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Ordinanza — n. 8337/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8337/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8337/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e delle Finanze; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 6 giugno 2020 n. 2689 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti nel 2009 convennerodinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si eranoiscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.Concluseropertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8337/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivodi ricorso. Il secondo motivo di ricorso riguarda la posizione dei soli Antonio Fradella, Riccardo Gelli, Andrea Nicolini. Questi tre ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda, sol perché iscritti alla scuole di specializzazione prima del 1983. 4.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio.

Parole chiave

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indennizzo statale sussidio per l'istruzione scolastica speciale calcolo e tasso di rimborso credito di restituzione statale copertura della fisioterapia spese mediche
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 1006/21proposto da: -) CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori; ALBIANI IGINO, ALESSIO MARIA GRAZIA, ALONGI GIANCARLO, AMATO TOMMASO, AMBROSOLI LUIGI LUCIANO, AMMANNATI MARIA RITA, ANCORA CARLO, ANSELMI FAZIO, ARMAROLI DARIO, ARRIGHINI MARIA CRISTINA, BACCI CLAUDIO, BALDI MARIA ROSA, BADINI ALFREDO, BANI DANIELE, BARBIERI FARA LUCIA ROSARIA, BARCELLA EVELINO, BASILE VINCENZO, BASTREGHI GIORGIO, BATTAGLIA SILVIA, BAULEO FILIPPO ANTONIO, BELPIETRO MARCO, BERNARDINI PIERO, BERNI MARIA ELISABETTA, BERNINI STEFANIA, BERTAZZONI TAZIO, BERTINI MARCO, BIANCHI PIERANGELO, BIANCHI SANDRO, BIANCHINI CLAUDIO, BIANCONI FABRIZIO, BIANUCCI GIANCARLO, BIFULCO MAURO, BIGIARINI TIZIANA, BIONDO STEFANIA, BOCCHIERI ROBERTO, BOGANELLI ANDREA, BORASCHI PIERO, BOSCHERINI ALBA, BRANCA GIUSEPPE, BRANCALE GIOVANNI, BRULETTI SERENA, BRUNO ELVIRA, CAMARDI PATRIZIA, CANDIDO MASSIMO, CAPPANERA STEFANO, CAPPELLO SALVATORE, CARAFA PAOLA, CARELLA MARIA ANNA GIOVANNA, CAROBI DAVID, CASELLI ANTONELLA, CASIGLIANI ROBERTO, CASPANI DANIELA FRANCESCA, CASTELLI LUCA, CERVELLI CARLO, Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione direttiva comunitaria.CHIANELLA ALVARO, CHIUCCHIU' SILVIA, CIACCA ALESSANDRO, CODOVINI ALBERTO, COLETTA DAVID, COMINI LORENZO, CONTRADA MONICA, CORGIOLU ANNA, CORGIOLU LUCIANA, OCCHIONERO MARIA CHIARA, CORTESI PATRIZIA, CORTOPASSI ANTONELLA, CORTOPASSI ALBA, CRISPO ANDREA FRANCESCO, CUGUSI GIUSEPPE, CUNGI LUCIA, DADATTI ANGELO, D'AJELLO MICHELE, DAMIANI MARCO, DANZI GIAN BATTISTA, DE DIVITIIS ALFREDO, DE DONA MARIANGELA, DE GENNARO FABIO, DE STEFANO MASSIMO, DEGLI INNOCENTI GIAN PAOLO, DEL BARGA FRANCESCO, DEL ROSSO ATTILIO, DELL'AVANZATO GIAN PAOLO, DEMBECH CHIARA, DI MARCO VINCENZA, DIGILIO LAURA, DONATI MARIA CARLA, DONATI PIERARTURO, DOZZINI GIULIANO, ENRIQUES FIAMMETTA, ERRA FABRIZIO, FABBRI ALVARO, FABRELLO MONICA, FALSINI