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Ordinanza — n. 8253/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows insurer's claim against Post Office for negligence in sending non-transferable check by ordinary mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8253/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed UnipolSai's appeal against the Post Office, overturning the lower court's finding of exclusive liability. While the Post Office violated regulations by paying a non-transferable check to an unauthorized person, the Court ruled that the insurer also contributed to the loss by sending the check via ordinary mail instead of secure services. Consequently, the Court found concurrent negligence on both sides and remanded the case to determine the specific share of liability.

Regesto Legislator

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Art. 1176 c.c.; Art. 43, comma 2, D.P.R. 1736/1933: The sender of a non-transferable check constitutes a necessary antecedent to the loss when dispatched by ordinary mail, establishing concurrent negligence with the recipient bank's failure to verify the payee.

Parole chiave

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concurrent negligence non-transferable check ordinary mail service concorso di colpa liability apportionment postal regulations causal link finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 1176 c.c.
3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art.
Art. 43, comma 2, D.P.R. 1736/1933
sarebbe stata responsabile per aver violato, nella negoziazione dell’assegno, il disposto dell’art. 43, co.
Art. 1218 c.c.
Riteneva responsabile Poste Italiane per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno non avendo fornito idonea prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 c.c..
art. 1218 c.c
Riteneva responsabile Poste Italiane per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno non avendo fornito idonea prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 c.c..
art. 1176 c.c
3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.
art. 1227 c.c
4.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9/09/2020, n. 16499
Cass. 13/06/2014, n. 13485
16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.
Cass. 4/07/2017, n. 16467
13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.
Cass. 23/05/2014, n. 11511
16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511)” (v.
Cass. civ., Sez. III, 13/11/2023, n. 31489
ex multis, da ultimo Cass. civ., Sez. III, 13/11/2023, n. 31489; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/09/2023, n. 27592
30737; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/09/2023, n. 27592; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16836/2020 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MURGIA MARIA DANIELA; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, quale società risultante dalla fusione tra Fondiaria Sai Spa e Unipol Assicurazioni Spa, ed incorporante altre società, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6276/2019depositata il 17/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:

1. La UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai s.p.a.) conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 6210,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di aver stipulato con Banca Sai, sede di Torino, una convenzione avente ad oggetto il servizio di liquidazione dei sinistri, mediante assegni bancari non trasferibili personalizzati e con validità convenzionale che dovevano essere firmati dal beneficiario del pagamento per traenza e quietanza.

Nell’ambito di tale rapporto, l’attrice aveva richiesto a Banca Sai l’emissione dell’assegno bancario, non trasferibile, intestato a Luigi Cirillo. Tale assegno sarebbe stato poi pagato ad un soggetto diverso dall’effettivo prenditore. Pertanto, Poste Italiane S.p.A. sarebbe stata responsabile per aver violato, nella negoziazione dell’assegno, il disposto dell’art. 43, co. 2 D.P.R. 1736/1933 effettuando il pagamento a soggetto non legittimato. Poste Italiane contestava la domanda sostenendo che l’assegno era stato pagato, previa identificazione, a Luigi Cirillo che chiedeva al personale delle Poste di poter aprire un libretto di risparmio nominativo per poter versare l’assegno di traenza emesso dalla Banca Sai.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3114/2015, rigettava la domanda di UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

2. La Corte di Appello di Roma riformava la decisione impugnata, con la sentenza n. 6276/2019, del 17 ottobre 2019. Riteneva responsabile Poste Italiane per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno non avendo fornito idonea prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 c.c..

3. Avverso tale sentenza Poste Italiane propone ricorso per Cassazione, sulla base di 2 motivi. 3.1. Resiste con controricorso , illustrato da memoria, Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 1992, comma 2, c.c. Denuncia che, secondo le Sezioni Unite nn. 12477 e 12478/2018, la responsabilità della banca, derivante dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ha natura contrattuale, per cui, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è ammessa a provare che l’inadempimento non è a lei imputabile, avendo assolto alla obbligazione con diligenza.

Sotto tale profilo, la decisione della Corte d’appello sarebbe erronea per aver ritenuto non provata tale diligenza. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1992, comma 2, c.c., Poste sarebbe esente da responsabilità non avendo agito con dolo o colpa grave. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3). Contesta la statuizione della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistere un concorso di colpa di Unipolsai per non aver inviato l’assegno con posta assicurata che avrebbe garantito la trasmissione al soggetto legittimato.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 1176, comma 2, c.c., nel delineare il perimetro della diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius nel negoziare un assegno di traenza non trasferibile, è una ‘norma elastica’, integratrice del contenuto contrattuale. Per cui, per darle concretezza, richiede, da parte del giudice, un’attività di integrazione giuridica, ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale, che non può non aver riguardo agli standards comportamentali esistenti nella società, rispondenti ai principi generali dell’ordinamento (cfr.

Cass. civ., Sez. III, 21/11/2022, n. 34153; Cass. Civ., Sez. VI-1, 24/06/2022, n. 20477; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15972; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15970; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/06/2021, n. 17951; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34107; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34108). Nel caso di specie, la Corte di appello, ha applicato i principi di questa Corte dove ha affermato che “Poste Italiane ha dedotto di aver verificato l’integrità del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed ha altresì dedotto di aver identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento”, costituito dalla carta di identità e dal codice fiscale.

Tali circostanze, però, non sono state ritenute idonee dal giudice del gravame ad esonerarla da responsabilità per colpa lieve, “non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo di fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi Poste Italiane limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato” (cfr. p. 6, sentenza impugnata).

Per cui, tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento –ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511)” (v. ex multis, da ultimo Cass. civ., Sez. III, 13/11/2023, n. 31489; Cass. civ., Sez.

III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/09/2023, n. 27592; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 27/01/2023, n. 2595). 5.1.Il secondo motivo di ricorso è fondato. La questione concerne la configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria è stata risolta delle Sezioni Unite n. 9769/2020 che hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (cfr. anche le successive pronunce, Cass. civ., Sez.

III, Ord., 30/11/2023, n. 33494; Cass. civ. Sez. III, Ord., 28/09/2023, n. 27579; Cass. civ., Sez. III, Ord., 5/09/2023, n. 25866; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 30/12/2022, n. 38146). Ebbene sulla base di tale principio è errata la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui dopo aver affermato l’obbligo di Poste Italiane di risarcire Unipolsai del danno derivante dal pagamento eseguito in favore di soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, in virtù dell’accertata violazione dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736/1933, ha poi escluso la configurabilità del concorso di colpa di tale compagnia, in relazione all’avvenuta spedizione dell’assegno per posta ordinaria, attribuendo all’inadempimento dell’obbligo posto a carico di Poste un’efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, e ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’interruzione del nesso di causalità con la condotta della mittente.

La Unipolsai avrebbe potuto avere una condotta più scrupolosa e attenta utilizzando, per esempio, servizi postali più sicuri (come la lettera raccomandata o assicurata) o procedere a pagamenti telematici evitando il pericolo di trafugamento del titolo. Pertanto, sul punto la sentenza deve essere cassata.

6. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio