Cassation court annuls execution opposition judgment for omitting necessary third-party debtors from proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the execution opposition judgment because it failed to include necessary third-party debtors, the Bank of Italy and Poste Italiane, in the proceedings. The appellants argued that the absence of these parties violated the principle of contradictory debate under Article 102 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that third-party debtors in forced credit seizure are always necessary co-litigants, and their omission mandates the annulment of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 102 cod. proc. civ.: In execution opposition proceedings regarding third-party debtors under Articles 543 et seq. of the Code of Civil Procedure, the third-party debtor is always a necessary co-litigant; omission of such a party renders the judgment voidable due to violation of the principle of contradictory debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9467/2023R.G. proposto da STANISCIA NICOLA E TRALICCI GINA, rappresentati e difesi dall’Avv. Saverio Cosi –ricorrenti – contro MORGANTE LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio La Pegna –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 1 507 /20 22 del TRIBUNALE DI TIVOLI , depositata il 27 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Nicola Staniscia e Gina Tralicci intrapresero presso il Tribunale di Tivoli, ai sensi degli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ.,espropriazione forzata di crediti in danno di Luca Morgante e nei confronti, quali terzi pignorati, della Banca d’Italia e di Poste Italiane S.p.A.;
OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 9467/2023 Cons. est. Raffaele Rossi sorte contestazioni sulle dichiarazioni di quantità rese dai terzi pignorati e disposto accertamento dell’obbligo d i questi ultimi, l’esecutato depositò istanza di conversione, avverso la quale i creditori procedenti dispiegarono opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sull’assunto della tardività della istanza; l’opposizione è stata disattesadalla decisione in epigrafe indicata, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.; ricorronoper cassazione Nicola Staniscia e Gina Tralicci, affidandosi a quattromotivi; resiste, con controricorso, Luca Morgante; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che in via preliminare, diversamente da quanto opinato da parte controricorrente, nonostante l’avvenuta conclusione della procedura di espropriazione (per felice esito della conversione del pignoramento) nel cui àmbito è stata pronunciata l’ordinanza opposta, sussiste interesse degli originari opponenti alla presente impugnazione, radicandosi quest’ultimo (quantomeno) nel bisogno di rimuovere le statuizioni di condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata; preliminarmente logica rispetto ad ogni altra valutazione (anche in ordine alla formula definitoria della opposizione) è la verifica della integrità del contraddittorio nel giudizio concluso dalla sentenza gravata, verifica sollecitata dal primo motivodi ricorso, con cui si rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per la pretermissione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari; il motivo è fondato; r.g. n. 9467/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 18/10/2023, n. 28925; Cass. 10/11/2023, n. 31391)va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in seno ad un’espropriazione presso terzi -non hanno ab initio partecipato i terz i pignorati (specificamente indicati nel ricorso introduttivo) , ovvero Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A., altresì non evocati nel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. r.g. n. 9467/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il vaglio degli ulteriori, tutti afferenti al merito della controversia; la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli,quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato, affinché esamininuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.