Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The primary and incidental appellants, representing Pignataro and La Rosa against Di Guardia, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and allocate costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the automatic extinction of the cassation appeal and the allocation of costs between the parties.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28925/2022 R.G. proposto da : PIGNATARO ANGELO, elettivamente domiciliato in ADRANO VIA S. PIETRO 143, presso lo studio dell’avvocato MOTTA SALVATORE (MTTSVT47P11F781S) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- LA ROSA LAURA, elettivamente domiciliato in ADRANO VIA BADALATI 3, presso lo studio dell’avvocato MOTTA ANTONIO (MTTNTN76R14C351Q) che lo rappresenta e difende -ricorrenteincidentale- contro DI GUARDIA ALFIA, LA ROSA LAURA, PIGNATARO ANGELO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1726/2022 depositata il 10/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti, principale e incidentale (trattandosi di ricorso successivamente proposto)abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e dev e provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo tra i ricorrenti, principale e incidentale, con la relativa compensazione tra gli stessi; Atteso che non è farsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara compensate tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in