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Ordinanza — n. 8537/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows indemnity claim against guarantor after first instance loss, rejecting procedural bar arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8537/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal regarding the admissibility of a counterclaim for indemnity but allowed the substantive claim against the guarantor. The appellant argued that a prior procedural rejection barred the claim, yet the court found the interest to act arose only after the first-instance judgment condemned the appellant to pay. Consequently, the court held the claim was validly filed once the substantive right to indemnity materialized from the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.; Art. 166, 167, 269 c.p.c.: A claim for indemnity against a guarantor may be filed in a separate proceeding after the principal debtor's loss, provided the interest to act arises from the final condemnation of the debtor.

Parole chiave

Generato dall'IA
indemnity claim guarantor liability interest to act separate proceedings procedural admissibility substantive right counterclaim azione mobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
Art. 166, 167, comma 3, 269, 2° comma c.p.c.
Art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2909 c.c
art. 360 c.p
Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
art. 32 c.p
Invero, ai sensi dell’art. 32 c.p.c., la domanda di garanzia (o di manleva/rivalsa) può essere proposta nella causa principale allo scopo di consentire che l’eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6678/1988
Cass. n. 19050/2003
6678/1988; Cass. n. 19050/2003).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9520/2021 R.G. proposto da: AUTOTRASPORTI PIACENTINI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONDONI DAVIDE (CF: DNDDVD72S25G388Z) - Ricorrente - Contro INTERMODAL TRAILER SERVICE SRLU, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MUSOTTO MARCO (CF: MSTMRC72B23E625E) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 96/2021 depositata il 14/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La vicenda da cui trae origine la controversia attiene al trasporto, affidato da Intermodal Trailer Service s.r.l. (ITS) ad Autotrasporti Piacentini s.r.l., in qualità sub-vettore, di un container oggetto di furto, a seguito del quale la mittente, Damco Italy s.r.l., venne indennizzata per il valore stimato dei beni trasportati dalla propria compagnia assicuratrice AIG Europe SA.

2. AIG Europe S.A. agì nei confronti della Intermodal Trailer Service s.r.l. e della Autotrasporti Piacentini s.r.l. per recuperare quanto versato a Damco Italy s.r.l. in forza del sinistro.

3. All ’ esito del giudizio, la Autotrasporti Piacentini e la Intermodal Trailer Service furono condannate, in solido, a rimborsare all ’ AIG Europe gli importi versati all’assicurata.

4. E ssendo stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di manleva proposta nel precedente giudizio, la ITS agì separatamente nei confrontoi della Autotrasporti Piacentini per il recupero delle somme pagate a seguito della condanna solidale.

5. Il giudizio si concluse con la sentenza n. 4307/2019 del Tribunale di Milano, con la quale venne accolta la domanda e venne condannata Autotrasporti Piacentini a tenere indenne ITS di quanto pagato a Chartis Europe SA (già AIG Europe).

6. Avverso tale pronuncia Autotrasporti Piacentini s.r.l. propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano.

7. Con sentenza n. 96/2021, depositata in data 14/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, e, per l’effetto, confermato la sentenza n. 4307/2019 resa tra le parti del Tribunale di Milano.

8. Avverso la predetta sentenza Autotrasporti Piacentini s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi, cui Intermodal Trailer Service s.r.l. resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c.

10. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Erronea applicazione dell’art. 2909 c.c.- Giudicato esterno, dedotto e deducibile”, sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere improponibile la domanda di manleva svolta da ITS nei propri confronti, in quanto domanda già proposta in altro giudizio, conclusosi con l’ordinanza della Suprema Corte n. 11792/2017, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 783/2013, con conseguente passaggio in giudicato di detta sentenza.

2. Come si ricava dalla sentenza gravata, il Tribunale ritenne che la proposizione della domanda di manleva svolta contro il subvettore Autotrasporti Piacentini dal vettore Intermodal Trailer Service non potesse considerarsi preclusa dal giudicato, essendo stata tale domanda dichiarata inammissibile per tardività e non decisa nel merito.Su detta domanda, tardivamente introdotta da Intermodal Trailer Service nella causa promossa in primo grado da AIG Europe SA, non si pronunciò il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8682/2009 con cui, in parziale accoglimento della domanda attorea, vennero condannate le convenute Intermodal Trailer Service s.r.l. e Autotrasporti Piacentini s.r.l., in solido tra loro, a pagare all’attrice la somma di euro 8.944,00 oltre interessi e spese.

La medesima domanda di manleva, riproposta da lntermodal Trailer Service in secondo grado con appello incidentale, venne dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 783/2013, “in quanto la convenuta ITS era rimasta contumace in sede di prima udienza del giudizio di primo grado e si era costituita solo per quella successiva, decadendo perciò dal diritto di proporre domande riconvenzionali”. Infine, in sede di ricorso per Cassazione, Intermodal Trailer Service dichiarò “di prestare acquiescenza al capo della sentenza” di cui si tratta, con “ riserva di promuovere un autonomo e separato giudizio avverso la Autotrasporti Piacentini s.r.l., affinché quest’ultima (fosse) condannata a manlevare e tenere indenne la stessa ITS dalle conseguenze, eventualmente pregiudizievoli, del presente giudizio”. 2.1 Su tali premesse, la sentenza gravata motiva che:

« Consegue che la domanda di manleva proposta nel presente procedimento da Intermodal Trailer Service Srl, volta ad accertare, nei rapporti interni tra i riconosciuti condebitori solidali, su chi ricada la responsabilità la responsabilità e conseguentemente il peso dell’evento dannoso, è ammissibile, il giudicato essendo intervenuto soltanto nel rapporto tra detti condebitori ed originario creditore. Nel precedente giudizio, definito con ordinanza della S.C. di Cassazione n. 11792/2017, Intermodal Trailer Service Srl aveva proposto la domanda di accertamento dell’esclusiva responsabilità del subvettore Autotrasporti Piacentini srl, e conseguente manleva; non era stata decisa nel merito, ma respinta con pronuncia in rito che ne dichiarava l’inammissibilità perché tardivamente proposta.

Autotrasporti Piacentini srl riconosceva in atto di appello che era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di manleva proposta da Intermodal Trailer Service Srl perché tardiva. Si deve allora ricordare che quella in discussione era una domanda di garanzia impropria, “ non (essendo) ravvisabile garanzia propria bensì impropria quando, come nella specie, il vettore sia chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto ed esso chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di sub trasporto, trattandosi di rapporti diversi, tra i quali non esiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria dellecause” (Cass. n. 19050/2003); che dunque si trattava di litisconsorzio facoltativo; che allora “ la statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”(Cass. n. 26377/2014) (così a p. 4, 3° §, della sentenza). 2.2 Tale statuizione è corretta , atteso che la pronuncia “ in rito ” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (cfr.

Cass., sez. III, ord. 19/05/2021, n. 13603 ; conforme Cass. n. 26377/2014, secondo cui “La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”). Il motivo va pertanto rigettato.

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Sulla operatività della manleva, art. 360 c.p.c.”, esponendo che l’azione di garanzia non poteva essere proposta in un giudizio distinto da quello nel quale è stata formulata la domanda principale, poiché la sede naturale in cui affrontare le diverse graduazioni del giudizio era il procedimento nel corso del quale è stataaccertata la solidarietà delle parti.

4. Il motivo è inammissibile perché difetta del tutto di specificità, non indicando né la norma violata né il come e perché sarebbe stata violata. Per giurisprudenza consolidata, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, 1° comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013).

Nella specie, manca no sia l’esatta individuazione delle ragioni di impugnazione di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., sia l ’ indicazione delle norme asseritamente violate. 4.1 Il motivo è, comunque, infondato. Invero, ai sensi dell’art. 32 c.p.c., la domanda di garanzia (o di manleva/rivalsa) può essere proposta nella causa principale allo scopo di consentire che l’eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito. La citata norma permette al garantito di munirsi di un titolo giudiziale (di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante) nell’immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti, attraverso il mezzo della chiamata in garanzia del terzo, a norma del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 3, 269, 2° comma c.p.c.

Quando, invece, la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio - come nel caso di specie, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità in rito della domanda di manleva già proposta nella precedente causa – la parte istante deve essere stata condannata a risarcire il danno affinchè sussista il suo interesse ad agire. In sostanza, la domanda di manleva può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purchè, al momento dell’autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall’ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista in capo all’attore l’interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo.

Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l’interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (Cass. n. 6678/1988; Cass. n. 19050/2003). Nel caso di specie, l’interesse ad agire di ITS con la domanda di manleva deriva dalla condanna in solido subita per effetto della predetta sentenza di secondo grado, poi confermata dalla Corte di Cassazione, e non è preclusa dalle predette sentenze che si sono limitate a rigettare la medesima domanda in rito, senza deciderla nel merito.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Sulla rifusione delle spese ” , lamentando (testualmente) che «la statuizione sulle spese liquidate nel Giudizio di primo secondo grado avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione nei diversa procedura anche in questo caso risulta quindi coperta dal giudicato».

6. Il motivo è inammissibile per totale difetto di specificità e sostanziale non intelligibilità delle censure.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre adeuro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura 15% e agli accessori di legge, in favore di parte controricorrente, Intermodal Trailer Service s.r.l.u. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa