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Ordinanza — n. 8318/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney by legal representative acting alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8318/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the limited liability company failed to provide a special power of attorney as required by law. Although the company's legal representative, who was also an attorney, attempted to defend himself, the court ruled that a legal entity cannot merge with a natural person for procedural defense purposes. Consequently, the attorney was personally condemned to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002: A legal representative acting as counsel without a special power of attorney cannot represent a legal entity, rendering the appeal inadmissible and the costs the responsibility of the attorney.

Parole chiave

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special power of attorney legal representative legal entity representation procedural inadmissibility litigation costs allocation autodéfense corporate CPC Article 365 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
articolo 365 c.p
La società a responsabilità limitata è una persona giuridica, la quale, per presentare ricorso per cassazione, deve rilasciare procura speciale come previsto dall’articolo 365 c.p.c., a pena di inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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S.U. 10 maggio 2006 n. 10706
S.r.l., in quanto S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass.
Cass. ord. 961/2009
Cass. 11551/2015
ord.961/2009, Cass. 11551/2015, Cass.
Cass. ord. 58/2016
11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass.
Cass. ord. 27530/2017
58/2016, Cass. ord. 27530/2017, Cass.
Cass. ord. 13055/2018
27530/2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass.
Cass. ord. 16177/2018
13055/2018, Cass. ord. 16177/2018, Cass.
Cass. ord. 14474/2019
16177/2018, Cass. ord. 14474/2019 e Cass.
Cass. ord. 34638/2021
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 314/2023 R.G. proposto da: CI.CA. s.r.l., apparentemente rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Rotondi; -ricorrente - contro Fallimento B.S.I. s.c.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Leonardo Contardo; -controricorrente – avverso sentenza dell’11 ottobre 2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’11 ottobre 2022, riformando la sentenza del 27 marzo 2020 pronunciata dal Tribunale di Avellino rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo reso da quest’ultimo a favore di B.S.I. s.c.p.a. - nelle more fallita - proposta da CI.CA. S.r.l., condannando quindi CI.CA. a pagare all’appellante Fallimento la somma di euro 127.030,30, oltre a interessi moratori e spese processuali di entrambi i gradi.

Ha presentato apparentemente ricorso CI.CA., sulla base di quattro motivi. Si è difeso il Fallimento con controricorso. Considerato che 1. Il ricorso è inammissibile- assorbendo ciò ogni altro profilo - , in quanto non include o comunque non offre alcuna procura. Nella sua intestazione, infatti, si dichiara che agisce CI.CA. S.r.l., in persona dell’amministratore rappresentante pro tempore avvocato Antonio Rotondi, “rappresentata e difesa da se medesimo”. La società a responsabilità limitata è una persona giuridica, la quale, per presentare ricorso per cassazione, deve rilasciare procura speciale come previsto dall’articolo 365 c.p.c., a pena di inammissibilità.

Una procura speciale, nel caso in esame, non sussiste neppure materialmente, in quanto il legale rappresentante della società ha ritenuto di poter fruire della sua qualità di avvocato cassazionista e quindi adottare una autodifesa, come emerge dall’inciso sopra riportato. Tuttavia, l’autodifesa può essere soltanto ad opera dello stesso soggetto, che quindi sia al contempo parte e difensore. Nel caso in esame, però, parte non è difensore, in quanto è una persona giuridica, distinta quindi dalla persona fisica del difensore.Che poi l’avvocato sia anche legale rappresentante non è certo sufficiente per “fondere” in un unico soggetto la persona giuridica con la persona fisica ai fini della difesa in processo, la legale rappresentanza valendo per le attività proprie della persona giuridica come da legge e statuto.

Diversamente ragionando, si arriverebbe, in modo palesemente erroneo,persino ad ammettere l’esercizio di attività forense da parte di persone giuridiche, e anche per soggetti diversi da séstesse.

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. La conseguente condanna alla rifusione delle spese deve essere pronunciata a carico dell’avvocato Antonio Rotondi, e non a carico di CI.CA. S.r.l., in quanto S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass. ord.961/2009, Cass. 11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass. ord. 27530/2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass. ord. 16177/2018, Cass. ord. 14474/2019 e Cass. ord. 34638/2021) insegna che, qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o di procura rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), "l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio".

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna l’avv. Antonio Rotondi a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del Rotondi , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stess