Decreto — n. 8593/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3253/2021 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IOSSA SPERANZA, SCOTTO RAIMONDI, FABBRI GIUSEPPINA, SCOTTO MATILDE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3773/2020depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è luogo a provvedersi sulle spese processuali, data la mancata costituzione degli intimati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8593/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IOSSA SPERANZA, SCOTTO RAIMONDI, FABBRI GIUSEPPINA, SCOTTO MATILDE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3773/2020depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è luogo a provvedersi sulle spese processuali, data la mancata costituzione degli intimati;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3253/2021 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IOSSA SPERANZA, SCOTTO RAIMONDI, FABBRI GIUSEPPINA, SCOTTO MATILDE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3773/2020depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è luogo a provvedersi sulle spese processuali, data la mancata costituzione degli intimati;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 26/03/2024 Il Presidente