Decreto — n. 8659/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19242/2021 R.G. proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8659/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19242/2021 R.G. proposto da : PAPPINI ORNELLA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO (DRCGRG53C14A433V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENTUCCI ANTONELLA, UNIPOL SAI, TORTORELLA CARMELO, PITORRI PALMIRA, PAPPINI CLAUDIO -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.573/2021 depositata il 26/01/2021.
Rilevato che, a seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo a favore della parte della controricorrente, con compensazione della metà attesa la desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente, previa compensazione della metà residua, della metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.100, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 08/03/2024. Il Pr