Italian Supreme Court dismisses appeal against insurance claim denial, upholding lower court's rejection of policyholder's evidence requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Tuttomoda S.r.l. against the Bologna Court of Appeal's rejection of their insurance claim. The policyholder argued the lower court improperly assigned additional evidence-gathering duties to them, but the Court found no record of such requests. It ruled that the procedural rules at the time allowed the defense to pursue evidence requests until the conclusion of the first instance trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 3, n. 4; Art. 184, 188, 189, 345 cod. proc. civ.: The court may not assign the burden of gathering evidence to the opposing party if the requesting party has not formally requested such measures, as procedural preclusions and rules regarding new evidence apply based on the specific procedural era.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17115/2020 R.G. proposto da : TUTTOMODA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale GIULIO CESARE n. 6, presso lo studio dell’avvocato GAITO ALFREDO (GTALRD51L23H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTE MAURO (VLNMRA63C22I158T), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro CHUBB EUROPEAN GROUP SE (già CIGNA Insurance Company of Europe S.A.N.V.), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via OFANTO, n. 18, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO (SPSNTN76B18F839O) rappresentato e difeso dall'avvocato ERCOLANI LUCA (RCLLCU51R19A944Y), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 936/2019depositata il 18/03/2019 .
Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est. C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22/01/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La Tuttomoda S.r.l. aveva stipulato una polizza assicurativa con la Cigna Insurance Company of Europe S.A.N.V. (in seguito Cigna), compagnia assicurativa, con riferimento all’attività di vendita di capi di abbigliamento all’ingrosso svolta in Torremaggiore (F oggia ) . A seguito di un incendio, che distrusse il capannone nel maggio 1991,venne attivata dalla Tuttomoda S.r.l. la perizia contrattuale, il cui verbale, nelle cui conclusioni era accertato il diritto all’indennizzo in favore di Tuttomoda S.r.l., venne impugnato dalla CIGNA SE dinanzi al Tribunale civile di Bologna.
In detto giudizio la Tuttomoda chiese, in via riconvenzionale, la condanna della Cigna al pagamento dell’indennizzo quantificato dalla perizia contrattuale. La detta causacivile venne sospesa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio penale instaurato nei confronti dell’amministratore e del socio della Tuttomoda S.r.l. e quindi riassuntadopo che con la sentenza della Corte di Cassazione del 21/05/2009penale era stato rigettato il ricorso del Procuratore Generale e della parte civile avverso l’ultima di tre successive sentenze della Corte d’appello di Bari, di assoluzione dei predetti ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 936 del 18/03/2019, dinanzi alla quale la causa era stata riassunta dopo (l’errata) dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del Tribunale di Bologna, confermata dalla Corte di appello della stessa sede, la cui pronuncia venne cassata con sentenza n. 3783 del 14/02/2017, ha rigettato l’appello e, quindi, la domanda della Tuttomoda S.r.l. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre con atto affidato a tre motivi la Tuttomoda S.r.l. Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est.
C. Valle Risponde con controricorso la CHUBB European Group SE (già Cigna Insurance Company of Europe S.A.N.V.). Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Bologna: I) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello omesso ogni motivazione con riferimento al mancato esame degli atti del processo penale, definitosi con pronuncia di assoluzione degli imputati, così omettendo di ricostruire il percorso logico che aveva condotto alla decisione assolutoria.
La prospettazione della censura non coglie nel segno avuto di mira. La Corte d’appello territoriale afferma che, oltre a quanto risultante dalla sentenza penale di assoluzione (e quindi dai relativi atti) sarebbe stata necessaria, al fine di consentire la realizzazione della previsione della clausola contrattuale secondo la quale la liquidazione dell’indennizzo era subordinata alla prova dell’assenza di dolo dell’assicurato, la prova di ulteriori elementi a discarico, dimostrativi e comunque corroboranti l’insussistenza del dolo degli imputati e quindi, per fare propendere, in ambito civile, per la totale assenza di responsabilità a loro carico.
La motivazione della Corte territoriale è nel senso della necessità di un’ulteriore allegazione probatoria, oltre le risultanze del processo penale, che avevano condotto all’affermazione dell’esclusione del delitto di incendio ma ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il giudicato di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. lascia al giudice civile della causa risarcitoria ampio margine di apprezzamento dei fatti rilevanti, non esplicando né un Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est. C. Valle efficacia preclusiva all’accertamento del dolo né un’efficacia esclusiva di esso.
