Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment extinguished proceedings under Art. 390 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Erika Costruzioni S.R.L., voluntarily withdrew the appeal before the hearing. Although the case involved an opposition to enforcement against Coop. Ind. 3000 S.R.L., the appellant renounced the litigation without requiring acceptance from the opposing parties. Consequently, the judgment applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case rather than rejecting the appeal on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal before the hearing, the proceedings are extinguished, and no further uniform contribution is due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27337/2022R.G. proposto da ERIKA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Pellicciari –ricorrente – contro COOP. IND. 3000 S.R.L. GIORGIA S.A.S. DI GUIDO RASO C. –intimati – Avverso la ordinanza emessa il 10 giugno 2022 dal TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento iscritto al R.G.Es. n. 264 del 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Erika costruzioni s.r.l., terzo pignorato nella procedura espropriativa ex art. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 27337/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi 2 543 e seguenti cod. proc. civ. intrapresa dalla Coop. Ind. 3000 s.r.l. in danno della Giorgia s.a.s. di Guido Raso C.; ricorre per cassazione la Erika costruzioni s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; non svolgono difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio,il ricorrente ha rinunciato al ricorso, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; nessuna accettazione a detta rinuncia è necessaria, mancando la costituzione nel presente grado delle parti intimate; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); p. q. m.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della