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Decreto — n. 8659/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8659/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19242/2021 R.G. proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8659/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva ritardo ingiustificato domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c., la parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19242/2021 R.G. proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.

Rilevato che, a seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo a favore della parte della controricorrente, con compensazione della metà attesa la desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente, previa compensazione della metà residua, della metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.100, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 08/03/2024. Il Pr