SILVIA, FANTOZZI MARCO, FARELLA VITTORIA, FEDELE GIANCARLO, FLISI MAURIZIA, FLORI RICCARDO, FORLEO MARIA ANTONIA, FRADELLA GIUSEPPE ANTONIO, FRANCESCHINI ROSSELLA, FUNAIOLI MONICA, GAGLIANONE PATRIZIA, GALATI SALVATORE, GALLI GIOVANNI, GALLI MASSIMO, GALLO ALESSANDRO STEFANO, GALLORINI MARCELLA, GATTERI VINCENZO, GATTI ANGELO, GELLI RICCARDO, GIANCOTTI LUCIANOMARIA, GIGLIETTI ANTONELLA, GIORDANO LAURA, GIORGI MARCO, GIORI ANNAMARIA, GIOVANI MONICA, GIRELLI GRAZIANO, GIUNTINI CLAUDIO, GONELLA CLARA, GRECO ROSARIA, GRECU LORELLA MARIA, GUERRA GIANLUIGI, INNOCENTI LUCA, LAZZARONI MONICA, LEANZA DONATA, LEFONS UGO, LEMME ELEONORA, LIPPI GIUSEPPE, LOMBARDI GIANCARLO, LOMBARDI PIERO, LUCANIA LUCIANO, LUCCHESI CLAUDIO, LUCCHI STEFANIA, MAGGI PAOLO, MAGGI GIANLUCA, MANETTI CLAUDIO, MANFREDI EMANUELA, MANNELLI MARCO, MANNINI GABRIELE, MAPELLI LORENZO, MARCUCCI PAOLA, MARI MARIO, MARIOTTINI GIAMPIERO, MARTELLA LUCIA ASSUNTA, MARTINELLI MARCO, MARTINO PATRIZIA LINA, MARTINO NATALE ELIA, MARZI ANDREA, MASIGNANI ANNA, MATTAFIRRI RITA, MEDDA ELISABETTA, MERIGGI FAUSTO ANGELO, MINCHILLO MAURIZIO, MINUTELLO MARIA, MIRACCO FLAVIANA, MONTAGNANI IULA, MONTI ELENA, MORETTI MARIO, MORETTI MARIA VITTORIA, MORETTI MANUEL, MORI PIETRO ADRIANO, MORICONI NATALE, MOSCONI GIULIO GIACOMO, MOSCONI LIDIA GIULIA, MUGNAINI PATRIZIO, MUNERETTO CLAUDIO, MUSAIO LUISA, MUTO GAETANO, NARDI MAURIZIO, NASTASI GIUSEPPE, NAVALESI GIOVANNI, NEGLIA FRANCESCA, NESI MARIA GRAZIA, NICOLINI ANDREA, NOVELLINI FLAVIO, OKDE FADY FOUAD, OLIVA GIUSEPPE, OTTANELLI STEFANO, PAGANONI SILVIA, PALADINI ILARIA, PALLESCHI GIOVANNI MARIA, PARBUONI REGINA, PASTORI ENRICA, PECCETTI ANDREA, PELI LORENZO, PERA RICCARDO, PEZZAROSSA ALESSANDRO, PICCA CLAUDIO, PIERI MARIA, PIGH INI ALESSANDRA, POGGI PAOLO, POLDI ALESSANDRO, POLICARPI FABRIZIO, QUATTROCCHI ITALO, RADICCHIA STEFANO, RAINONI MAURIZIO, RANDELLINI ELIO, RAPPUOLI GIORGIO, RETEZ MARIO FERDINANDO, RICCI FABRIZIO, RINALDI LUIGI, RIPACCIOLI MANUELA, RIVIERA GIAMBATTISTA, ROSIGNOLI MARIA GIGLIOLA, ROSSI STEFANIA, ROTA STEFANO, SALDI GABRIELE, SALVADORI STEFANO, SALVI GIANMAURO, SALVINI MARIA, SAVOLDI ALESSANDRO, SAVORETTI ELIO, SBERNA FRANCESCO, SBRILLI MARCELLO, SCANAVACCA ANTONIO RAFFAELE, SCATENA LORENO, SCAVO VINCENZO, SCRICCIOLO VITO, SENSINI GIORGIO, SERIACOPI ANNA, SIMONETTI SIMONETTA, SOARDI ENRICO, SONNI LORELLA, SORIANI ADALGISA, SOZZI MONICA, STINGENI LUCA, STUANI TIZIANA, SVERZELLATI GIOVANNI, TAMBORRELLA ROBERTO, TASSI ROSSANA, TIEGHI SANDRO, TIERI RINALDO, TOGNARELLI MONICA, TOMASELLI GIANLUIGI, TOMASINI BARBARA, TORSOLI MARIA ANGELA, TOSCANO PIER ANTONIO, TRENTANNI CESARE, TREQUATTRINI ALBERTO, TRIMARCHI GIUSEPPINA LAURA, TURCO ROSA LUCIA, VANNI PAOLA, VANNUCCHI ROBERTA, VASSALLE ANNA, VEGNI MARIA, VIGNALI EDDA, VIVALDI ALDO, VOLPINI MARCO, VOLPINI BIANCA, ZANISTEFANO, ZANIBONI ALBERTO, ZANNONI PAOLO, ZAPPIA MARIA PAOLA, ZUCCOTTI MAURO, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano ; -ricorrenti - e da -) Angeli Fabiola, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoEsmeralda Parentini; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e delle Finanze; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 