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Ordinanza — n. 8267/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, awarding costs to the water utility company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8267/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ireti Spa extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the hearing. Although the lower court had ruled in favor of the user, Vincenzo Iannotti, regarding the return of water treatment fees, the appellant abandoned their position without the respondent's acceptance. Consequently, the court dismissed the case and ordered the withdrawing party to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a party withdraws an appeal before the hearing, the judgment of cassation is declared extinguished, and the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation water utility contract Cassazione ordinanza tasse di depurazione acque canone d'acqua principio chi inquina paga

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12193/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro IANNOTTI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 1709/2020 depositata il28/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- Vincenzo Iannotti ha agito nei confronti della società Ireti spa, che nel Comune di Rapallo, dove costui risiede, gestisce il servizio idrico integrato. L’utente ha fatto causa ad Ireti spa sostenendo di avere corrisposto, negli ultimi dieci anni, un canone per la depurazione delle acque, senza però effettivamente beneficiare della depurazione. 2.- Il Giudice di Pace di Chiavari ha accolto la domanda, riconoscendo alla Ravera il diritto alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio idrico.

3. Ireti spa ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Genova, con una serie di argomenti: che per depurazione dovesse intendersi come sufficiente il trattamento primario delle acque, che era stato fatto; che il canone dovuto dall’utente era un canone previsto a fronte di un servizio globale, per tutti i servizi di un determinato ambito territoriale e non dunque solamente per la prestazione locale a favore del singolo utente; che a percepire il canone era stata una diversa società, Acque Potabili spa, e che dunque era quest’ultima a dover restituire; che infine il diritto doveva intendersi prescritto, in quanto soggetto a termine decennale. 4.- Il Tribunale di Genova ha rigettato questi argomenti: ha ritenuto essenzialmente si applicasse al contratto l’articolo 150 del testo ambientale (l. 152 del 2006), il quale impone di fare un trattamento anche secondario delle acque, o uno ad esso equivalente, e non era stata fornita prova che tale trattamento fosse stato effettuato. 5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso IRETI spa, con sette motivi.

Resiste con controricorso lo Iannotti. Considerato che anteriormente all’udienza la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, e dunque il giudizio va dichiarato estinto. Ma, non avendo la controparte depositato accettazione, vanno liquidate le spesedel giudizio di cassazione come in dispositivo .

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudiziodi cassazione estinto per rinunzia . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 300,00 euro, oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favor