Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the procedural timeline, but the court found no objection raised by the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16305/2022 R.G. proposto da : CORTELLINO DORA, DE CARO GRAZIA, DE CARO MARIA CELESTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N.30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO (-) rappresentati e difesi dall'avvocato MUSCI MAURIZIO (MSCMRZ70H19L328Z) -ricorrente- contro LATTANZIO MARIA CONCETTA, CORTELLINO MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA N.38, presso lo studio dell’avvocato ROMANO MARIO (RMNMRA60S18H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato INSANGUINE DOMENICO (NSNDNC51S20C514H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.2160/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in