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Ordinanza — n. 8542/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bank's request to revoke a trust deed due to insufficient creditor protection analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Zen and Dal Porto against the Court of Appeal's confirmation of a trust deed's invalidity. The appellants argued that the main debtor's substantial assets should have been considered to prove creditor harm under Article 2901 of the Civil Code. The court ruled that in cases of joint liability, the creditor's risk must be assessed solely against the specific debtor's assets, rendering the co-debtor's solvency irrelevant to the revocation claim.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; In cases of joint liability, the revocation of a disposition requires a diminution of the specific debtor's assets prejudicing the creditor, without needing to prove the impossibility of satisfaction from other sources.

Parole chiave

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joint liability revocation creditor protection analysis Article 2901 Civil Code joint and several debt patrimonial diminution requirement patrimonio del fondo d'investimento valore patrimoniale capitale proprio

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
chiedeva che fosse dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, stipulato in data 9 febbraio 2012, in cui Valentino Zen e da Franca Dal Porto avevano fatto confluire gli immobili di loro proprietà ubicati nel comune di Affi.
Art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
2901 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n.
Art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art.
art. 2901 cod.civ
chiedeva che fosse dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, stipulato in data 9 febbraio 2012, in cui Valentino Zen e da Franca Dal Porto avevano fatto confluire gli immobili di loro proprietà ubicati nel comune di Affi.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/11/1990, n. 11251
È sufficiente rilevare che la corte d’appello ha deciso in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., senza pretesa di esaustività, Cass. 21/11/1990, n. 11251; Cass.
Cass. 28/11/1992, n. 12710
Cass. 31/03/2017, n. 8315
12710;Cass. 31/03/2017, n. 8315; Cass.
Cass. 11/11/2022, n. 33391
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16339/2021 R.G. proposto da: ZEN VALENTINO e DAL PORTO FRANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI FADEL (FDLPLG65T25I804A), pec: avvpierluigifadel@ordinedegliavvocativrpec.it; -ricorrenti- contro JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS SPA, già HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA, in persona del procuratore speciale, SIMONE BASSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI (MNZNDR64T26I804V) rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO FINARDI (FNRDRA56H16D150C); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 596/2021, depositata il 15/03/2021, notificata tramite pec in data 14/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1847/2019, accoglieva la domanda con cui Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. chiedeva che fosse dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, stipulato in data 9 febbraio 2012, in cui Valentino Zen e da Franca Dal Porto avevano fatto confluire gli immobili di loro proprietà ubicati nel comune di Affi. Nel successivo giudizio d’appello Valentino Zen e Franca Del Porto lamentavano che il Tribunale non avesse considerato la disponibilità patrimoniale del debitore principale, l’Immobiliare Eurozen S.a.s. di Zen Valentino C., di cui erano soci, stimata in euro 4.477.218,54, quindi, assolutamente soddisfacente a garantire il pagamento del credito della banca di euro 1.754.999,36 che avevano garantito come fideiussori.

La Corte d’appello, con la sentenza n. 596/2021, depositata il 15/03/2021, notificata tramite pec in data 14/04/2021, ha confermato la sentenza impugnata, rigettando il gravame. Valentino Zen e Franca Del Porto propongono ricorso per cassazione avversodetta sentenza, formulando un solo motivo. Resiste con controricorso Julia Portfolio Solutions SPA, già Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. La controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) I ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La loro tesi è che la Corte d’appello, là dove ha escluso ogni rilevanza della capienza o meno di altri condebitori solidali, quale deve considerarsi anche il debitore principale, richiamando a conforto Cass. n. 8315/17, non abbia correttamente applicato proprio la giurisprudenza evocata, e non abbia tenuto conto che la società di cui erano soci aveva un’ampia disponibilità economica e che quindi il loro patrimonio residuo era di dimensioni tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento delle pretese creditorie.

Ulteriore errore attribuito alla Corte d’appello è quello di aver trovato conferma della sussistenza dell’eventus damni nell’inadempimento della transazione intercorsa con la banca, atteso che la vendita del compendio immobiliare non si era mai perfezionata. Il motivo è infondato. È sufficiente rilevare che la corte d’appello ha deciso in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., senza pretesa di esaustività, Cass. 21/11/1990, n. 11251; Cass. 28/11/ 1992; n. 12710;Cass. 31/03/2017, n. 8315; Cass. 11/11/2022 , n. 33391 ) da cui non sono emerse ragioni che inducano a discostarsene.

Va, pertanto, ribadito che l'art. 2901 cod. civ. richiede che l’atto dispositivo revocando si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente che pregiudichino la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliund e la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (né, pertanto, che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento).

2) Le spese del giudizio di cassazione, l iquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquid a in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella