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Ordinanza — n. 8437/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for bad faith management due to lack of binding offer and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8437/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim for damages regarding alleged bad faith management of the litigation. The lower court found the insurer's initial offer was not a binding promise of payment, and the subsequent refusal was justified by the appellant's failure to return documentation and the outcome of a related case. The supreme court upheld this decision, ruling that the appeal lacked merit due to the absence of a binding offer and the apparent nature of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 1891 cod. civ.: The court dismisses an appeal for bad faith management when the insurer's initial offer was not a binding promise of payment and the refusal was justified by procedural issues, noting that the lower court's reasoning was not merely apparent.

Parole chiave

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bad faith management insurance liability binding offer litigation costs apparent reasoning civil procedure code dismissal of appeal ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
I) violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 1891 cod. civ.
civ., in relazione all’art. 1891 cod. civ.: né il disposto dell’art.1891 cod.
Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012
civ., in relazione all’art. 1891 cod.
Art. 380 bis1 cod. proc. civ.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.
art. 1891 cod. civ
civ., in relazione all’art. 1891 cod. civ.: né il disposto dell’art.1891 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27396/2020 R.G. proposto da : BERGONZONI BRUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RINALDI GIORGIO (RNLGRG54H25F735C) e CASALI VITTORIO (CSLVTR57S04A944Y) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA , alla via CESARE FRACASSINI, n. 4, presso lo studio dell’avvocato D'ORSI FRANCESCA (DRSFNC69L54L682O) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BOLOGNA n. 302/2020depositata il 21/01/2020 .

Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est. C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22/01/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La Bergonzoni e Andrea S.n.c. , esercente attività di trasporti, conveniva la compagnia di assicurazioni Ina Assitalia, ora Generali Italia S.p.a., per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per inadeguata gestione della lite (cd. mala gestio), in relazione a un sinistro occorso durante il trasporto di una piattaforma per conto della Mani in alto s.r.l., con verificarsi di un rilevante danno, per oltre cento quarantanove mila euro (€ 149.137,21), accertato, in giudizio tra la Mani in alto S.r.l., poi ditta Tavaglini, cessionaria del credito della Mani in alto s.r.l. , dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1795 del 2008.

Il Tribunale di Bologna respingeva la domanda della Bergonzoni Bruno nei confronti di Ina Assitalia, in quanto che considerava il diritto risarcitorio ancora controverso in giudizio, avendo la Bergonzoni Bruno e Andrea S.n.c. proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che l’aveva condannata a rifondere alla danneggiata l’importo suddetto. La Bergonzoni Bruno impugnava, quindi, la sentenza del Tribunale con un unico motivo di gravame, relativo all’erroneità della decisione suddetta. La compagnia assicuratrice proponeva appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 302 del 21/01/2020, ha rigetta to entrambe le impugnazioni e ha compensatole spese di lite . Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Bergonzoni Bruno S.r.l. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia S.p.a. Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est. C. Valle Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Bologna:

I) violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1891 cod. civ.: né il disposto dell’art.1891 cod. civ. né la polizza conclusa tra le parti prevedono che il pagamento dell’indennizzo al danneggiato ad opera della compagnia di assicurazioni sia condizionalmente sottoposto al ricevimento,da parte di quest’ultima , di una non meglio identificata documentazione di rito firmata per ricevuta. Il motivo è inammissibile: la questione non risulta essere stata adeguatamente posta nelle fasi di merito, in cui si è trattato soprattutto di prescrizione e, inoltre, appare chiaro che ne lla motivazione della sentenza della Corte d’appello il riferimento alla documentazione da restituire non è fatto nei confronti della Bergonzoni Bruno e Andrea S.n.c. ora (Bergonzoni Bruno S.r.l.) , quanto piuttosto alla Mani in alto S.r.l., costituendo semmai la società odierna ricorrente un mero tramite per la trasmissione della detta documentazione e comunque la ricorrente non chiarisce, nel motivo, e comunque nel testo del ricorso, la questione e non esplica adeguatamente in cosa si concretizzerebbe la inadeguata gestione della lite (cd mala gestio) della compagnia assicuratrice.

