Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the proposal, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23417/2021 R.G. proposto da : FAMELICI PAOLA, DI BIASE LUCA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IPPOLITO UMBERTO N. (PPLMRT68E11I158W) -ricorrente- contro TARTAGLIA ANTONIO, LECCISOTTI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CIUFFREDA ALESSANDRO (CFFLSN66E27D643H) -controricorrenti- nonchè contro DI BIASE RENATO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1030/2021 depositata il 03/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de