Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, a health operators association, filed a request for judgment definition but did not formally request a ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of notification constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1222/2023 R.G. proposto da : OSA OPERATORI SOCIOSANITARI ASSOCIATI SOC COOP ONLUS, elettivamente domiciliatain ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X - loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it), -ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C) rappresentata e difes a dagli avvocati FRIOLO MAURIZIO (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V- piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n. 793/2022 depositata il 24/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C