Decreto — n. 8595/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5946/2021 R.G. proposto da : GENTILE PASQUALE, GENTILE ERNESTO, ERNESTO LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30 C/ STUDIO PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato FOGLIA STEFANO PIO (FGLSFN57H20H926W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PENZA MICHELE, PENZA EMANUELE ANNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI STEFANO (FRNSFN55D12H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato SPERA MARIO RUGGIERO (SPRMRG72M28A669F) -controricorrenti- nonché contro UNIPOLSAI ASICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA N.292, presso lo studio dell’avvocato BALDIFRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D'APOLITO MATTEO, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8595/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GENTILE PASQUALE, GENTILE ERNESTO, ERNESTO LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30 C/ STUDIO PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato FOGLIA STEFANO PIO (FGLSFN57H20H926W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PENZA MICHELE, PENZA EMANUELE ANNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI STEFANO (FRNSFN55D12H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato SPERA MARIO RUGGIERO (SPRMRG72M28A669F) -controricorrenti- nonché contro UNIPOLSAI ASICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA N.292, presso lo studio dell’avvocato BALDIFRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D'APOLITO MATTEO, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA G.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5946/2021 R.G. proposto da : GENTILE PASQUALE, GENTILE ERNESTO, ERNESTO LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30 C/ STUDIO PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato FOGLIA STEFANO PIO (FGLSFN57H20H926W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PENZA MICHELE, PENZA EMANUELE ANNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI STEFANO (FRNSFN55D12H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato SPERA MARIO RUGGIERO (SPRMRG72M28A669F) -controricorrenti- nonché contro UNIPOLSAI ASICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA N.292, presso lo studio dell’avvocato BALDIFRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D'APOLITO MATTEO, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA G.
DI VAGNO 2B, presso lo studio dell’avvocato TIZZANI VINCENZO (TZZVCN54E31E885S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro D'APOLITO OTTAVIO -controricorrente- nonchè contro INAIL, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, D'APOLITO OTTAVIO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n.1988/2020 depositata il 24/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in sede di pronuncia del presente decreto si può provvedere sulle spese; Considerato che il potere previsto dalla norma è del tutto particolare e deve esercitarsi anche sulla base di valutazioni inerenti al la positività della sostanziale desistenza dal giudizio espressa dalla mancata richiesta di decisione;
Rilevato che nel ricorso si prospettava una questione di legittimità costituzionale all’epoca ancora in corso di decisione, il che rende scusabile comunque l’introduzione del giudizio di legittimità; Ritenuto, dunque, che le spese possono compensarsi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità