Cassation Court dismisses appeal regarding state liability for debts incurred by seized company after sequester. State remains liable for necessary expenses under Law 575/1965.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Economy and the Demanio Agency appealed a lower court ruling ordering them to pay debts incurred by a seized company after the sequester began. The Ministry argued the company remained a separate legal entity liable for its own debts, while the Demanio Agency claimed it should have been the proper defendant. The Court rejected these arguments, holding that the State remains liable for necessary expenses incurred during the administration of seized assets under the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 octies, 1° comma, Law n. 575/1965; The State remains liable for necessary expenses incurred by the judicial administration of seized assets, even if the seized entity remains active and autonomous after the sequester.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19255/2019 R.G. proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587), che li rappresenta e difende - Ricorrenti - Contro EDIL.VE.TRA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CATRA PAOLO (CF: CTRPLA71M25L219K) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 859/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 827/2010, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale era stato ingiunto al Ministero opponente di pagare la somma di euro 328.123,01, oltre ad accessori, per omesso pagamento di fatture emesse da Edil.Ve.Tra s.p.a. nei confronti della sequestrata Sicilfrantoio s.r.l. a fronte di forniture di cemento sfuso effettuate negli anni 2008-2009 in favore dell’amministrazione giudiziaria.
Sicilfrantoio s.r.l., infatti, era stata sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale (sequestro) e, quindi, confiscata in via definitiva ai sensi della l. 575/1965.
2. Gli opponenti dedussero il difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché la società in questione risultava ancora attiva ed operante, cosicché la stessa era a loro dire tenuta a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali contratte, secondo i principi del codice civile. Né - dedussero gli opponenti - era legittimata passivamente l’Agenzia del Demanio, in quanto, a seguito del d.l. 04/02/2010 n. 4, era stata istituita l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, competente nel caso di specie, in quanto il decreto ingiuntivo venne notificato successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto. Nel merito contestarono la fondatezza del credito ingiunto.
3. Edil.Ve.Tra. s.p.a., premesso che le forniture di cemento indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano state tutte eseguite, su richiesta dell’amministratore giudiziario, in epoca successiva al provvedimento di sequestro, rilevò che il Ministero opponente, non avendo “sollevato alcuna contestazione in ordine all’operato dell’amministratore Giudiziario ed ai limiti del suo mandato” aveva “sostanzialmente riconosciuto che le somme richieste dall’esponente, riferendosi alla gestione dei beni sequestrati”, rientravano “tra le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati”; spese che, in forza del disposto dell’art. 2 octies, 1° comma, l. 575/1965, dovevano essere sostenute dall’amministrazione finanziaria.
4. Con sentenza n. 742/2015 il Tribunale di Catania accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Ritenne che, essendo state le forniture per cui è causa tutte richieste dall’amministratore giudiziario, il quale aveva agito in nome e per conto della Sicilfrantoio s.r.l., le parti del rapporto contrattuale erano la Edil.Ve.Tra. s.p.a. e la Sicilfrantoio s.r.l., la quale ultima doveva rispondere dei debiti contratti secondo la disciplina della responsabilità limitata, exart. 2462 c.c. Il Tribunale affermò, inoltre, che non poteva applicarsi l’art. 2 octiesdella l. 575/1965, in quanto detta disposizione riguardava le spese nell’amministrazione e gestione dei beni sequestrati e non anche gli eventuali debiti contratti dalla società. In ogni caso, permaneva la terzietà dello Stato nei rapporti contrattuali posti in essere dalla società nell’esercizio dell’attività d’impresa.
5. Avverso detta sentenza Edil.Ve.Tra. s.p.a. propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catania.
6. Si costituirono il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, con il quale chiesero di dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con d.l. 4/02/2010, n. 4.
7. Con sentenza n. 859/2019, depositata in data 15/04/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Catania: (i) ha accolto l’appello proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, lo ha condannato a pagare alla Edil.Ve.Tra. s.p.a. l’importo di euro 328.123,01; (ii) ha rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia del Demanio; (iii) ha rigettato l’appello incidentale, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Edil.Ve.Tra. e l’Agenzia del Demanio.
8. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Edil.Ve.Tra. resiste con controricorso.
9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.
10. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato note scritte,concludendo per il rigetto del ricorso.
11. Parte controricorrente ha depositato memoria . M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , il ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2462 c.c. e degli artt. 8-octies e 8-novies della legge n. 575/65”, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto direttamente responsabile l’amministrazione erariale dei debiti contratti dall’amministrazione giudiziaria della società Sicilfrantoio s.r.l. nel periodo successivo al sequestro della società dispostoai sensi della legge n. 575/1965 e antecedente alla confisca definitiva della stessa. Ciò in quanto il sequestro e la successiva confisca non farebbero venir meno la società come soggetto di diritto autonomo, con la conseguente applicazione del regime patrimoniale di responsabilità stabilito per le società a responsabilità limitata.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.,“Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 4/2010”, per non avere la Corte territoriale, disattendendo il motivo di appello incidentale condizionato spiegato dai ricorrenti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva, oltre che dell’Agenzia del Demanio, anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccepito sin dal primo grado di giudizio.
3. Il ricorso pone questioni di rilievo nomofilattico, in relazion e alle quali difettano precedenti specifici di legittimità; risulta pertanto opportuno il rinvio alla pubb