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Ordinanza — n. 8878/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows unjust enrichment claim dismissed on subsidiarity grounds due to lack of substantive res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the unjust enrichment claim against Poste Italiane, overturning the Court of Appeal's dismissal based on the subsidiary nature of the action. The appellant argued that the prior contract claim was rejected due to lack of proof, not a substantive bar, whereas the lower court incorrectly treated the lack of evidence as a preclusive factor. The court held that subsidiarity only precludes the claim if the primary action was rejected on substantive grounds, not merely due to evidentiary failure.

Regesto Legislator

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Art. 2041, 2042 c.c.; The action for unjust enrichment is admissible even if a primary claim is rejected, provided the rejection stems from evidentiary insufficiency rather than a substantive bar to the claim itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment subsidiarity res judicata substantive evidentiary failure preclusion contractual claim nullity Cassazione ordinanza pagamento del subappaltatore allegazioni insufficientemente motivate insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2041 c.c.
Pertanto, attesa la mancanza di un titolo contrattuale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per agire exart. 2041 cod.civ.
Art. 2042 c.c.
Art. 2043 c.c.
Ulteriori cause di preclusione sono costituite dall’accertamento della fondatezza della domandaex art. 2043 cod.civ.
art. 2041 cod.civ
Pertanto, attesa la mancanza di un titolo contrattuale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per agire exart. 2041 cod.civ.
articolo 2041 cod.civ
Pertanto, attesa la mancanza di un titolo contrattuale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per agire exart. 2041 cod.civ.
art. 2042 cod.civ
art. 2043 cod.civ
Ulteriori cause di preclusione sono costituite dall’accertamento della fondatezza della domandaex art. 2043 cod.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 9531/1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28444/2020 R.G. proposto da: BRUNO CONFALONE DI GIAN LUCA CONFALONE C SNC, in persona dell’amministratore unico, GIAN LUCA CONFALONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76 SCA 8 INT 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRONCONE (TRNRFL70C04G964J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BARBATELLI (BRBMRZ55C08F839W); -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA, 190, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STAZZI (STZSFN75B44E958A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANITA CORIGLIANO (CRGNTA66B45L219K); -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2776/2020, depositata il 27/07/2020, notificata il 17/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL GIUDZIO La società Bruno Confalone S.n.c., assumendo di avere un credito nei suoi confronti pari a euro 167.869,09, conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, Poste Italiane S.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma, o di altra accertata giudizialmente, a titolo di indennizzo exart. 2041 cod.civ. La società convenuta, costituitasi, chiedeva, in via preliminare, che la domanda fosse dichiarata improponibile per essere la stessa preclusa dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 225/2010, passata in giudicato, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza n. 5548/2005 del Tribunale di Napoli che aveva accolto l’opposizione di Poste Italiane S.p.a. al decreto ingiuntivo n. 2481/1999, ottenuto dalla società Bruno Confalone, e dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda riconvenzionale di condanna dell’opponente ex art. 2041 cod.civ.; contestava la domanda anche nel merito.

Il Tribunale, con la sentenza n. 8956/2016, condannava Poste Italiane al pagamento di euro 167.869,09, ritenendo che non si fosse formato il giudicato sostanziale sulla domanda di arricchimento ingiustificato - essendo stata la stessa rigettata per ragioni di rito - e provato da parte della società attrice il credito azionato. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2776/2020, depositata il 27/07/2020 e notificata il 17/09/2020, ha respinto l’eccezione di giudicato riproposta da Poste Italiane, S.p.a., ma ha accolto il motivo con cui l’appellante aveva dedotto l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda ex art. 2041 cod.civ., per mancanza del requisito della sussidiarietà, avendo la società Bruno Confalone già azionato il suo credito con l’azione contrattuale di pagamento del prezzo.

Il giudice a quo ha ritenuto di dar seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui l’azione di arricchimento ingiustificato può essere proposta qualora l’azione tipica abbia dato esito negativo per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, ma non anche quando detto esito negativo derivi da carenza di prova o dall’abbandono della domanda. La società Bruno Confalone nel 1999 aveva azionato in via monitoria il credito di origine contrattuale per ripetute forniture di materiale di cancelleria alla società Poste Italiane da questa non pagate ed aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2481/1999; detto decreto ingiuntivo era stato opposto da Poste Italiane e il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione per l'insussistenza della prova della ricorrenza di un contratto inter partes che giustificasse la pretesa di pagamento azionata dalla ricorrente ed aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da quest’ultima, subordinata all'accoglimento dell'opposizione, di condanna della opponente al pagamento della medesima somma ai sensi dell'articolo 2041 cod.civ.; tale decisione era stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2257/2010 passata in giudicato, perché non impugnata.

La domanda di indebito arricchimento, proposta nel giudizio per cui è causa, è stata considerata fondata sugli stessi presupposti di fatto posti a fondamento della tipica domanda contrattuale già esaminata e rigettata, pertanto, è stata dichiarata inammissibile. La società Bruno Confalone ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando un solo motivo. Resiste con controricorso la società Poste italiane. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La società Bruno Confalone denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. A suo avviso, il Tribunale e la Corte d'appello di Napoli, rispettivamente, con le sentenze n. 5548/2005 e n. 225/2010, avevano accertato l'inesistenza del rapporto contrattuale in base al quale era stata attivata la procedura monitoria e non già il difetto di prova del diritto di credito fatto valere. La tesi della ricorrente è, dunque, che la Corte d’appello abbia confuso la sussidiarietà, da intendersi come assenza di altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., Sez.

