Roberto, Musso Alessandro, Nappo Giuseppe Salvatore, Occhigrossi Maria Simona, Onorati Paolo, Pancotti Guido, Perrini Francesco Antonio, Rinaldi Vincenzo, Savino Rosario, Scoppola Alessandro, Tommasi Enrica, Vercellino Marco (ricorrenti principali, patrocinati dall’avv. Amoruso, che in primo grado assunsero la veste di interventori);

b) Pietro Maida, ricorrente successivo, il quale fu tra coloro che intervennero volontariamente nel giudizio di primo grado (p. 3, n. 97, dell’atto di intervento), e contro ilqual e era rivolto il ricorso della difesa erariale;

c) GABRIELE ANTONINO, GALATI MARIA, GALLO ANTONELLA, GAROFANO MASSIMO, CIMMINO IDA, GARYPHALLIDES NICOLAOS, GIANNESSI NICOLETTA, GIOBBE MARIA MADDALENA, GIORDANO ALESSANDRO, GIODANO CATERINA, GIORGIANNI ROSA, GIOSTRA GIORDANO, GIULIANO ENNIO, GIULIANO GIUSEPPE, GIUNTOLI PAOLA, GOLA GEMMA, GOSPARINI MARIAPIA, GRANATA MARCO(con riferimento alla specializzazione in pediatria preventiva) , GRANDI ATTILIA, GRASSINI ROBERTO, GRASSITELLI SERGIO MICHELE, GRIFFI SIMONE, GRIFFI FRANCESCO, GRIFFI SARA, GRILLI ROBERTO GIUSEPPE, GUAITOLINI ENNIO, GUANDALINI GIOVANNI, GUARRACINO SANDRA, GUGLIELMELLI PAOLO, GUTTUSO GIUSEPPE, IANIRI GIOVANNA, IANNACE IRENE, IANNELLO ANTONIO, IANNICELLI ELSA, IMPALA' SALVATORE, INCRETA GIOVANNI, INCRETA GIOVANNI, IORI CRISTIANA, KEMENY ALESSANDRA, KHALIL BEK TESIER, KUNNATH PARAMBIL ANTONY JOHN, LA PIANA GIOVANNI, LACERRA FIORENZO, LARUFFA MARIA CONCETTA, LASELVA ROSSANA, LAURETTI SANTE, LEO ALDO, LEONARDI ANDREA, LEONARDIS ROSSANA, LEONI GIANCARLO, LESNONI LA PAROLA GUIDO, LETIZIA TOMMASINA, LEVATO GABRIELLA ANTONELLA, LI BERGOLIS MARIA, LOBRANO MASSIMO, LOMAZZO PASQUALINA ADELINA CONCETTA, LOMBARDO ANTONIO, LOMBARDO GIULIA, LORICCHIO DEMETRIO, LURASCHI GIORGIO, MAGGIORE ANNA ROSA, MAGLIOCCA CARLO, MAGNANELLI SANDRO, RUGGIERO FRANCESCA, MAIETTA PASQUALINA, MAIETTA UMBERTO, MAININI ANGELO, MALFITANO GIACOMO, MALLOZZI MATTEO, MANGIANTI GILBERTO, MAREMMANI CARLO, MARIANI LUIGI, MARINO GENNARO, MARMO RICCARDO, MAROLLA FEDERICO, MARRADI GIOVANNI, MARRONE NICOLA, MARRONE ALDO, MARVELLI ANTONINO, MARZANO MAURIZIO, MARZORATI CINZIA, MASCAGNI MARA, MASSASO ALBERTO, MATTEI MAURO, MATTIELLO ANTONIO, MAZZILLI FERNANDO, MEDICI GIUSEPPE, MEROLA SALVATORE, MERSON MIRELLA, MESSELOD MAXIME, MESSINA SERGIO, MICALIZZI GIOVANNI, MOLINARO MATILDE, MONTANA LEONARDO, MONTEMARI GIOVANNI, MONTICELLI MARIA ANTONIETTA, MORANDI ALDO, MORESCO LUCIANO, MORETTI IVANO, MORGANTE ANTONELLA STEFANIA, MOS LUCIO, MOSCATIELLO PAOLO, MUNGO SERGIO, MUNGO BERTI FEDERICO, MUSUMECI ANTONINO, NAIM GIUSEPPE, NAPPI SERGIO, NARDI DANIELA, NELE UBALDO, NICOLETTI LUCIO, NIESWANDT PABLO, NIGRO ADELE, NIGRO MARIA, NOCENTINI DONATELLA, NOTO MICHELA, NUCCI FOSCOLO, OLIVOTTO DANIELA, PACE BIAGIO ANDREA, PACETTO PIERO, PACIFICI REMO, PACIFICI REMO, PACILLI AMELIA, PAGGI ALBERTA, PAGGIOLA CRISTINA, PALERMO GRAZIA, PALETTA ISABELLA, PALMIERI FRANCO, PALUMBO ANTONELLA, PALUMBO ALFONSO, PALUMBO CARLO, PAMPURO ELETTRA MARISA, PANSONI CARLO, CACCIAPUOTI MARIA, PANTALEO ANTONIO, PANTALEO GIUSEPPE, PAPA GIUSEPPE, PARERE PAOLA, PASQUI GABRIELLA, PASTORE BRUNO, PATIERNO MARIA CHIARA, PAVONE FILOMENA, PELLEGRINO VINCENZO, PENSA MAURIZIO, PEREZ GIUSEPPINA, PERROTTA MICHELE, PERSIANI MONICA, PETTINELLI LUCIANO, PEZZOLO DOMENICO, PICHILLI ANTONIA, PIEDIGACI SALVATORE, PILATO FRANCESCO, PILATO FRANCESCO, PILLONGIANCARLO, PILLONI PIER PAOLO, PISNOLI ALBERTO LUIGI, PITTARELLO DANIELE, POLLO ANGELO, POLVERINO MARIO, PONTI EDOARDO, PRATA SALVATORE, PRENCIPE RAFFAELE, PROCACCI MICHELE, PROCOPIO IMMACOLATA, PROCOPIO ROSARINO, PUNZI MICHELE, PUPO GIUSEPPANTONIO, QUATTROCCHI CLAUDIO MARIA, RAGO CLAUDIO, RAIMONDI RAFFAELLA, RALLO GIOVANNI, RAMELLA ATTILIO GIUSEPPE, REGINE MARIA, RENZI GIANFILIPPO, RICCI MONICA, RICCIARDI CATERINA, RICCIO PAOLO ANTONINO, ROBBIATI MARIA LUISA, ROMANI ANNA MARIA, RONCARATI ANDREA, RONCHI FRANCESCO BENEDETTO, ROSELLA ELENA MARIA, ROSSI ESTER, ROSSI CRISTINA, ROSSI SERGIO, ROTTURA FRONCA, ROVELLI MONICA, RUBINO TOMMASO, RUCCI ANTONIO LUIGI, RUFI LUCIANO, RUGGERI MARIA CLARA, SANTORIELLO ANTONIO, SAPIO CLAUDIO, SARACENI LAURA, SARANDRIA ANTONIO, SARDANELLI FRANCESCO, SCAFFIDI ARGENTINA VINCENZA, SCAGGIANTE FRANCESCO, SCARMOZZINO DOMENICO, SCARPA MAURIZIO ANTONIO, SCHIAVI ROCCO MICHELE, SCHIAZZA EMILIA, SCHIOPPA FRANCESCA, SCOLA ENRICO, SCOPSI LUCIO, SECCIA GIOVANNI, SEDDA GIUSEPPE, SELLITTO FRANCESCO, SERBELLONI PAOLA LUCIA, SILVERINI GIANFRANCO, SINIGAGLIA ANDREA, SORRENTINO SERGIO SALVATORE, FIORENTINO VINCENZA, SOSSIO IVAN, SOSSIO ALESSANDRO, SOSSIO CLAUDIO, SPARANO ROBERTO, SPAZIANI GIOVANNI, SPERLONGANO PASQUALE, STEFANELLI VINCENZA, STEFANON BERNARDINA, STRAZZABOSCO GUIDO, TADEO GIORGIO, TAGLIABUE GIOVANNA, TAMANG MARY ELIZABETH, TAMBARO RAFFAELE, TAVERNA MONICA, TESTA MARTA MARIA GRAZIA, TESTORE PATRIZIA, TESTORE PATRIZIA, TETI DOMENICO, TOGNARELLI GIULIANA, TORRETTA GIOVANNI, TRAPANI CATERINA, MANTI PIETRO, MANTI GIOVANNA, TREVISAN CARLA, TRIOZZI PAOLO, TROBBIANI MARISA, TOMBOLINI FLAVIA, TOMBOLINI ARIANNA, TUNESI GIANCARLO, VALCA DAVIDE AGOSTINO LEOPOLDO, VALENTI ANTONIO, VARONE ALFONSO, VASSILIADIS ANTONIOS, VENTRINI ENRICO, VENTURELLI ANTONIO, VESCUSO GIOVANNI, VETERE ADA MARIA, VIGANO' CARMEN, VIGLIONE GIANCARLO, VILLANIGIOVANNI QUINTO, VISONA' RAFFAELLA, VITANZA SALVATORE, VITERBO STEFANO, ZAMPARELLI PAOLO, ZAMPARO EMANUELA, ZINNO GIULIA ELEONORA, ZONTINI GEMMA (ricorrenti successivi , patrocinati dall’avv.