6 giugno 2020 n. 2689 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti nel 2009 convennerodinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si eranoiscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.Concluseropertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 6.9.2012 n. 6793 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo tutti i convenuti privi di “legittimazione passiva”.Ciò sul presupposto che la domanda si sarebbe dovuta proporre nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, né giovava agli attori la circostanza di avere citato “la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio”. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 6.6.2020 n. 2689 la Corte d’appello di Roma: -) ha rigettato la domanda proposta dall’associazione Codacons, per difetto di prova dell’esistenza di qualsiasi danno; -) ha accolto le restanti domande [ovvero quelle proposte da Benini Massimiliano, Branca Leonardo , Calderini Bruno , Camiciottoli Gianna , Cepollaro Chiara,Cipriana Albini, Danese Pietro, Fedeli Federico, Fialdini Anna Maria, Fradella Giuseppe Antonio, Franco Bernardi , Galigani Cinzia , Gatti Mario, Gelli Riccardo , Grassi Maurizio , Grosjacques Maurizio , Lastru c ci Lamberto, Lorini Marco, Mancini Ugo, Marangoni Silvia, Marelli Achille, Nastasi Giuseppe, Nicolini Andrea, Rosato Stenio, Rucireta Patrizia Maria Silvia(quale erede di Silvi Silvano), Sabatini Tony , Savelli Vinno , Spinuzza Antonia Giuseppa], ed ha liquidato il danno nella somma di euro 6.713,94 (applicando l’art. 11 della l. 19.10.1999 n. 370) per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione successivo al 1983; -) ha ritenuto che Giuseppe Antonio Fradella e Giuseppe Nastasi avessero diritto ad essere risarciti con riferimento a due soltanto delle tre specializzazioni conseguite, sul presupposto che il conseguimento d’una terza specializzazione non fu tempestivamente dedotto in giudizio; -) ha rigettato le domande di Andrea Nicolini (con riferimento alla specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio); di Riccardo Gelli (con riferimento alla specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente); di Achille Marelli(con riferimento alla specializzazione in o ncologia); di Giuseppe Fradella (con riferimento alla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare), in quanto i suddetti corsi di specializzazione terminarono nel 1983.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’associazione Codacons egli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso fondato su quattro motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri tre ministeri indicati in epigrafe non hanno notificato un controricorso, ma hanno depositato unicamente un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. I ricorrenti principali e Fabiola Angeli hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva questa Corte che Pierarturo Donatiha rinunciato al ricorso. Rispetto a questi va dunque dichiarato estinto il giudizio. Non v’è necessità di provvedere sulle spese, non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

