Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new substantive claim on standing and failure to cite prior procedural acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Russo's appeal inadmissible, dismissing his request for damages against Enel and Repower. Russo argued he lacked standing because he was not a party to the original energy contracts, but the Court found his new claim on standing was not raised during the first instance proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it violated procedural rules regarding the timing of substantive arguments and the requirement to reference specific prior acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 81 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces a new substantive claim regarding standing not previously raised in the lower courts, and if it fails to identify the specific procedural acts supporting the grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4054/2020 R.G. proposto da : RUSSO GIOVANNI, nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta Azienda Floricola Russo Giovanni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMBA DI NERONE C/O AVV LA RANA IDA, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO DONATELLO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REPOWER VENDITA ITALIA SPA, in persona del Dott.
Andrea Bordogna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONELLI GIACOMO (BNLGCM56R21F205O), TIBERI LUCA (TBRLCU62T30G479H) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4193/2019depositata il 21/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Giovanni Russo conveniva in giudizio l’Enel distribuzione S.p.A. e la Repower Vendita Italia (già Dynameeting S.p.A.) al fine di ottenere, quale titolare di un’azienda floricola, il risarcimento del danno subito a causa del mancato tempestivo ripristino dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle serre di sua proprietà che aveva causato il perimento delle colture di fiori.
Il Russo aveva precisato che il proprio padre Gerardo, proprietario del terreno da lui condotto in affitto, aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con la Dynameeting S.p.A., società che acquistava l’energia elettrica all’ingrosso e stipulava contratti di trasporto e di dispacciamento per conto dei suoi clienti con Enel Distribuzione. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1362/2014, ritenuta la propria competenza territoriale, quale giudice del luogo in cui era sorta l’obbligazione, accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla Dynameeting, e rigettava le domande di risarcimento del danno causato dal mancato tempestivo ripristino dell’energia elettrica a seguito di black out .
2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4193 del 21 giugno 2019, rigettava l’appello principale del Russo e quello incidentale di Repower S.p.a.. Confermava il difetto di legittimazione attiva del Russo che quale titolare dell’azienda floricoltura pur deducendo la responsabilità contrattuale delle convenute ha posto, a fondamento della sua richiesta di risarcimento danni, l’inadempimento dell’Enel e di Repower sulla base dei contratti da loro stipulati con Gerardo Russo, di cui egli non era parte e da cui, attesa la sua posizione di terzietà, non potevano nascere diritti in suo favore. Inoltre non aveva modificato la domanda risarcitoria da contrattuale ad extracontrattuale nel termine ex art. 183 c.p.c. 3.Propone ricorso per cassazione Giovanni Russo, sulla base di tre motivi.
4. E - Distribuzione S.p.a. (già Enel Distrubuzione s.p.a.) e Repower Vendita Italia s.p.a.resistono con autonomi controricorsi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2097 c.c. e 24 Cost, in relazione alla affermazione della Corte d’Appello secondo cui il ricorrente difetterebbe del requisito di legittimazione attiva in quanto i contratti di somministrazione, di distribuzione e trasporto con l’Enel e di vendita con Repower Vendita Italia sono intestati al padre Gerardo Russo. 5.2.Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione attiva, sussistente in capo all’attuale ricorrente, quale titolare dell’azienda agricola che ha subito i danni da black out.
Lamenta che la corte territoriale ha escluso la legittimazione del ricorrente in quanto ha ritenuto che il Russo ponesse a fondamento della sua richiesta di risarcimento danni l’inadempimento delle società convenute ai contratti stipulati con il padre Gerardo Russo. 5.3.Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 5 del c.p.c. la nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 132 c.p.c., mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, nonché motivazione apparente in relazione all’articolo 81 c.p.c. della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quale la legittimazione dell’istante nel giudizio risarcitorio.
6. I motivi, che possono congiuntamente esamina rs i in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che risultano formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., 1° comma nn. 4 e 6,c.p.c. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia[ la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione) ] il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.
Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (Cass.
SU 2951/2016; Cass. n. 15037/2016; Cass. 22525/2018). Orbene, nel caso di specie il giudice dell’appello ha escluso la legittimazione del ricorrente per l’azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale in quanto non intestatario del contratto di fornitura e distribuzione con le società controricorrenti. La censura sollevata ai sensi dell’art. 81 c.p.c. è inammissibile in quanto nuova, non indicando il ricorrente dove e quando l’ha sollevatoper la prima volta nel giudizio di merito. 6.1.Con particolare riferimento al 3° motivo va posto in rilievo che le censure denunciate con la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. , trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo a favore delle controricorrenti,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art