Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Margherita Rafaschieri, challenged a second-instance judgment against Fino 2 Securitisation Srl but did not act on the court's offer to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22266/2022 R.G. proposto da : RAFASCHIERI MARGHERITA, elettivamente domiciliato in BARI VIA VENEZIA 13 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO LORENZO (MRSLNZ65S28A662A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ERROI LUCA (RRELCU62H06E506V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.924/2022 depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro