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Decreto — n. 8602/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8602/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23948/2020 R.G. proposto da : LANZINI BARBARA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B) -ricorrente- contro SPV SRL, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO (CNOSFN53S20H501U) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GASSER ALEXANDER (GSSLND71L20A952F), VALE STEPHAN (VLASPH68T02A952T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANOn.4777/2019depositata il 03/12/2019. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 07/02/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 8602/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LANZINI BARBARA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B) -ricorrente- contro SPV SRL, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO (CNOSFN53S20H501U) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GASSER ALEXANDER (GSSLND71L20A952F), VALE STEPHAN (VLASPH68T02A952T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANOn.4777/2019depositata il 03/12/2019. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 07/02/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento desistenza dall'azione controprestazione ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali giudizio sul merito della causa

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23948/2020 R.G. proposto da : LANZINI BARBARA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B) -ricorrente- contro SPV SRL, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO (CNOSFN53S20H501U) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GASSER ALEXANDER (GSSLND71L20A952F), VALE STEPHAN (VLASPH68T02A952T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANOn.4777/2019depositata il 03/12/2019. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 07/02/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 28/