Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated between parties per civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Bruno Luigi Polenghi against the execution oppositions was declared extinguished following a joint withdrawal by the appellant and respondents. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment ordered the integral compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a cassation appeal is withdrawn with the consent of the opposing party, the proceedings are extinguished and the parties are ordered to fully compensate each other for the costs of the appeal.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9060-2022proposto da: POLENGHI BRUNO LUIGI, nella qualità di erede di Giancarlo, POLENGHI, domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II° 18, presso lo studio legale Grez e associati, r appresentato e difeso dall’Avvocato Bruno Luigi POLENGHI, difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro BENUCCI ANACLETO, FRANZINI GIUSEPPINA, domiciliat i “ ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’ A vvocato Andrea AULETTA; -controricorrente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso R.G.N.9060/2022 Cron.
Rep. Ud.27/10/2023 Udienza Pubblica Avverso la sentenza n. 119 /20 2 2 del Tribunale di Como , depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l 27/10/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che prende atto della rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto –che Bruno Luigi Polenghi ricorre, nella sua qualità di erede del padre Giancarlo Polenghi, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 119/22, del 1° febbraio 2022, del Tribunale di Como, che ha rigetta to le opposizioni esecutive proposte da Giancarlo Polenghi avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Como nelle procedur e esecutiveR.g. 366 / 2003 , R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20 contro il signor Anacleto Benucci, ponendo a carico dell’opponente le spese di lite;
–che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 567 cod.proc. c iv . , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3), cod.proc. c iv.; – che il secondo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ . e dell’art. 324 cod. p roc . c iv . , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . : – che il terz o motivo denunci a o messa e/o apparente motivazione sulla statuizione di non rilevanza dei precedenti giudicati intervenuti tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. c iv . ;
–che il quarto motivo denuncia o mess i esame e pronuncia sulla tardività dell’eccezione di nullità del pignoramento , in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), cod. p roc . c iv . ;– che il quinto motivo denuncia o mess i esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4), cod.proc. c iv . ; –che il sesto motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . ;
– che il se ttimo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 164-bisdisp. att. cod. p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . ; –che l’ottavo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, cod. proc. civ.e 172 disp. att. c od . p roc . civ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) , cod. proc. civ.; – che h a nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Benucci e la Franzini, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
–che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto ha presentatoconclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto –che i l ricorrent e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale hanno aderito anche i controricorrenti , con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile dell