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Ordinanza — n. 8258/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming trial court erred in assessing evidence of debt repayment. The court rejects the claim as a merit review. The appeal is inadmissible. The court upholds the lower court's decision. The appeal is dismissed. The court rejects the claim. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8258/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision against the debtor's claim. The debtor argued the trial court erred in finding the debt unpaid, asserting the guarantee obligation had extinguished due to repayment by the principal debtor. The court ruled that the appeal constituted a prohibited review of the merits, as the trial judge correctly evaluated the documentary evidence without needing further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the merits of a case or substitute its own assessment of evidence for that of the trial court, as the appeal is not a third-instance judgment on facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of merits evidence assessment guarantee extinction debt repayment proof censure procedurali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
Art. 115 c.p.c.
3 e 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 115 e 132 n° 4 c.p.c.
Art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476
Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez.
Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149
34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442
25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 8/7/2022, n. 7523
Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695
7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n.
Cass., 6/7/2015, n. 13827
18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n.
Cass., 18/3/2015, n. 5424
13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
Cass., 12/11/2014, n. 24135
5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13359/2019 R.G. proposto da: DE BENEDETTO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (CF: LCSCLD54S26H501P),che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AULETTA ANDREA (CF:LTTNDR68A09F839L) - R icorrente - Contro VALTELLINA GIOCHI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE TRASTEVERE 209, presso lo studio dell’avvocato BLOISE GENEROSO (CF: BLSGRS71M31E417V),che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARABINI GIUSEPPE (CF:

TRBGPP61L24I829G) - C ontroricorrente - nonchécontro PISANO DANIEL RUBEN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TOLU ILVO (CF: TLOLVI55H16D430C) - C ontroricorrente - nonchécontro VALTELLINA GIOCHI SRL - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 4568/2018depositata il 22/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO .

1. Ruben Daniel Pisano, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Privativa Cittadella, chiese ed ottenne dal Tribunale di Como decreto ingiuntivo nei confronti di Bruno De Benedetto per l’importo complessivo di euro 63.000,00. A fondamento del credito azionato Privativa Cittadella si dichiarò cessionaria del credito originariamente vantato da Valtellina Giochi (già Bet on The Game) nei confronti del De Benedetto. A riprova del proprio credito produsse l’atto di cessione in forza del quale essa subentrò nelle posizioni attive della società Valtellina Giochi s.p.a. nei confronti del De Benedetto, nonché la copia di due assegni emessi dal De Benedetto in favore della cedente Valtellina Giochi.

2. Il De Benedetto propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che in realtà egli aveva emesso gli assegni in favore di Bet on The Game quale garanzia del debito della società da lui amministrata, Gambler s.r.l., relativo ad un obbligo di restituzione di un finanziamento effettuato in favore di tale società dalla Bet on the Game. Produsse al riguardo una scrittura con la quale la società si obbligava ad un piano di rientro e venivano contestualmente consegnati gli assegni a garanzia dell’adempimento di tale piano di rientro. Espose quindi che, poiché il debito di Gambler s.r.l. era stato pagato dalla società debitrice, l’obbligazione di garanzia si era estinta, e dunque la cessione di credito aveva ad oggetto un credito inesistente. L’opponente chiamò in giudizio Valtellina Giochi per ottenere la restituzione degli assegni emessi e alla stessa consegnati.

3. Con sentenza n. 1603/2016 il Tribunale di Como accolse l’opposizione, ritenendo che fosse stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento da parte del debitore principale (Gambler s.r.l.) del debito nei confronti di Valtellina Giochi s.p.a., e che pertanto l’obbligazione di garanzia del De Benedetto era da ritenersi venuta meno. Revocò quindi il decreto ingiuntivo e compens ò le spese tra tutte le parti.