2. In secondo luogo va dichiarato inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. il ricorso propostodall’associazione Codacons. Infatti la sentenza impugnata ha rigettato la relativa domanda per assenza di prova del danno, ma nessuno dei motivi di ricorso investe tale statuizione. Sul punto, di conseguenza, si è formato il giudicatointerno.

3. Il primo motivodi ricorso. Col primo motivo tutti i ricorrenti (tranne quattro: Fradella, Gelli, Nastasi, Nicolini) prospettano il vizio di nullità della sentenza. Sostengono di avere proposto anch’essi la domanda di risarcimento del danno già in primo grado(nei termini che indicano nell’esposizione del fatto, alle pp. 16-19 del ricorso per cassazione); di essere rimasti soccombenti; di avere impugnato la sentenza del Tribunale reiettiva della loro domanda; che la sentenza d'appellonulla ha statuito nei loro riguardi. 3.1. Il motivo -da riqualificare ex officio come denuncia del vizio di omessa pronuncia -è fondato. La sentenza impugnata infatti sia nella motivazione, sia nel dispositivo, non prende in considerazione la posizione dei ricorrenti sopra indicati, e trascura sinanche di indicarli nell’epigrafe. Né la sentenza contiene precisi argomenti testuali, logici o giuridici che consentano di ritenere implicitamenterigettato l’appelloda essi proposto.

4. Il secondo motivodi ricorso. Il secondo motivo di ricorso riguarda la posizione dei soli Antonio Fradella, Riccardo Gelli, Andrea Nicolini. Questi tre ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda, sol perché iscritti alla scuole di specializzazione prima del 1983. 4.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio.

La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.

Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta da Giuseppe Antonio Fradella, Riccardo Gelli e Andrea Nicolini dopo avere accertato in punto di fatto che tutti e tre iniziarono la scuola di specializzazione (rispettivamente, in malattie dell’apparato cardiovascolare, in chirurgia dell’apparato digerente ed in malattie dell’apparato respiratorio) nel 1980 e la terminarono nel 1983.

In base a quanto accertato dalla stessa Corte territoriale, pertanto, sarebbe teoricamente spettato ai tre attori il risarcimento del danno con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 1983.

3. Il terzo motivodi ricorso. Il terzo motivo di ricorso riguarda anch'esso la posizione dei soli Giuseppe Antonio Fradella e Giuseppe Nastasi. Con tale motivo viene impugnata la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da Antonio Fradella e Giuseppe Nastasi per la mancata percezione dell'adeguato compenso durante la frequentazione della terza specializzazione da essi conseguita: qu e lla in gastroenterologia conseguita da Giuseppe Nastasi, con una frequentazione dal 1990 al 1994; e quella in nefrologia conseguita da Giuseppe Antonio Fradella, con una frequentazione dal 1988 al 1992.

I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non tempestivamente formulata la domanda di risarcimento del danno con riferimento alla terza specializzazione da essi conseguita. I ricorrenti ammettono che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eranoindicate solo la prima e la seconda specializzazione ; aggiungono però che l’autocertificazione dimostrativa del conseguimento anche della terza specializzazione era stata allegata all'atto di citazione, e che per “ mera disfunzione telematica” questo terzo corso di specializzazione non venne indicato nell'atto di citazione in appello.

Aggiungono che però lo fu nella comparsa conclusionale d'appello. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. L’onere di allegazione non si assolve ostendendo al giudice una serqua di carte, e poi dicendogli: “lì dentro c’è la mia domanda, tròvala”. L’onere di allegazione va assolto in modo specifico, e nel caso di specie sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che nell’atto di citazione non si faceva cenno aquesta terza specializzazione. Non bastasse, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che neanche nell’atto d’appello si riferisce di questo terzo corso di specializzazione frequentato dai due ricorrenti.

Sicché, non essendo stato assolto l’onere assertivo, a nulla può rilevare l’assolvimento dell’onere probatorio. Questi princìpi sono da tempo pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, della quale non si cura il motivo di ricorso qui in esame. In particolare è consolidato il principio per cui il giudice non può trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti principali non allegati dalle parti (Sez. 1- , Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023, Rv. 666780 - 01) . Questo onere di allegazione è imposto dall’art. 163, n. 4, c.p.c.: tale norma, con specifico riferimento alle domande fondate su diritti c.d. eterodeterminati (quali sonoi diritti di credito) esige l’indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, i quali non possono ritenersi indicati semplicemente producendo documenti, se al loro contenuto non c’è almeno un espresso rinvio.

Ilche, come accennato, è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, per ammissione espressa dei ricorrenti. Essi infatti dichiarano che nella parte espositiva dell’atto introduttivo del giudizio vi sarebbe stata indicazione espressa del conseguimento di due sole specializzazioni, e tanto bastava per impedire al giudice di prendere in esame fatti diversi ed ulteriori da quelli dedotti.

4. Il quarto motivodi ricorso. Colquarto motivo è lamentata “l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di quantificare il risarcimento del danno de quo nella somma di euro 6.714 oltre interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione”. Il ricorso non precisa a quali, tra i ricorrenti, debba intendersi riferito il quarto motivo di ricorso. Esso è comunque in ogni caso manifestamente inammissibile. 4.1. Nei confronti di quelli tra i ricorrenti che, rimasti totalmente soccombenti in appello, hanno visto accogliere la presente impugnazione, il motivo è inammissibile perché nei loro confronti nessuna liquidazione del danno è stata compiuta.

Dunque nessuna impugnazione è concepibile avverso una statuizione che nella sentenza impugnata manca. 4.2. Avrebbero teoricamente titolo di dolersi della aestimatiodel danno coloro che in grado di appello hanno visto accolta la loro domanda e liquidato il relativo risarcimento: ma nessuno di costoro (indicati alle pp. 7-10 della sentenza d’appello) risulta avere proposto ricorso per cassazione, ad eccezione di quattroricorrenti: -) Giuseppe Antonio Fradella, con riferimento alla specializzazione in medicina dello sport; -) Riccardo Gelli, con riferimento alla specializzazione in chirurgia della mano;-) Giuseppe Nastasi, con riferimento allespecializzazioni in medicina interna ed oncologia; -) Andrea Nicolini, con riferimento alla specializzazione in medicina nucleare.

Con riferimento ai quattro suddetti ricorrenti il motivo è tuttavia inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11(così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01 ; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013;

Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014; Sez. 3 - , Se ntenza n. 23199 del 15/11/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020). 5.Le spese del presente giudizio di legittimità:

a) con riferimento a coloro la cui impugnazione è stata accolta, saranno regolate dal giudice di rinvio;

