Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties were Longobardi and the Comune di Gragnano, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12118/2022 R.G. proposto da : LONGOBARDI CIRO, LONGOBARDI ROSARIO, elettivamente domiciliati in CASTELLAMMARE DI STABIA VIALE EUROPA, presso lo studio dell’avvocato LONGOBARDI ROSARIA (LNGRSR64R47C129V) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro COMUNE DI GRAGNANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GRIVET FOJAJA ANNA LUCIA (GRVNLC68C51G813X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.859/2022depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/03/2024. Il