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Decreto — n. 8596/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8596/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8596/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8596/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali ripetibili spese legali spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18980/2021 R.G. proposto da : ARCIDIACONO TERESA, CALAMUSA GIUSEPPE, CAMA EMANUELA, CAMASTRO EUGENIA, CASELLA CLAUDIA, CIPRIANI ANNA MARIA CARLA, DALLA COSTA DAVIDE, DA ROS SILVIA, DE CECCHIS LUCIO, EQUITANI FRANCESCO, GIUBILATI ROBERTO, GURCIULLO ROSA, IANNONE VITO, LEVI ANNA, MANCO MELANIA, MARZANO RAFFAELLA, MORETTI VITO DAVIDE, PASQUALINI VALERIO, ROLLO VINCENZO, RUSSO TERESA, SCIARRA GABRIELLA, SERENI ANNALISA, TOTE JULIA, TRIPEPI PASQUALE, VIANELLO VALENTINA, BONORA MICHELA, GRAZIANO ANTONINO, SPILLER ELENA, rappresenti e dife si, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati PINELLI GIUSEPPE (pinellischifani@pec.pinellischifani.com) eCARONIA FRANCESCO -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliati ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3075/2021 depositata il 27/04/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna tutti i ricorrent i al pagamento in solido , in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12 . 0 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.