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Ordinanza — n. 9155/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax recovery judgment due to lack of necessary third-party co-litigant in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9155/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's judgment regarding Angelo Pontone's tax debt recovery against Banca Sella S.p.A. because the bank, a necessary co-litigant, was absent from the proceedings. The court held that the third-party debtor must always participate in execution oppositions to ensure full adversarial proceedings. Consequently, the case was remanded to the Rome Tribunal for a retrial with all parties present.

Regesto Legislator

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Art. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, 354 cod. proc. civ.: In execution opposition proceedings concerning third-party seizure, the third-party debtor is always a necessary co-litigant, and their absence invalidates the entire trial requiring annulment.

Parole chiave

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necessary co-litigant third-party seizure execution opposition lack of adversarial proceedings annulment of judgment remand for retrial tax recovery proceedings opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Rilevato che per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’Agenzia delle Entrate Riscossione promosse in danno di Angelo Pontone, ai sensi dell’art. 72-bisdel d.P.R.
Art. 543 e ss. cod. proc. civ.
Art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Art. 354 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass.
Cass. 10/11/2023, n. 31391
23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass.
Cass. 19/05/2022, n. 16236
31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass.
Cass. 30/12/2023, n. 36568
16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art.
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18652/2022R.G. proposto da PONTONE ANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Fera –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 244/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA , depositata il 13 gennaio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’Agenzia delle Entrate Riscossione promosse in danno di Angelo Pontone, ai sensi dell’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 18652/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi procedura di espropriazione di crediti presso il terz o pignorat o Banca Sella S.p.A.; avverso dettopignoramento, l’esecutata promosse opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione; all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Romaaccolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati; la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello dell’opponente; ricorre per cassazione Angelo Pontone, affidandosi a cinque motivi, cui resisteAgenzia delle Entrate Riscossione; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 18652/2022 Cons. est. Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973 -non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzopignorato, Banca Sella S.p.A.; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;

Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibil e - con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; r.g. n. 18652/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così