b) con riferimento a coloro la cui impugnazione è stata rinunciata, rigettata o dichiarata inammissibile non è luogo a provvedere, mercé l’indefensiodelle amministrazioni. P.q.m. -) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla associazione Codacons; -) dichiara estinto il giudizio di legittimità con riferimento all’impugnazione proposta da Pierarturo Donati;-) accoglie il primo motivo di ricorso come proposto da ALBIANI IGINO, ALESSIO MARIA GRAZIA, ALONGI GIANCARLO, AMATO TOMMASO, AMBROSOLI LUIGI LUCIANO, AMMANNATI MARIA RITA, ANCORA CARLO, ANGELI FABIOLA, ANSELMI FAZIO, ARMAROLI DARIO, ARRIGHINI MARIA CRISTINA, BACCI CLAUDIO, BALDI MARIA ROSA, BADINI ALFREDO, BANI DANIELE, BARBIERI FARA LUCIA ROSARIA, BARCELLA EVELINO, BASILE VINCENZO, BASTREGHI GIORGIO, BATTAGLIA SILVIA, BAULEO FILIPPO ANTONIO, BELPIETRO MARCO, BERNARDINI PIERO, BERNI MARIA ELISABETTA, BERNINI STEFANIA, BERTAZZONI TAZIO, BERTINI MARCO, BIANCHI PIERANGELO, BIANCHI SANDRO, BIANCHINI CLAUDIO, BIANCONI FABRIZIO, BIANUCCI GIANCARLO, BIFULCO MAURO, BIGIARINI TIZIANA, BIONDO STEFANIA, BOCCHIERI ROBERTO, BOGANELLI ANDREA, BORASCHI PIERO, BOSCHERINI ALBA, BRANCA GIUSEPPE, BRANCALE GIOVANNI, BRULETTI SERENA, BRUNO ELVIRA, CAMARDI PATRIZIA, CANDIDO MASSIMO, CAPPANERA STEFANO, CAPPELLO SALVATORE, CARAFA PAOLA, CARELLA MARIA ANNA GIOVANNA, CAROBI DAVID, CASELLI ANTONELLA, CASIGLIANI ROBERTO, CASPANI DANIELA FRANCESCA, CASTELLI LUCA, CERVELLI CARLO, CHIANELLA ALVARO, CHIUCCHIU' SILVIA, CIACCA ALESSANDRO, CODOVINI ALBERTO, COLETTA DAVID, COMINI LORENZO, CONTRADA MONICA, CORGIOLU ANNA, CORGIOLU LUCIANA, OCCHIONERO MARIA CHIARA, CORTESI PATRIZIA, CORTOPASSI ANTONELLA, CORTOPASSI ALBA, CRISPO ANDREA FRANCESCO, CUGUSI GIUSEPPE, CUNGI LUCIA, DADATTI ANGELO, D'AJELLO MICHELE, DAMIANI MARCO, DANZI GIAN BATTISTA, DE DIVITIIS ALFREDO, DE DONA MARIANGELA, DE GENNARO FABIO, DE STEFANO MASSIMO, DEGLI INNOCENTI GIAN PAOLO,DEL BARGA FRANCESCO, DEL ROSSO ATTILIO, DELL'AVANZATO GIAN PAOLO, DEMBECH CHIARA, DI MARCO VINCENZA, DIGILIO LAURA, DONATI MARIA CARLA, DONATI PIERARTURO, DOZZINI GIULIANO, ENRIQUES FIAMMETTA, ERRA FABRIZIO, FABBRI ALVARO, FABRELLO MONICA, FALSINI SILVIA,FANTOZZI MARCO, FARELLA VITTORIA, FEDELE GIANCARLO, FLISI MAURIZIA, FLORI RICCARDO, FORLEO MARIA ANTONIA, FRANCESCHINI ROSSELLA, FUNAIOLI MONICA, GAGLIANONE PATRIZIA, GALATI SALVATORE, GALLI GIOVANNI, GALLI MASSIMO, GALLO ALESSANDRO STEFANO, GALLORINI MARCELLA, GATTERI VINCENZO, GATTI ANGELO, GIANCOTTI LUCIANOMARIA, GIGLIETTI ANTONELLA, GIORDANO LAURA, GIORGI MARCO, GIORI ANNAMARIA, GIOVANI MONICA, GIRELLI GRAZIANO, GIUNTINI CLAUDIO, GONELLA CLARA, GRECO ROSARIA, GRECU LORELLA MARIA, GUERRA GIANLUIGI, INNOCENTI LUCA, LAZZARONI MONICA, LEANZA DONATA, LEFONS UGO, LEMME ELEONORA, LIPPI GIUSEPPE, LOMBARDI GIANCARLO, LOMBARDI PIERO, LUCANIA LUCIANO, LUCCHESI CLAUDIO, LUCCHI STEFANIA, MAGGI