4. Avverso la predetta sentenza Valtellina Giochi sp.a. e Privativa Cittadella interposero separatamente gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano, deducendo che: (i) erroneamente il Tribunale avevaravvisato una causa di garanzia nell’ emissione degli assegni, non esistendo prova dell’accordo fideiussorio, sicchè l’unico obbligato nei confronti di Valtellina Giochi era il De Benedetto, impegnatosi al pagamento con la sottoscrizione degli assegni; (ii) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse sta ta fornita la prova dell’estinzione del debito da parte del preteso debitore principale, Gambler s.r.l., e per tale ragione aveva escluso la sussistenza dell’obbligazione di garanzia. Valtellina Giochi censurò inoltre la compensazione delle spese disposta in sentenza, dato che la stessa erarimasta vittoriosa rispetto alla domanda di restituzione degli assegni, atteso che gli stessi erano stati regolarmente ceduti a Privativa Cittadella.

5. Il De Benedetto si costituì contestando le ragioni dell ’ appello, e deducendo che, quand’anche si fosse ritenuta sussistente l’obbligazione fideiussoria, la stessa sarebbe stata estinta ex art.1957 c.c., e che comunque il debito garantito era statoestinto, come risultava dai numerosi pagamenti effettuati in favore di Bet on The Game s.r.l. (poi Valtellina Giochi) da alcune società, sempre riconducibili al De Benedetto, in misura pari al debito originario.

6. Con sentenza n. 4568/2018, depositata in data 22/10/2010, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame, ha condannato Bruno De Benedetto al pagamento in favore di Privativa Cittadella di Pisano Daniel Ruben dell’importo di euro 63.000,00,oltre interessi.

7. Avverso la predetta sentenza Bruno De Benedetto propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Daniel Ruben Pisano e Valtellina Giochi s.p.a. resistono con separati controricorsi.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

9. Parte ricorrente ha depositato memoria. R AGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione degli arti. 1418, 1346, 1263 e 1421 c.c.”, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della cessione del credito oggetto di lite per inesistenza e/o impossibilità dell’oggetto, in quanto nel testo della sentenza ha dato espressamente atto sia del fatto che oggetto della cessione era un credito che il cedente Valtellina Giochi s.p.a. asseriva di vantare nei confronti del ricorrente, sia del fatto che , invece, il credito era vantato dalla Valtellina Gi ochi nei confronti di altro diverso debitore principale (tale società Gambler s.r.l.).

Nel testo della sentenza –deduce il ricorrente - si dà espressamente atto che egliera obbligato solo in quanto fidejussore della Gambler s.r.l. e si dà anche atto che il credito nei confronti del predetto debitore principale non è stato oggetto di cessione.A fondamento del proprio assunto, il ricorrente riporta i seguenti passaggi della sentenza gravata: (a) che "Privativa Cittadella si era dichiarata cessionaria del credito originariamente vantato da Valtellina Giochi (già Bet on The Game) nei confronti del De Benedetto" (p. 5 righi 17/19 della sentenza); (b) che " il De Benedetto ha assunto in proprio una obbligazione di garanzia del debito della Gambler s.r.l. nei confronti di Valtellina Giochi" (p. 6 righi 21 e 22 della sentenza).

A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha implicitamente anche accertato che non vi è stata una cessione del credito vantato dalla Valtellina Giochi s.p.a.nei confronti della Gambler s.r.l. (e, quindi, non poteva cedersi il credito nei confronti del garante essendo tale cessione solo derivabile dalla cessione del credito garantito). 1.1.Il motivo prospetta una nullità (l’essere stata ceduta una fideiussione senza contestuale cessione del credito verso il debitore principale) che, pur non essendo stata dedotta o rilevata nei gradi di merito, è deducibile anche in sede di legittimità (cfr.

