Decreto — n. 8355/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21725/2022 R.G. proposto da : SAVINO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LAINATE Via Marche, presso lo studio dell’avvocato SAVINO GIANLUCA (SVNGLC68A31F205L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOBY SPA, elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE BENIAMINO (CRNBMN63E10E507H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1551/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8355/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SAVINO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LAINATE Via Marche, presso lo studio dell’avvocato SAVINO GIANLUCA (SVNGLC68A31F205L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOBY SPA, elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE BENIAMINO (CRNBMN63E10E507H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1551/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21725/2022 R.G. proposto da : SAVINO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LAINATE Via Marche, presso lo studio dell’avvocato SAVINO GIANLUCA (SVNGLC68A31F205L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOBY SPA, elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE BENIAMINO (CRNBMN63E10E507H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1551/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,