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Decreto — n. 8507/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8507/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by counsel, did not request a decision on the proposal, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on costs or merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposal for settlement statutory time limit waiver of appeal Code of Civil Procedure produzione tardiva di documenti inosservanza delle prescrizioni di controllo vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.406/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.406/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23795/2022 R.G. proposto da : PACE CRISTINA, DI PAOLO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in PESCARA Piazza I Maggio n. 4, presso lo studio dell’avvocato SANVITALE MARCO (SNVMRC60R13G482M) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro IMMOBILIARE "COSTRUZIONI TRULLI C."SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.406/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/03