Tortorella, che in primo grado assunsero la veste di interventori);

d) GIORDANO ANTONIA, GRANATA MARCO (con riferimento alla specializzazione in neonatologia) , LAGONIGRO GIUSEPPE, LATRONICO NICOLA, LOPEZ SALVATORE SILVANO, LUCA DOMENICO, LUVARA' MARIA CRISTINA, MARCHETTI PAOLO, MARCHITTO GIUSEPPE, MARRA VINCENZO, MORMANDI GIOVANNA, PAZZAGLIA CARLO, PEDERZOLI STEFANO, PISANI GILDA, PRESTI FRANCESCA, RE SALVATORE, ROBINSON FILIPPO, ROSSI ENZO, RUGGI MARZIA, SABETTA RAFFAELLA, SACCONE GIUSEPPE, SCARMOZZINO VINCENZO, SORIANO ANGELA MARIA, STELLA FRANCESCO, TANSINI ANTONIETTA, TECCHIA LIVIO BENEDETTO, TOGNI ANTONELLA, TRAMONTANO ROBERTO, PALIOTTO MARIA ROSARIA, UOMO ILARIA, UOMO ROBERTO, UOMO CLAUDIA (gli ultimi quattro quali eredi di UOMO GENEROSO), URBANI PAOLA, VILLANI MARIA E VITIELLO GIUSEPPE (ricorrenti incidentali , patrocinati dall’avv.

