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Ordinanza — n. 8244/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows direct action against insurer for accident on private area, citing EU law conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8244/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the plaintiff's appeal regarding the direct action against the insurer for a traffic accident occurring on a private loading area. The court held that the location of the accident is irrelevant under EU law, establishing that the definition of 'road' in the Insurance Code must be interpreted to include spaces where vehicles are used according to their habitual function. Consequently, the appellate court's refusal to apply the direct action was overturned, and the case was remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 122 cod. ass.; Art. 149 cod. ass.: The definition of 'road' in the Insurance Code must be interpreted in conformity with EU law, encompassing all spaces where a vehicle can be used in accordance with its habitual function, thereby permitting the direct action by the victim against the insurer even for accidents on private areas.

Parole chiave

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direct action against insurer private area accident road definition EU law Insurance Code interpretation remand for retrial assicurazione infortuni privata assicurazione RC dei veicoli a motore azione diretta contro l'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 122 cod. ass.
a) perché in primo grado la questione dell’applicabilità dell’art. 122 cod. ass. all’azione diretta di cui all’art.
Art. 149 cod. ass.
e, con esse, dell’azione diretta contro l’assicuratore (ivi compreso quello del danneggiato, quando venga citato ex art. 149 cod. ass.).
Art. 144 cod. ass.
è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art.
Art. 112 c.p.c.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
art. 112 c.p
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021
Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006
non è consentita una decisione che distingua la posizione del responsabile da quella dell’assicuratore (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017
ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione).
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Testo completo

a seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17995/20proposto da: -) Edilnapoli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Luca Sala; -ricorrente - contro -) Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Michele Clemente; -controricorrente - nonché -) Pastelli Giuseppe; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello diTrieste 25 febbraio 2020 n. 63 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 la società Edilnapoli s.r.l. convenne dinanzi al tribunale di Trieste Giuseppe Pastelli e la società Allianz s.p.a., esponendo: -) di essere proprietaria dell’autocarro targato BW474EP, di proprietà della società attrice ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Allianz; Oggetto: circolazione stradale -sinistro avvenuto su area privata - risarcimento diretto -applicabilità. \ -) il 4.1.2012 il suddetto mezzo venne urtato e danneggiato da un veicolo di proprietà di Giuseppe Pastelli, mentre si trovava nel “piazzale antistante la sede della Edilnapoli e da quest’ultima adibito allo scarico dei materiali”; -) la Allianz, richiesta del risarcimento ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non vi aveva provveduto.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in conseguenza del fatto sopra descritto.

2. La Allianz si costituìeccependo che il sinistro era avvenuto in un’area non equiparabile alla strada pubblica, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione r.c.a. e, con esse, dell’azione diretta contro l’assicuratore (ivi compreso quello del danneggiato, quando venga citato ex art. 149 cod. ass.).

3. Con sentenza 8.1.2018 n., 8 il Tribunale di Trieste accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Allianz.

4. Con sentenza 25.2.2020 n. 63 la Corte d’appello di Trieste accolse il gravame (senza distinguere tra responsabile ed assicuratore), e rigettò la domanda.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Edilnapoli con ricorso fondato su tre motivi. La Allianz ha resistito con controricorso. Giuseppe Pastelli è rimasto intimato. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con essi è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenutoche nel caso di sinistro avvenuto su un’area non equiparabilealla strada pubblica il danneggiato non possa promuovere nei confronti del proprio assicuratore \ l’azione prevista dall’art. 149 cod. ass., nel regime del c.d.

“risarcimento diretto”. La ricorrente sostiene, da un lato, che il luogodove avvenne il sinistro, alla luce del diritto comunitario, è irrilevante per escludere l’azione diretta della vittima nei confronti dell’assicuratore responsabile; e dall’altro che in ogni caso la limitazione dell’azione diretta ai soli casi di danni provocati da sinistri avvenuti su aree pubbliche si applica solo all’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass. (ovvero l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile), ma non all’azione diretta prevista dall’art. 149 cod. ass.. 1.1.

La Allianz ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, formulando una tesi così riassumibile: -) in primo grado, la Edilnapoli aveva sostenuto che il limite spaziale (sinistri avvenuti su aree aperte alla pubblica circolazione) previsto dall’art. 122 cod. ass. non s’applica alla procedura di risarcimento diretto; -) il Tribunale, ritenendo che il sinistro fosse avvenuto su un’area aperta al pubblico transito, aveva accolto la domanda; -) in appello la Edilnapoli non aveva riproposto la questione dell’applicabilità dell’art. 122 cod. ass. anche nel caso di azione proposta nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 cod. ass.; -) tale questione pertanto non poteva essereriproposta in sede di legittimità. 1.2.

L’eccezione di inammissibilità è infondata per due ragioni:

a) perché in primo grado la questione dell’applicabilità dell’art. 122 cod. ass. all’azione diretta di cui all’art. 149 cod. ass. non fu decisa, ma restò assorbita, con conseguente superfluità della proposizione d’un appello incidentale (Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017);

b) perché lo stabilire se l’art. 122 cod. ass. si applichi o non si applichi all’azione diretta di cui all’art. 149 cod. ass. è questione di mero diritto, come tale prospettabile per la prima volta in sede di legittimità, se su essa sia mancata una statuizione espressa nei precedenti gradi di merito. \ 1.3. I primi due motivi di ricorso sono fondati alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario , con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. (Sez.

U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, Rv. 661872 -01) 1.4. Reputa opportuno la Corte aggiungere, a fugare il rischio di dubbi ulteriori nella fase di rinvio,che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri(art. 294 cod. ass.).

Del resto l’azione accordata al danneggiatocontro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già da questa Corte ripetutamente stabilito, non è un’azione contrattuale, in quanto l'esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere. Infatti il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato con tro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione).

2. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla propria domanda di condanna del responsabilecivile, Giuseppe Pastelli. \ 2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di assicurazione della r.c.a. non è consentita una decisione che distingua la posizione del responsabile da quella dell’assicuratore (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600 -01). Pertanto il giudice di rinvio, dovendo riconsiderare la posizione dell’assicuratore, necessariamente dovrà prendere in esame contestualmente anche quella del responsabile civile.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer