Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Banca Farmafactoring Spa, did not act within this timeframe, while the respondent, Comune di Cernusco sul Naviglio, argued for the dismissal based on the statutory silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant does not request the decision of the appeal within forty days from the communication of the proposal for the definition of the judgment, the appeal is deemed renounced and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12599/2022 R.G. proposto da : BANCA FARMAFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI FEDERICA (STPFRC68R54F205N) rappresentato e difeso dall'avvocato FAZIO MONICA (FZAMNC63M71F158P) -ricorrente- contro COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BASSANI CRISTINA (BSSCST61E63F2L5F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.752/2022 depositata il 07/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro