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Ordinanza — n. 8443/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding insurance coverage validity and joint liability rights in civil proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8443/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the heirs' cassation appeal against a lower court ruling that dismissed their claim against Lloyd's insurers and the Sicilian Regional Works Department. The heirs argued that the court failed to examine retroactive insurance coverage and incorrectly applied joint liability rules regarding the regional department's right of recourse. The court held that the absence of risk at the time of policy issuance was decisive, rendering the coverage argument inadmissible, and confirmed the legal principles allowing a joint debtor to seek partial recourse without waiting for a final civil judgment on the total damage amount.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3 c.p.c.; Art. 2055 c.c.: The court must examine decisive facts regarding insurance validity, and a joint debtor may exercise the right of recourse against co-debtors even if the amount paid exceeds their share, provided the claim does not exceed the specific portion attributed to the co-debtor in question.

Parole chiave

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insurance coverage retroactivity joint liability right of recourse provisional criminal judgment civil appeal dismissal solidary debt internal division assicurazione pubblica responsabilità dell'istituto assicuratore premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 and n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.
Art. 2055 c.c.
Lamentano che la corte d'appello non ha fatto buon governo dell'art. 2055 cod.
Art. 1299 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2055 cod. civ
Lamentano che la corte d'appello non ha fatto buon governo dell'art. 2055 cod. civ.
art. 1895 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 884/1998
Cass., 18406/2009
Cass., 27/08/2018, n. 21197
Cass., 09/03/2017, n. 6022
Inoltre, come la corte di merito ha espressamente e correttamente motivato, la provvisionale emessa dal giudice penale costituisce pronuncia di condanna provvisoriamente esecutiva, tant’è che costituisce titolo per l'esecuzione forzata, anche in base soltanto al suo dispositivo (Cass., 09/03/2017, n. 6022).
Cass., 15/01/2020, n. 542
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20883/2020 R.G. proposto da: RIGANO ANTONELLA, RIGANO MARINA, RIGANO FRANCO, in qualità di eredi di RIGANO FRANCESCO, domiciliati presso l’avvocato SAIJA GIOVANNA(avv.giovannasaija@legalamil.it), che li rappresenta e difende per delega in atti. -ricorrenti- contro ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatipresso l'avvocato BARLETTA ANTONINO ROSARIO(antonino.barletta@pec.barlettalex.it), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIANA, DI LEO ROSARIO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 29/2020 depositata il 24/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Gli eredi Rigano propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 29/2020 del 24 gennaio 2020,con cui la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il loro gravame , confermando la sentenza n . 1474 / 2016 del Tribunale di Messina, che condannava il de cuiusal pagamento di una quota della provvisionale pronunciata nel giudizio penale di condanna in favore delle parti civili e integralmente pagata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Resistono con controricorso gli assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1455905. Le altre parti restano intimate.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) ovvero quello dell'accertamento della validità della copertura assicurativa, giusto certificato di assicurazione numero 1455905 del 19 agosto 2003 emesso in favore della Regione siciliana e relativa alla responsabilità civile patrimoniale dei dirigenti amministrativi e tecnici”.

Lamentano che la corte d'appello ha ignorato che la polizza in questione si estendeva anche al periodo antecedente la stipula e questo perché ha confuso il fatto, nel caso di specie l'evento della avvenuta frana, con il sinistro, nel caso di specie costituito dalla richiesta di risarcimento a mente dell'art. 6 delle norme regolanti l'assicurazione, per cui, in ultima analisi , la corte di merito ha omesso di considerare la copertura retroattiva offerta dalla polizza anche per sinistri antecedenti alla stipula.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 responsabilità solidale cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, nonché ”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), ovvero quello della procedibilità dell'azione di regresso in mancanza di una qualunque pronuncia da parte del giudice competente sull'ammontare del danno sulla misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe dei soggetti convenuti nel processo penale e sull'entità delle conseguenze che sono derivate dal fatto dannoso”. Lamentano che la corte d'appello non ha fatto buon governo dell'art. 2055 cod. civ. e non ha considerato che nel caso di specie era intervenuta soltanto una provvisionale e non anche una pronunzia del giudice civile sul quantum risarcitorio nonché sulla misura delle rispettive quote dei soggetti coobbligati a risarcimento.

