Cassation court annuls third-party seizure opposition due to lack of necessary co-litigant participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision on the third-party seizure opposition because the seized bank was not a necessary co-litigant. The court held that the seized party must always participate in such proceedings to ensure full adversarial proceedings. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Turin for retrial with the bank included.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.: In third-party seizure opposition proceedings, the seized party is always a necessary co-litigant, and the absence of their participation renders the entire proceedings void, necessitating annulment and remittal.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2022R.G. proposto da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A., in persona de l legal e rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rossana Veneziani –ricorrente – contro ADORNO ROSA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Monticone, dall’Avv. Vilma Aliberti e dall’Avv. Riccardo Ludogoroff –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 1686/ 202 2 del TRIBUNALE DI TORINO , depositata il 15 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Acea Pinerolese Industriale S.p.A., debitrice OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 23440/2022 Cons. est. Raffaele Rossi esecutata nella espropriazione presso terzi in suo danno promossa da Rosa Maria Adorno, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. resa a definizione del suddetto procedimento; per quanto d’interesse, la gravata pronuncia ha ritenuto la validità della procura alle liti in favore dei difensori della procedente, oggetto della contestazione sollevata dall’opponente; ricorre per cassazione la Acea Pinerolese Industriale S.p.A. , affidandosi ad un motivo, cui resiste Rosa Maria Adorno; ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che è superfluo dare conto del motivo dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 23440/2022 Cons. est. Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data convinta continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazionepresso terzi- non ha ab initio partecipato i l terz o pignorat o (specificamente indicato nel ricorso introduttivo), Intesa SanPaolo S.p.A., altresì non evocatonel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;
Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unicogrado, in persona di diverso magistrato, affinché esamininuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino, r.g. n. 23440/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in