Tortorella, che in primo grado assunsero la veste di interventori). 8.6. Le spese di lite vanno infine compensate tra la Presidenza del Consiglio ed il rinunciante Gianfilippo Renzi. P.q.m. (a) dichiara estinto il presente giudizio di legittimità rispetto all’impugnazione proposta da Gianfilippo Renzi, con compensazione delle spese; (b) rigetta tutti i ricorsi; (c) condanna IACCARINO VINCENZO, IMPARATO GIUSEPPE, IZZO MARCELLO, LEGGIO GIAMPIERO, LESO PIERGIULIO, LO FARO FRANCESCO, LUNA LAURA, MARTINI PIETRO, MONTAGNA ROSA, NOIA ROA MARIA ASSUNTA, PALUMBO CARMELA, PICCOLO AURELIO, RAGIUNTI BRUNO, RIBERI ANTONIO, ROSSI NAILA, SARNO NANNINA EMILIA MARIA, SEVERINO GIOVANNI, SORRENTI ANTONINO DESIDERATO, STAMPONE ROSSELLA, STIPO ANTONINO, STURNIOLO RENATO, VERONESI GRAZIELLA, VISCONTI PATRICIA, GIAGNOLI BEATRICE, in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.019,7, oltre le spese prenotate a debito; (d) condanna FARINA EUGENIO UGO (quale erede di Isernia Adele), INTERLANDI CONCETTA, LANGELLA LUIGI, LERDA ALDA, LORENZO MICHELE, LUCCA MARCELLO, LUGNANI FRANCO, MAESTOSO LUCIA, MAESTRI MIRELLA, MAGNI FABIO, MANIGLIA PIETRO, MARANO INES, MARGIYEH MANSOUR, MARZILLI FABRIZIO, MASIA GIUSEPPE, MATTIOLI DONATELLA, MERONE ANTONIO, MIRABELLI VINCENZO, MONACO FAUSTO, MONICI SIMONETTA, MONORCHIO PAOLO, MONTINARO RAFFAELE GIOVANNI, MORI MARCO, MOSCATIELLO PAOLO, MUSCATIELLO CIRO, NARDINI PAOLO, NEGRI MARCO, NEGRINI ROBERTO, NOVARO ATTILIO, NUGNES RACHELE, OLIVIERI MICHELE, ORAZZO CATELLO, PAGLIA CANDIDO, PALADINI ANTONELLA, PANELLA LUIGI, PAPPALARDO ANIELLO, PARLATO VALENTINO, PARROTTA GABRIELE, PENNA MICHELE, PERRONE GIOVANNI, PERUZZO PAOLO, PINTO FRANCESCO, PIROLI ALBA, PRANZO LORENZO, PULIGHEDDU MARINA, PUNGOLINO ESTER MARIA, RAVAGLI ANGELO, ROCCHI CARLO, ROSSI SILVIA, RUSSO ALDO, SALERNO NICOLA, SANDRELLI LUCA, SANGIORGI SILVIA, SANNA PAOLA, SANTORO CARMEN, SAPIA CARMELO, SETTE LUCIANO, SIMONETTO LUIGINO, SIMONINI GIANLUCA, SISALLI LAURA, SOARDO GIORGIO, SOMMI MAURIZIO, SPITONI MAURIZIO, STRAFACE ANNA, TAEGGI GIACOMINO, TINACCI SILVIA, TOGNETTI DANIELA, TOMEI GERMANO, TRINCHI RITA LUCIA, TUMBARELLO GIOVANNA MARIA, MONTALTO GIOACCHINO MARIA, MONTALTO ADELAIDE e MONTALTO RICCARDO (gli ultimi quattro quali eredi di Montalto Giovanni), VANNI LUIGI, VARVARA BARTOLO, VERDE GIOVANNI, VERNILE DARIO, VERRINA FRANCESCO, VERTICELLI LOREDANA, ZAMBARDINO ALFREDO, ZICARELLI MARIA (quale erede di Tancredi Franca), ZILETTI MASSIMO, ZOLI FLAVIO, ZOLLINO LILIANA, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 31.424,1, oltre le spese prenotate a debito; (e) condanna Rosanna Posteraro alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.900, oltre le spese prenotate a debito; (f) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di Pietro Giordano delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (g) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di Gennaro Scibelli delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (h) compensa integralmente le spese del presente giudiziodi legittimità tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e le controparti indicate al § 8.5 della motivazione che