PAOLO, MAGGI GIANLUCA, MANETTI CLAUDIO, MANFREDI EMANUELA, MANNELLI MARCO, MANNINI GABRIELE, MAPELLI LORENZO, MARCUCCI PAOLA, MARI MARIO, MARIOTTINI GIAMPIERO, MARTELLA LUCIA ASSUNTA, MARTINELLI MARCO, MARTINO PATRIZIA LINA, MARTINO NATALE ELIA, MARZI ANDREA, MASIGNANI ANNA, MATTAFIRRI RITA, MEDDA ELISABETTA, MERIGGI FAUSTO ANGELO, MINCHILLO MAURIZIO, MINUTELLO MARIA, MIRACCO FLAVIANA, MONTAGNANI IULA, MONTI ELENA, MORETTI MARIO, MORETTI MARIA VITTORIA, MORETTI MANUEL, MORI PIETRO ADRIANO, MORICONI NATALE, MOSCONI GIULIO GIACOMO, MOSCONI LIDIA GIULIA, MUGNAINI PATRIZIO, MUNERETTO CLAUDIO, MUSAIO LUISA, MUTO GAETANO, NARDI MAURIZIO, NAVALESI GIOVANNI, NEGLIA FRANCESCA, NESI MARIA GRAZIA, NOVELLINI FLAVIO, OKDE FADY FOUAD, OLIVA GIUSEPPE, OTTANELLI STEFANO, PAGANONI SILVIA, PALADINI ILARIA, PALLESCHI GIOVANNI MARIA, PARBUONI REGINA, PASTORI ENRICA, PECCETTI ANDREA, PELI LORENZO, PERA RICCARDO, PEZZAROSSA ALESSANDRO, PICCA CLAUDIO, PIERI MARIA, PIGH INI ALESSANDRA, POGGI PAOLO, POLDI ALESSANDRO, POLICARPI FABRIZIO, QUATTROCCHI ITALO, RADICCHIA STEFANO, RAINONI MAURIZIO, RANDELLINI ELIO, RAPPUOLI GIORGIO, RETEZ MARIO FERDINANDO, RICCI FABRIZIO, RINALDI LUIGI, RIPACCIOLI MANUELA, RIVIERA GIAMBATTISTA, ROSIGNOLI MARIA GIGLIOLA, ROSSI STEFANIA, ROTA STEFANO, SALDI GABRIELE, SALVADORI STEFANO, SALVI GIANMAURO, SALVINI MARIA, SAVOLDI ALESSANDRO, SAVORETTI ELIO, SBERNA FRANCESCO, SBRILLI MARCELLO, SCANAVACCA ANTONIO RAFFAELE, SCATENA LORENO, SCAVO VINCENZO, SCRICCIOLOVITO, SENSINI GIORGIO, SERIACOPI ANNA, SIMONETTI SIMONETTA, SOARDI ENRICO, SONNI LORELLA, SORIANI ADALGISA, SOZZI MONICA, STINGENI LUCA, STUANI TIZIANA, SVERZELLATI GIOVANNI, TAMBORRELLA ROBERTO, TASSI ROSSANA, TIEGHI SANDRO, TIERI RINALDO, TOGNARELLI MONICA, TOMASELLI GIANLUIGI, TOMASINI BARBARA, TORSOLI MARIA ANGELA, TOSCANO PIER ANTONIO, TRENTANNI CESARE, TREQUATTRINI ALBERTO, TRIMARCHI GIUSEPPINA LAURA, TURCO ROSA LUCIA, VANNI PAOLA, VANNUCCHI ROBERTA, VASSALLE ANNA, VEGNI MARIA, VIGNALI EDDA, VIVALDI ALDO, VOLPINI MARCO, VOLPINI BIANCA, ZANI STEFANO, ZANIBONI ALBERTO, ZANNONI PAOLO, ZAPPIA MARIA PAOLA, ZUCCOTTI MAURO; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in differente composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; -) accoglie il primo motivo di ricorso come proposto da FRADELLA GIUSEPPE ANTONIO (con riferimento alla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare);

GELLI RICCARDO (con riferimento alla specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente); NICOLINI ANDREA (con riferimento alla specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in differente composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; -) rigetta il terzo motivo di ricorso come proposto da FRADELLA GIUSEPPE ANTONIO (con riferimento alla specializzazione in nefrologia) e NASTASI GIUSEPPE (con riferime