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Ordinanza — n. 8520/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify grounds and double conformity issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8520/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ediloil Millennium Srl inadmissible against a bankruptcy ruling. The appellant failed to meet procedural requirements under Article 366 of the Civil Procedure Code by not specifically identifying the documents supporting their claims regarding omitted bankruptcy declarations and pension calculations. The court further rejected the arguments as they were already addressed in the lower court's reasoning, constituting a double conformity violation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals must specifically identify the documents and procedural phases relied upon, and arguments already decided by the lower court on identical grounds are inadmissible due to double conformity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement double conformity bankruptcy proceedings civil procedure code omitted bankruptcy legal costs azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Va anzitutto osservato che essi sono formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità.
Art. 348 ter c.p.c.
sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter.
Art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ.
8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
Si instaurava, così, avanti al Tribunale di Trento la causa nella quale la Ediloil Millennium Srl si costituiva contestando l’ammontare del credito azionato, nonché la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c Con sentenza n.
art. 116 c.p
5.2.Con il secondo motivo denuncia la errata ricostruzione dei fatti ed errata valutazione e interpretazione dei documenti prodotti, contrasto tra motivazione e tra motivazione e dispositivo, errata quantificazione del quantum, insufficiente motivazione sul conteggio del quantum, violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 1362 c.c
e violazione dell’art. 1362 c.c..
art. 366 c.p
Va anzitutto osservato che essi sono formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn.

Giurisprudenza citata

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CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia
Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. 19/04/2022, n. 12481
civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); 6.1.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497
Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261
22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682
22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491
21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass.
Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382
18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169
7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803
6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass.
Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724
5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6795/2021 R.G. proposto da : EDILOIL MILLENNIUM SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato GIULIANO MARIO ; -ricorrente- contro FALLIMENTO EDILOIL DI BINELLI SERGIO C. SNC, in persona del curatore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMADORI MASSIMO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 163/2020depositata il 21/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Nell’aprile del 2012, la società “Ediloil di Binelli Sergio C snc” e la società “Ediloil Millennium Srl” sottoscrivevano un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto l’azienda costituita dall’immobile sito in Giustino, di proprietà della società affittante, per un canone annuo di Euro 60.000,00. Le parti concordavano anche la cessione di beni mobili registrati per un importo pari ad Euro 150.000,00 da saldare anch’esso entro l’anno successivo.

Nell’ottobre del 2014, il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società Ediloil Snc di Binelli Sergio C., nonché dei soci Binelli Sergio e Pereira Dimas. La curatela decideva, quindi, di procedere giudizialmente al fine di far dichiarare l’inefficacia, e quindi la inopponibilità al Fallimento, dell’accordo contenuto nella scrittura del 30.04.2012, ovvero, subordinatamente, la sua nullità per difetto di forma, ovvero per nullità ex art 1343, 1344, 1345 e 1418 cc., con condanna della società affittuaria al pagamento del suo credito residuo per cessione magazzino e cessione veicoli, pari ad Euro 981.753,21, ovvero, l’eventuale maggiore o diversa somma che fosse risultato di giustizia, maggiorato degli interessi di mora ex art.

3) del contratto di affitto di azienda, dal 31.03.2013 sino al saldo effettivo. Si instaurava, così, avanti al Tribunale di Trento la causa nella quale la Ediloil Millennium Srl si costituiva contestando l’ammontare del credito azionato, nonché la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c Con sentenza n. 306/2019 il Tribunale di Trento dichiarava l’inefficacia nei confronti del Fallimento della scrittura del 30.04.2012 tra la società, poi fallita, e la Ediloil Millennium Srl, condannando quest’ultima al pagamento, in favore del Fallimento attore, della somma di Euro 668.594,92, oltre agli interessi di mora ex art. 3 del contratto di affitto di azienda dal 31.03.2013 e sino al saldo effettivo.

2. La Corte d’appello di Trento con sentenza n. 163/2020 confermava la sentenza emessa dal Tribunale. 3.Propone ricorso per cassazione EDILOIL MILLENIUM S:r.l., sulla base di tre motivi.

4. Il Fallimento EDILOIL di Binelli Sergio e C S.n.c. resiste con autonomi controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa e/o insufficienza e illogicità della motivazione, contrasto la motivazione e le evidenze documentali, errata e/o parziale ricostruzione dei fatti, insufficiente lettura ed errata interpretazione e valutazione dei documenti prodotti in primo grado dalle parti, violazione dell’art.116 c.p.c., violazione degli artt. 1362 e 2901 c.c., violazione degli artt. 651 e seguenti c.p.c.. Lamenta che la decisione della Corte d’appello sia errata perché è carente di motivazione oltre che contraddittoria nella parte in cui, confermando la sentenza della tribunale, ritiene sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia dell’accordo stipulato in data 30 aprile 2012.

La Corte territoriale ha errato sia nel ritenere che il credito del fallimento sia certo, in quanto risultante dal contratto, sia nel ritenere certi e definitivi i controcrediti della EDILOIL MILLENIUM Srl. 5.2.Con il secondo motivo denuncia la errata ricostruzione dei fatti ed errata valutazione e interpretazione dei documenti prodotti, contrasto tra motivazione e tra motivazione e dispositivo, errata quantificazione del quantum, insufficiente motivazione sul conteggio del quantum, violazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 1362 c.c..

Lamenta che la Corte d’Appello non ha preso in considerazione le osservazioni svolte dalla società appellante in relazione al minor credito asseritamente vantato dal fallimento. 5.3.Con il terzo motivo denuncia la omessa motivazione. Censura la sentenza impugnata ritenendo che la corte d’appello di Trento non si sia pronunciata sulla questione relativa al TFR dei dipendenti.

6. I motivi, che possono congiuntamente esamina rs i in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi sono formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia [ la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione) ] i l principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); 6.1. Va sotto altro profilo posto in rilievo, con particolare riferimento al 3° motivo, che le censure denunciate con la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter. c.p.c. trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.

II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo a favore del Fallimento controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 12.200 di cui 12.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del cita