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Ordinanza — n. 8299/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of new evidence and failure to reproduce document content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8299/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant introduced new factual arguments and a specific residence certificate only in the second instance. The lower court correctly identified that these elements constituted a tardy expansion of the case theme, violating procedural rules on evidence timing. Consequently, the Court refused to examine the merits, emphasizing that the appellant failed to reproduce the essential content of the disputed document as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 437 c.p.c.: A cassation appeal alleging the inadmissibility of evidence introduced in the second instance is inadmissible if it introduces new factual circumstances or fails to reproduce the essential content of the disputed documents.

Parole chiave

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tardive introduzione prove ampliamento thema inammissibilità ricorso riproduzione documenti art. 437 codice procedura civile mancata contestazione dei fatti allegazioni insufficientemente motivate deposito delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ.;CONSIDERATO CHE : −col primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 437 c.p.c.
in luogo dell’art. 437 cod.
Art. 345 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
669354-01); −tuttavia, per il rispetto dell’art. 366 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
−a vverso tale decisione Claudio Affinito proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né l’agente della riscossione Publiservizi S.r.l., né l’ente impositore Comune di Caserta; −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
−nonostante l’inammissibilità del ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesala indefensio de gli intimat i ; −va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 345 c.p
art. 345 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24829/2022R.G. proposto da CLAUDIO AFFINITO, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Locantore, con domiciliodigitale all’indirizzo raffaelelocantore@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente - contro PUBLISERVIZI S.R.L. COMUNE DI CASERTA -intimati - avverso la sentenza n.754 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, pubblicata l’1/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/ 2/202 4 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; letta la memoria del ricorrente; RILEVATO CHE :

−Claudio Affinito impugnava, con ricorso al Giudice di Pace di Caserta, la cartella di pagamento notificatagli il 28/10/2016, recante un complessivo credito di Euro 248,84 e relativa ad un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada; deduceva l’estinzione della pretesa creditoria in quanto il verbale non gli era stato tempestivamente notificato, né la violazione era stata contestata nell’immediatezza; −l ’agente della riscossione Publiservizi S.r.l., costituitosi nel giudizio, ribatteva che la notificazione del verbale era stata compiuta tempestivamente e si era perfezionata per compiuta giacenza, in assenza del destinatario presso il luogo di notifica;

−i l Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 446 del 3/3/2017, respingeva il ricorso di Affinito, reputando provata l’avvenuta regolare notificazione del verbale presupposto; −i nvestito dell’appello, il Tribunale di S anta Maria Capua Vetere , con la sentenza n. 754 dell’1/3/2022, rigettava l’impugnazione; per quanto qui rileva, il giudice riteneva che, a norma dell’art. 345 c.p.c., fosse stato tardivamente introdotto, solo nel secondo grado, il profilo attinente all’irregolarità della notificazione del verbale in quanto eseguita presso una precedente residenza del destinatario; osservava, infatti, che nel primo grado, dopo la costituzione della Publiservizi, il ricorrente si era riportato all’originaria eccezione relativa all’omessa notifica e solo genericamente aveva dedotto la mancata dimostrazione della sua regolarità; inoltre, Affinito aveva inammissibilmente presentato soltanto in appello un certificato di residenza storico, documento che poteva essere prodotto già in primo grado;

−a vverso tale decisione Claudio Affinito proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né l’agente della riscossione Publiservizi S.r.l., né l’ente impositore Comune di Caserta; −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −all’esito della camera di consiglio del 19/ 2/202 4, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE : −col primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 421, 345, 115, 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ravvisato, nella deduzione relativa all’erroneo indirizzo del destinatario della notificazione (coincidente con una sua precedente residenza), un profilo di novità rispetto alla già contestata validità della notificazione e, conseguentemente, per aver affermato l’inammissibilità della predetta deduzione ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., norma inapplicabile in una controversia regolata dal rito del lavoro e, comunque, ad una mera difesa (o eccezione in senso lato);

−l ’esposizione del fatto processuale è lacunosa al punto da impedire l’esame della censurache risulta, dunque, inammissibile; −i nfatti, per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle contestazioni mossealla decisione del Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto riportare le deduzioni svolte con l’atto introduttivo e quelle successivamente avanzate, dopo la costituzione dell’avversario in primo grado e poi con l’appello; −tali elementi risultano indispensabili per delineare il thema decidendum e sindacare la decisione impugnata, con la quale il giudice d’appello ha, in maniera apparentemente corretta, affermato che un conto è affermare la totale mancanza di una notificazione, un altro è contestare la validità della notificazione eseguita in ragione del pregresso mutamento di residenza;

è evidente, infatti, l’ampliamento del thema che deriva dall’allegazione di nuove circostanze fattuali, peraltro, implicanti l’ammissione di mezzi istruttori e la valutazione di prove; −non decisivo (e, anzi, nella specie irrilevante , data la parziale coincidenza delle regole sancite) è poi l’erroneo richiamo, da parte del giudice di merito, dell’art. 345 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 437 cod. proc. civ.;−col secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità della produzione del certificato di residenza storico prodotto in appello, atteso che nel rito del lavoro è preminente l’interesse all’accertamento della verità materiale e che detto documento era indispensabile ai fini della decisione;

−anche tale censura è inammissibile ; −s econdo un consolidato orientamento interpretativo dell’art. 437 cod. proc. civ., qualora venga dedotta, nel giudizio di legittimità, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (tra le altre, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023, Rv. 669354-01); −tuttavia, per il rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso deve riprodurre o riportare, quantomeno nei loro tratti essenziali, i documenti che sono stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto, e, nel caso in esame , il certificato di residenza storico, documento asseritamente decisivo nella tesi del ricorrente, non è stato riprodotto, né riportato; − ad ogni buon conto, detto documento sarebbe attinente ad un profilo di invalidità della notificazione che il giudice d’appello ha reputato tardivamente introdotto e, dunque, la sua decisività è comunque da escludere;

−nonostante l’inammissibilità del ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesala indefensio de gli intimat i ; −va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora