Decreto — n. 8529/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7083/2022 R.G. proposto da : MURONI LUIGI, MURONI MARIA TERESA, in proprio e quali eredi dei defunti Maria Giuseppa Cappai ed Eugenio Muroni, prossimi congiunti del defunto Antonio Muroni, rappresentati e difesi dall’Avv. Ivano Iai(ivanoiai@pec.giuffre.it) -ricorrenti- contro GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DI ATS SARDEGNA, già ATS Sardegna a seguito di fusione per incorporazione della ASL n.1 di Sassari, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Franco Tassoni (francotassoni@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI SASSARI n. 370/2021depositata il 5/11/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 8529/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7083/2022 R.G. proposto da : MURONI LUIGI, MURONI MARIA TERESA, in proprio e quali eredi dei defunti Maria Giuseppa Cappai ed Eugenio Muroni, prossimi congiunti del defunto Antonio Muroni, rappresentati e difesi dall’Avv. Ivano Iai(ivanoiai@pec.giuffre.it) -ricorrenti- contro GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DI ATS SARDEGNA, già ATS Sardegna a seguito di fusione per incorporazione della ASL n.1 di Sassari, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Franco Tassoni (francotassoni@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI SASSARI n. 370/2021depositata il 5/11/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 5 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci