Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to late filing of opposition to enforcement acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal improcedible because the filing deadline of twenty days from notification was missed. The appellant, Viviana Codagnone, sought to challenge a road traffic fine, but the lower court had already ruled on the opposition to enforcement acts. The Supreme Court held that the appeal was untimely and that the statutory suspension of terms for holidays does not apply to enforcement opposition proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, first paragraph, cod. proc. civ.; Art. 92 R.D. 12/1941; Art. 1, 3 L. 742/1969; Art. 156 cod. proc. civ.: The principle of apparent authority identifies the legal regime of enforcement oppositions, excluding the suspension of terms for holidays; failure to file the appeal within the strict twenty-day limit renders it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21180/2022R.G. proposto da CODAGNONE VIVIANA, rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Di Fonso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – nonché contro ROMA CAPITALE –intimata – Avverso lasentenza n. 3761/2022 del TRIBUNALE DI ROMA , depositata il 9 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 21180/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che Viviana Codagnone propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito; il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Roma Capitale, e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione -è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con il rigetto della domanda dell’opponente; ricorreper cassazione Viviana Codagnone, per due motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale; non svolge difese in sede di legittimità Roma Capitale; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che è superflua l’illustrazione dei formulati motivi di ricorso, apparendo evidente la improcedibilità dello stesso; la gravata sentenza ha definito una controversia espressamente qualificata come di opposizione agli atti esecutivi; in forza del principio dell’apparenza, la qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo vale ad identificare il mezzo di impugnazioneavverso un provvedimento giurisdizionale ed il relativo regime ad esso applicabile (così, ex multis, i n tema di opposizioni esecutive, Cass.28/12/2023, n. 36329;
Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945), compreso quello della sospensione feriale (per tutte: Cass., ord. 11/01/2012, n. 171); ciò posto, il ricorso in esame, notificato (a mezzo PEC) il 3 agosto 2022 (data di consegna della PEC), è stato iscritto a ruolo dal ricorrente r.g. n. 21180/2022 Cons. est. Raffaele Rossi soltanto il 20 settembre 2022, elasso il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; al riguardo non può infatti tenersi conto della sospensione feriale dei termini, alla quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non soggiacciono le opposizioni esecutive, in relazione all’intero corso dei relativi giudizi, cioè a dire in ogni loro stato e grado, incluse le impugnazioni (ex plurimis,Cass. 07/03/2023, n. 6779:
Cass.27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234); per fermo indirizzo del giudice della nomofilachia, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall ’ art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, quale quello in discorso (ex multis,Cass. 17/11/2021, n. 34916;
Cass. 26/10/2017, n. 25453; Cass. 24/05/2013, n. 12894); il ricorso è dichiarato improcedibile; in ordine alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciarela condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest’ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché unicamente finalizzato a partecipare alla discussione orale nella eventuale udienza pubblica a fissarsi, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in r.g. n. 21180/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi adunanza camerale (così Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass.07/07/2017, n. 16921); attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Cos