Infatti, è richiamata , coerentemente , n ella motivazione dalla Corte d’appello l’affermazione di Cass. n. n. 4764 del 11/03/2016 Rv. 639372 – 01 , e inoltre, deve qui ri badi rsi l’affermazione di Cass. n. 5676 del 09/03/2010 Rv. 611777 – 01 , quale necessario capostipite dell’orientamento evocato dalla Corte territoriale , secondo cui «sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen.».
Il motivo, inoltre, in quanto formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. non si confronta con la sostanziale scomparsa del vizio motivazionale in quanto tale, posto che a seguito della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 del 7/04/2014), sfugge del tutto dal perimetro di nullità la motivazione meramente insufficiente (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 – 01 e altre numerose in termini) « in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est.
C. Valle giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia». Il primo motivo deve, pertanto, essere disatteso. II) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per mancato esame di fatto consistente nella consulenza tecnica di ufficio, riprodotta integralmente dalla Corte d’appello di Bari nella sentenza di assoluzione, che aveva escluso l’ipotesi dell’incendi o doloso.Il motivo afferma l’omessa considerazione della consulenza tecnica di ufficio, espletata in sede penale, che costituiva prova, anche presuntiva, dell’assenza di dolo nella causazione dell’incendio.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile. Invero, esso non è limitato all’omessa valutazione di un fatto storico, ma si estende all’omesso esame delle valutazioni operate dai consulenti tecnici di ufficio del giudice penale, e, in tal modo, esula dal perimetro tracciato dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che è circoscritto all’omesso esame di un fatto specifico . In tal senso, con riferimento al recepimento dele consulenze tecniche di ufficio disposte nello stesso giudizio e, quindi, a maggior ragione con riferimento a indagini tecniche disposte d’ufficio e svolte in altro procedimento, si veda Cass. n. 18886d el 4/07/2023, secondo i l cui principio di diritto, «l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est.
C. Valle al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare». Il motivo è, inoltre, infondato, poiché la Corte territoriale ha in concreto valutato gli atti del processo penale, ritenendo che essi fossero inadeguati alla prova dell’assenza assoluta di dolo nella causazione dell’incendio in capo agli imputati. Il secondo motivo è, dunque, anch’esso rigettato, al pari del primo. III) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 163, comma 3, n. 4, 184, 188, 189, 345 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ascritto alla Tuttomoda S.r.l. lo svolgimento di ulteriori attività di allegazione e prova.
Il motivo è infondato. Risulta, invero, che , era stata la Tuttomoda S.r.l. a fondare la propria linea difensiva sulla rilevanza pregiudiziale del giudizio penale, cosicché era stata essa ad avere omesso ulteriori attività istruttorie, di cui, peraltro, non offre traccia, in quanto non richiama specificamente gli atti processuali in cui esse sarebbero state chieste. Deve, peraltro, per mera completezza espositiva, ricordarsi che il rito di cognizione ordinario scandito da severe preclusioni all’epoca, ossia nel marzo dell’anno 1995, e quindi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990, non vigeva ancora, posto che, fino al 30/04/1995 ai giudizi anteriormente instaurati erano applicabili le disposizioni processuali anteriori alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 (le cui norme all’epoca, ossia al marzo 1995, quando il giudizio civile venne sospeso dal giudice istruttore ai sensidell’art.295 cod. proc. civ., erano vigenti soltanto limitatamente al procedimento cautelare uniforme e per altri ristretti ambiti) cosicché le richieste istruttorie potevano essere adeguatamente coltivate dalla difesa della Tuttomoda S.r.l. fino all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado e, inoltre, il divieto di Ad. 22/01/2024 R.g. n. 17115 del 2020; est.
C. Valle ammissione di nuove prove non sussisteva, per i processi iniziati prima del 30/04/1995, neppure in fase d’ appello (Cass. n. 12744 del 29/05/2006 Rv. 590106 -01). Il terzo motivo è, pertanto, infondato. Il ricorso è, conclusivamente,del tutto infondato. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuale per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se do