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Decreto — n. 8359/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8359/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8359/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27309/2022 R.G. proposto da : DE ANGELIS FABIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (GIÀ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOC. COOP. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2499/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8359/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE ANGELIS FABIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (GIÀ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOC. COOP. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2499/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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intimazione di pagamento pagamento a contanti fatture impagate divieto di pagamento opposizione al precetto esecutivo pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2499/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27309/2022 R.G. proposto da : DE ANGELIS FABIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (GIÀ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOC. COOP. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2499/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 21/03