Un., n. 9531/1996), con la residualità. A sostegno di detta prospettazione riproduce la motivazione, per la parte di interesse, della sentenza n. 5548/2005 del Tribunale di Napoli che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, aveva ritenuto non dimostrata la sussistenza di un contratto di approvvigionamento né provato che il materiale di cancelleria fosse stato consegnato alla sede napoletana di Poste italiane S.p.a. La sentenza d’appello n. 225/2010 aveva confermato che la società Bruno Confalone non aveva dimostrato la sussistenza di un contratto con Poste Italiane S.p.a. né di avere consegnato la merce.

Il Tribunale di Napoli, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 8965/2016, aveva confermato “la mancanza di valido titolo negoziale” e ritenuto che le forniture per cui è causa non erano “avvenute in forza della stipulazione di un contratto”. Pertanto, attesa la mancanza di un titolo contrattuale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei presupposti per agire exart. 2041 cod.civ. e non già dichiarare inammissibile la domanda per assenza del requisito della sussidiarietà dell’azione proposta, mancando il presupposto della preclusività derivante dalle ragioni di revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.1)Sulla determinazione del carattere di sussidiarietà/residualità dell’azione di arricchimento ingiustificato sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite, con la pronuncia n.05/12/2023, n.33954, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della verifica del rispetto della regola disussidiarietà di cui all'art.2042 cod.civ. , la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine deltitolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità deltitolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.

Secondo questa Corte, “la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art.2042 cod.civ. è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”, come emerge dalla relazione al codice civile che giustifica il principio di sussidiarietà, sostenendo che "là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile".

Sulla scorta detta premessa, ha affermato che nel caso in cui l'azione principale sia fondata su una fonte contrattuale, ove sia riconosciuta la nullità/inesistenza deltitolo contrattuale azionato, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto, e ciò anche perché se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza deltitolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il ristoro del pregiudizio subito.

Ha negato che si debba utilizzare una nozione rigorosa dellasussidiarietà in astratto (che prescinda in assoluto da ogni verifica sul merito della domanda avanzata in via principale) basata sulla mera esistenza di un’altra azione, avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione di legge, preclusiva della tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l’interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile (per altra ragione), perché altrimenti la stessa circostanza che sia stata proposta una domanda fondata su un titolo contrattuale renderebbe improponibile, ex art. 2042 cod.civ., la domanda di arricchimento, anche a voler annettere alla prima pronuncia di improponibilità una valenza solo processuale.

Ha ritenuto, per contro, corretto, anche per ragioni di economia processuale, distinguere in merito alle ragioni del rigetto della domanda, rimettendo al giudice, al quale sia riproposta la domanda di arricchimento, di verificare, anche d’ufficio ed anche in sede di appello, sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti, “se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda cd. principale (in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla legge, è risultata difettosa di qualche requisito essenziale (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo ovvero non è stato possibile ricondurre la fattispecie concreta a quella astrattamente delineata a fondamento dell'azione proposta in via principale)” ovvero se le ragioni del rigetto derivino “dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse” (p. 27).

Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda c.d. principale esclude - secondo la Corte - la possibilità di configurare un concorso tra azioni da risolvere facendo applicazione dell’art. 2042 cod.civ., e quindi, a favore della domanda principale; detto concorso è solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda exart. 2041 cod.civ. La stessa conclusione vale per il caso in cui “la domanda principale sia correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità”, perché anche in tal caso lo spostamento contrattuale “si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento”.

Là dove il rigetto sia derivato dalla mancata dimostrazione da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta, invece, preclusa in ragione della clausola di cui all'art.2042 cod.civ. (p. 28). Ulteriori cause di preclusione sono costituite dall’accertamento della fondatezza della domandaex art. 2043 cod.civ. e dal rigetto della domanda dipeso da prescrizione o decadenza ovvero dalla carenza di prova circa l'esistenza del danno ingiusto. Quanto detto vale per l’ipotesi in cui nello stesso giudizio siano cumulate la domanda principale e quella di arricchimento, in quanto l'esame della seconda, per il nesso di subordinazione che ex lege le correla, potrà avvenire solo una volta che si sia risolta negativamente, e nei termini sopra esposti, la verifica circa la ricorrenza del titolo della prima.

Allorquando sia direttamente avanzata la domanda di arricchimento spetterà al giudice riscontrare ex ufficio il carattere della residualità della domanda proposta. L’applicazione di detti principi alla vicenda per cui è causa induce a ritenere che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proprio e solo sulla scorta della pur ritenuta nullità/inesistenza del titolo contrattuale – dovendosi precisare che solo ad abundantiam la Corte di merito ha dato rilievo al difetto di prova dell’avvenuta consegna delle forniture - operando una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad affermare che non era stata fornita una prova idonea a dimostrare il titolo (il contratto) posto a suo fondamento.

Trattasi, però, di un rigetto, frutto della valutazione delle emergenze istruttorie, motivato per la mancata dimostrazione della sussistenza di un obbligo di pagamento che equivale ad un rigetto correlato all'accertamento dell'insussistenza del titolo fondante la pretesa. Ne consegue, sempre alla luce dei principi esposti, che la domanda di arricchimento senza causa avrebbe dovuto considerarsi proponibile.

2) In accoglimento del ricorso, la sentenza gravata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impug