3. Il primo motivo, per come formulato, è infondato. Opera un suggestivo riferimento all’art. 6 delle condizioni di polizza, trascritto nel ricorso, che la rende chiaramente, quanto alla sua natura e funzione, una polizza claims made, ma trascura di considerare che la corte d’appello, dopo aver dato atto in motivazione (v. p.

9) della data in cui la polizza è stata stipulata dalla Regione Siciliana e della durata dell’assicurazione anche in via retroattiva per il periodo precedente, ha specificatamente motivato nel senso per cui al momento della stipulazione della polizza la Regione e tutti i soggetti da lei assicurati erano già a conoscenza dei danni, in quanto erano già a conoscenza degli esiti dei procedimenti che avevano accertato le loro responsabilità penali. Non sussiste pertanto alcuna omessa considerazione della portata retroattiva della polizza oggetto di causa, bensì il positivo accertamento dell’inesistenza del rischio o alea che costituisce elemento essenziale del contratto assicurativo, in assenza del quale lo stesso non può dirsi efficace né validamente operante tra le parti, a mente dell’espressa previsione di cui all’art. 1895 cod. civ. (Cass., 30 giugno 2011, n. 14410;

Cass., Sez. Un., 06/05/2016, n. 9140; Cass., 19/06/2020, n. 11905) E tale ratio decidendi non è stata specificatamente censurata dagli odierni ricorrenti (ed a volerla ritenere censurata il motivo finirebbe comunque per risolversi nella inammissibile sollecitazione al riesame di questioni di fatto), per cui la motivazione della sentenza impugnata su di essa si consolida (quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame – su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le ragioni del decidere ; l’omessa impugnazione di una di esse rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza:

Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753; Cass., 28/06/2023, n. 18403). Ne deriva altresì l’assorbimento della doglianza dei ricorrenti, che ripropone un motivo di appello e che viene anche ribadita in memoria illustrativa, secondo cui la corte territoriale avrebbe omesso anche di pronunciarsi in merito alla possibilità dell’assessorato di far valere la polizza assicurativa e di ripetere l’importo della provvisionale nei confronti dell’assicuratore, come espressamente richiesto dal Rigano con le sue difese, svolte sia nell’atto di citazione per chiamata del terzo sia nell’atto di citazione in appello.

La stessa è, peraltro, manifestamente infondata. Il rilievo dell’assenza del rischio al momento della stipulazione della polizza è infatti dirimente, e per questo la corte territoriale ha ritenuto assorbita, ovvero ha implicitamente rigettato , ogni questione, sollevata in appello, in ordine alla possibilità dell’ente di far valere la polizza assicurativa.

4. Anche le ulteriori censure sono infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il condebitore solidale, sia ex contractu , sia ex delicto , che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt.1299 e 2055 cod. civ.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, perché la ratio della norma è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori” (così Cass., 884/1998), con la conseguenza che “ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro, a condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l’azione viene esercitata” (Cass., 18406/2009;

Cass., 27/08/018, n. 21197). Rispetto ai suindicati principi di diritto sono dunque del tutto inconferenti le affermazioni dei ricorrenti per cui l’assessorato regionale, prima di agire in regresso, avrebbe dovuto attendere una pronuncia del giudice civile sull'ammontare del danno e sull'entità delle quote dei singoli coobbligati. Inoltre, come la corte di merito ha espressamente e correttamente motivato, la provvisionale emessa dal giudice penale costituisce pronuncia di condanna provvisoriamente esecutiva, tant’è che costituisce titolo per l'esecuzione forzata, anche in base soltanto al suo dispositivo (Cass., 09/03/2017, n. 6022).

Per altro verso, poi, l'art. 2055, ultimo comma, cod. civ. pone la presunzione di eguale entità delle quote dei coobbligati (v. Cass., 15/01/2020, n. 542: “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali”) e, tra l'altro, si evince dalla lettura nell'impugnata sentenza che l'assessorato ha agito in regresso per quote uguali.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso