Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against an insurance company and a third party, did not request a decision on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence regarding a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21642/2021 R.G. proposto da : GABRIELE DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 10, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GABRIELE IVANO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOn.173/2021depositata il 17/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con compensazione della metà, tenuto conto dell’atteggiamento di desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – previa compensazione della metà residua - in Euro 1 . 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/03/2024