Cass., S.U. n. 26242/2014), a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti (cfr. Ca s s. n. 20713/2023; Cass. n. 28983/2023); Non risulta che nei gradi di merito siano stati allegati elementi univoci per ritenere che il credito fatto valere dal Pisano derivasse da una fideiussione anziché dall’impegno di pagamento assunto direttamente dal De Benedetto e volto all’estinzione di un debito altrui (la società Gambler, di cui era amministratore). Per di più, la sentenza impugnata non prende chiara posizione sul punto, giacché, pur parlando di «impegno fideiussorio»,individua - in primis- un impegno assunto «in proprio» e direttamente dal D e Benedetto nei confronti della Valtellina Giochi che, benché avesse funzione di garantire il pagamento del debito della Gambler, non poteva essere qualificato come fideiussione in senso proprio e che, quindi, poteva essere ceduto autonomamente.

Ne consegue che la Cortenon è posta in condizione di apprezzare la ricorrenza della dedotta nullità, da ciò discendendo l’inammissibilità del primo motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 115 e 132 n° 4 c.p.c. e nullità della sentenza per totale difetto di motivazione”, lamentando che la Corte territoriale non ha motivato la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, con conseguente violazione delle norme epigrafate. 2.1.La sentenza gravata ha motivato che: «Deve rilevarsi in primo luogo che vi è la prova in atti che il De Benedetto ha assunto in proprio un’obbligazione di garanzia del debito della Gambler s.r.l. nei confronti di Valtellina Giochi (vedasi all. 2 e 3 fascicolo De Benedetto), derivante dall’obbligo di restituzione in seguito a finanziamento di cui la Gambler ha beneficiato.

Tale obbligazione di garanzia si è concretata nell’emissione di due assegni non trasferibili intestati a Bet on the Game e sottoscritti dal De Benedetto personalmente. Le due scritture portano infatti la dizione: "a fronte del vostro anticipo ... vi consegniamo n. 1 assegno bancario a titolo di garanzia". Per accordo tra le parti, il De Benedetto si è dunque impegnato, con la promessa di pagamento emessa in favore di Valtellina Giochi s.r.l. attraverso l’emissione degli assegni e la contestuale lettera di impegno al pagamento degli importi indicati nelle missive sopra richiamate, ad adempiere al debito di Gambler qualora la stessa non avesserispettato il piano di rientro pattuito.

Il fatto che siano stati emessi due assegni "a garanzia" dell’impegno assunto dal De Benedetto, non inficia la validità dell’impegno fideiussorio da questi assunto nei confronti del creditore Bet on The Game, per il debito di Gambler s.r.l. In altri termini, l’impegno fideiussorio risulta dalle scritture private prodotte sub doc. 2 e 3 dal De Benedetto, che accompagnano la materiale consegna degli assegni, e non dagli assegni in quanto tali. Sotto questo profilo deve rigettarsi la prospettazione dell’appellante, secondo cui deve essere dichiarato nullo il patto di garanzia, in quanto lo stesso risulta non tanto dall’emissione degli assegni, quanto dalla promessa di pagamento ad essi collegata, come risultante dagli allegati 2 e 3 sopra citati.

Ciò premesso, quello che in ogni caso non risulta provato in atti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è il fatto che l’obbligazione a cui accede la garanzia sia stata estinta, e cioè che Gambler s.r.l. abbia restituito il complessivo importo di E 63.000,00 ricevuto da Valtellina Giochi in data 19 maggio 2011 (ali.

3) e 4 agosto 2011 (ali. 2)» (così da p. 6, puntultimo §, a p. 7 1° §, della sentenza). 2.2. La sentenza gravata ha congruamente motivato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere non acquisita la prova del pagamento, sulla base delle prove documentali acquisite, ritenendo superflue le prove testimoniali dedotte dal ricorrente. 2.3.Neppure astrattamente è ipotizzabile la dedotta violazione dell’art.115c.p.c. Esula, difatti, dal perimetro del vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, sottoponendo al vaglio del giudice di legittimità non altro che una propria, diversa ricostruzione deifatti di causa, in contrasto con quella adottata dal giudice di merito. 2.4.Il motivo in esame prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. v.

Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato, nel complesso, inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore deicontroricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Daniel Ruben Pisano e Valtellina Giochi s.p.a., in complessivi euro 3.800,00 per compensi , oltre ad euro 200,00 per esborsi e oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s