Sul punto, comunque, può utilmente richiamarsi la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 5556 del 18/04/2002 Rv. 553790 - 01) secondo la quale « La legittimazione del contraente a fare valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione deriva soltanto dal consenso espresso dell'assicurato, che è un fatto Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est. C. Valle diverso dal contratto ed idoneo a trasferire i diritti da esso costituiti.» Il motivo ha, inoltre, profili eminentemente fattuali, appuntandosi sulle vicende relative alla documentazione richiesta , più che esporre puntuali censure in punto di diritto.

Esso, infine, non censura appropriatamente l’affermazione del giudice di merito che ha ritenuto che la condotta della compagnia assicuratrice, consistita nella messa a disposizione della somma di centomila euro escludesse, in detta prima fase dei rapporti tra le parti, profili di cattiva gestione della lite. II) per art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame del regolamento contrattuale della polizza: la Corte d’appello ha omesso di esaminare la polizza al fine di accertare se, in base al regolamento contrattuale ivi stabilito, il pagamento dell’indennizzo al danneggiato sia condizionalmente sottoposto alla sottoscrizione ad opera della parte contraente di documentazione specificamente e precisamente descritta in polizza.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso non trova un addentellato nelle questioni discusse nel merito, o, quantomeno non viene esposto in ricorso dove e quando, in primo o in secondo grado, la questione relativa all’omessa considerazione del testo contrattuale fos s e stata posta , poiché, come già scritto, la controversia in primo grado verteva sulla questione della prescrizione. Il secondo motivo è , inoltre, formulato in modo n o n appropriato, in quanto la polizza è il documento contrattuale che non risulta essere stato oggetto di interpretazione in quanto nessuna questione sul testo contrattuale era stata in precedenza posta.

In guisa più appropriata la censura, verosimilmente, mira a far valere un vizio inquadrabile nell’ambito del n. 4 dell’art. 360, comma 1, codice di rito ossia per vizio di motivazione, non Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est. C. Valle ponendosi, tuttavia in adeguata continuità con l’intervenuta restrizione della sua rilevanza, posto che a seguito della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 del 7/04/2014), sfugge del tutto dal perimetro di nullità la motivazione meramente insufficiente (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 –01 e altre numerose in termini).

III) per art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: la Corte d’appello ha omesso totalmente di prendere in esame e di motivare in ordine ai fatti costitutivi della responsabilità della ricorrente, dalla cui affermazione fa discendere la liceità del comportamento della compagnia assicurativa, la quale avrebbe revocato l’offerta iniziale proposta a mero titolo transattivo, senza incorrere con ciò in alcun addebito di mala gestio. Il motivo è infondato, oltre a presentare profili di inammissibilità, per le stesse ragioni relative al ridimensionamento della rilevanza del vizio motivazionale nell’ambito dell’omesso esame e comunque nell’ambito della pressoché totale omissione della motivazione, cosicché questa, sebbene graficamente esistente,si dimostri meramente apparente.

Nella sentenza in scrutinio la Corte d’appello ha , ino ltr e , dettagliatamente motivato sulle ragioni per le quali non poteva ritenersi che la Ina Assitalia (ora Generali Italia S.p.a. ) ave ss e gestitomalamente la lite . Dette ragioni consiste vano, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, nel fatto che la proposta in un indennizzo per centomila euro era stata comunque avanzata dalla compagnia assicuratrice nella prima fase dei rapporti intervenuti tra le parti e la successiva sua mancata corresponsione era imputabile alla mancata restituzione della documentazione e al sopravvenire Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est.

C. Valle dell’accoglimento della domanda della ditta Tavaglini, avente causa della Mani in alto S.r.l., nella causa presupposta , per oltre cento quarantamila euro. La detta offerta non concretizzava, come esattamente affermato dalla Corte distrettuale, una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, cosicché la compagnia assicuratrice non poteva essere ritenuta vincolata a essa e comunque assoggettata alla prova dell’adeguatezza della gestione della controversia. Il ricorso è, conclusivamente del tutto infondato. Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Ad. 22/01/2024 R.g. 27396 del 2020; est. C. Valle sussistenza dei presupposti processuale per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello