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Decreto — n. 8601/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8601/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8601/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14707/2020 R.G. proposto da : INVITALIA AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA, elettivamente domiciliatain ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORIELLI MARCO ANDREA (MRLMCN49D02H501P) -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRAGUTO ANTONIO (FRRNTN64M19C352A) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.224/2020 depositata il 23/01/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 12/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 8601/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INVITALIA AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA, elettivamente domiciliatain ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORIELLI MARCO ANDREA (MRLMCN49D02H501P) -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRAGUTO ANTONIO (FRRNTN64M19C352A) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.224/2020 depositata il 23/01/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 12/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi decisione sulla contribuzione assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14707/2020 R.G. proposto da : INVITALIA AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA, elettivamente domiciliatain ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORIELLI MARCO ANDREA (MRLMCN49D02H501P) -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRAGUTO ANTONIO (FRRNTN64M19C352A) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.224/2020 depositata il 23/01/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 12/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,