Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts and procedural history as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet the mandatory requirement of summarizing the case facts and procedural history under Article 366 of the Civil Procedure Code. The applicants argued for the revocation of a family trust, but their submission lacked the necessary summary of claims, defenses, and the trial's progression. The court ruled that without this specific summary, the higher court cannot properly assess the merits, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; The cassation appeal must contain a summary of the substantive and procedural facts, including the parties' claims, defenses, and the trial's progression, to allow the court of law to understand the case without external sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19903/2021 R.G. proposto da : DEL GIUDICE VINCENZO, Scognamillo Rosa, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO N 322, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO CARMINE rappresentati e difes i dall'avvocato PALAZZI ANTONIO; -ricorrente- contro BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SPA, INTESA SANPAOLO SPA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2783/2020depositata il 27/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Banco di Napoli s.p.a. assumendo di essere creditore di Vincenzo Del Giudice lo conveniva in giudizio unitamente alla moglie Rosa Scognamillo al fine di sentire pronunziare la revoca e/o inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, a favore della famiglia, in cui erano confluiti i beni di loro proprietà siti in Ottaviano. Nel corso del giudizio di primo grado intervenivano in causa, con le medesime richieste del Banco di Napoli, nei confronti dei coniugi Del Giudice, Capitalia spa e la Banca dell’Irpinia in forza decreti ingiuntivi o assegni protestati.
Con sentenza n. 679/2011 il Tribunale di Nola accoglieva l’azione revocatoria dichiarava l’inefficacia del fondo patrimoniale. 2.La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2783/2020, del 27 luglio 2020, confermava la sentenza emessa dal Tribunale.
3. Propongono ricorso per cassazione Vincenzo Del Giudice Rosa Scognamillo sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 81 e 100 c.p.c., artt. 1264 e 2697 c.c., art. 58 D.lgs n. 385/1993, come novellato dal D.lgs n. 6/2003 e art. 4 L. 130/1990; omessa pronuncia e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 105 e 183 c.p.c., omessa pronuncia e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 4.3.Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 4.4.Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.M. 127/2004 in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., difetto di motivazione sulla quantificazione delle spese di lite. 5.Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c. In particolare, non risulta rispetta to il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n.3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. 5.1. E’ altresì violato il principio di specificità , anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia[ la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione) ] il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.
Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); 6.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così de